Sono stati pubblicati in Gazzetta Ufficiale Serie Generale n. 149 del 27/06/2013 due importanti decreti:
1) Qualificazione dei certificatori energetici:
DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 16 aprile 2013, n. 75 - Regolamento recante disciplina dei criteri di accreditamento per assicurare la qualificazione e l'indipendenza degli esperti e degli organismi a cui affidare la certificazione energetica degli edifici, a norma dell'articolo 4, comma 1, lettera c), del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192.
Il testo è disponibile nel sito di CTI.
2) Ispezione degli impianti termici per la climatizzazione invernale ed estiva
DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 16 aprile 2013, n. 74 - Regolamento recante definizione dei criteri generali in materia di esercizio, conduzione, controllo, manutenzione e ispezione degli impianti termici per la climatizzazione invernale ed estiva degli edifici e per la preparazione dell'acqua calda per usi igienici sanitari, a norma dell'articolo 4, comma 1, lettere a) e c), del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192.
Il testo è disponibile nel sito di CTI.
Dal sito del Ministero dello Sviluppo Economico:
L'attestato di prestazione energetica (APE) ha sostituito il tradizionale attestato di certificazione energetica (ACE). Per la redazione dell'APE restano al momento confermate le modalità di calcolo già utilizzate per l'ACE.
La nuova metodologia di calcolo delle prestazione energetiche degli edifici, così come previsto dal decreto 4 giugno 2013, entrerà in vigore con l'emanazione di prossimi provvedimenti. La circolare allegata fornisce chiarimenti sul periodo di transizione.
Circolare n. 12976 del 25 giugno 2013 (pdf, 186 kb)
Sono state pubblicate due nuove date per altrettanti corsi che si terranno in Aermec nel mese di Luglio 2013. Si tratta di venerdì 5 e di venerdì 19.
Queste sono le ultime due date prima delle ferie di Agosto; è probabile che dopo il mese di Agosto la frequenza dei corsi vedrà una drastica riduzione.
In queste date verrà inoltre utilizzata la nuova versione del software con il nuovo sistema di inserimento dei dati.
Il corso, la cui partecipazione è gratuita, si tiene presso la sede di Aermec SpA, in Bevilacqua (VR) e prevede il seguente sommario:
- Impostazioni generali di progetto (L.10/ACE/APE);
- Gestione archivio componenti di edificio;
- Unità immobiliari / Zone termiche;
- Inserimento superfici (pareti, serramenti, pavimenti, ponti termici);
- Calcolo Legge 10 e verifica dei risultati conformemente al DPR n. 59 del 02/04/2009;
- Stampa e relazione di calcolo;
- Produzione dell’attestato di Certificazione Energetica dell’edificio;
- Esempio di calcolo
L'orario previsto è 09:30 - 17:30 con pausa pranzo. Il corso si terrà al raggiungimento di un minimo di cinque iscritti. Per problemi logistici è previsto un numero massimo di 20 partecipanti.
Per iscrizioni o altre informazioni seguire questo collegamento.
A partire dal 6 giugno 2013, ai sensi dell’art.6 del D.L. 4 giugno 2013 n.63, l’Attestato di Certificazione Energetica (ACE) è denominato Attestato di Prestazione Energetica (APE),
Il suo contenuto (D.M. 26/06/2009 “Linee guida nazionali per la certificazione energetica degli edifici") rimane invariato fintantoché non verranno emanati i necessari decreti di revisione. Il comma 12 dell'art.6 del d.lgs. 192/2005 e s.m.i., come sostituito dall'articolo 6 del d.l. 63/2013, richiama infatti esplicitamente la necessità che il decreto ministeriale 26 giugno 2009 venga rivisitato con riferimento sia ai contenuti sia alle metodologie di valutazione e di classificazione degli edifici.
La linea che va attualmente per la maggiore è questa:
- Gli Enti che hanno emanato regolamenti propri (Regioni Piemonte, Lombardia, Emilia-Romagna, Liguria e Provincia di Trento) provvederanno a rilasciare appositi provvedimenti di recepimento.
- Per le altre Regioni che non hanno legiferato (D.M. 26/06/09) si continua ad utilizzare le medesime indicazioni con l’accortezza di modificare la denominazione dell’attestato; da "Attestato di Certificazione Energetica" a "Attestato di Prestazione Energetica".
E' stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 130 del 05/06/2013 il testo del decreto legge n. 63 che recepisce la direttiva 2009/31/UE sulla prestazione energetica in edilizia e che agli articoli 14, 15 e 16 prevede le agevolazioni fiscali per gli interventi di risparmio energetico, di ristrutturazione degli immobili e per l'acquisto di mobili. Il titolo ufficiale:
Disposizioni urgenti per il recepimento della Direttiva 2010/31/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 19 maggio 2010, sulla prestazione energetica nell'edilizia per la definizione delle procedure d'infrazione avviate dalla Commissione europea, nonché altre disposizioni in materia di coesione sociale.
Per quanto riguarda il nostro argomento, l'attestato di certificazione energetica diventa attestato di prestazione: dovrà essere rilasciato da esperti qualificati e indipendenti, sarà obbligatorio per le nuove costruzioni e per quelle esistenti solo nel caso di vendita o nuovo affitto. Il testo completo:
Decreto Legge 4 giugno 2013, n. 63
In questi giorni sta circolando in rete lo schema di un nuovo decreto che andrà probabilmente a modificare il Dgls 192/2005, emanato in attuazione della Direttiva 2002/91/CE. Il nuovo decreto é in risposta alla Direttiva 2010/31/UE in materia di prestazione energetica degli edifici.
Non ci soffermiamo sul contenuto di questo documento, comunque non ancora approvato, dal momento che i siti specializzati riportano proprio in questi giorni la notizia con relativi commenti.
Vediamo invece più da vicino quello che riguarda i software di calcolo. Lo scorso 22 maggio si è svolta presso il CTI una riunione del “Gruppo consultivo software house (GSH)”. Nell’occasione si é parlato appunto della possibile emanazione del decreto e delle conseguenze che questo avrebbe portato nei software applicativi.
Da quello che si comprende, per evitare ulteriori procedure di infrazione, il nuovo decreto obbligherà a considerare nel calcolo della “prestazione energetica” (lo avevamo detto molto tempo fa; si chiamerà così nel futuro) anche il raffrescamento. Il calcolo della prestazione estiva dovrà essere eseguito in conformità all’attuale UNI/TS 11300-3 che, anche se considerata da molti non all’altezza del compito, rimane l’unica disponibile. Il CTI prevede sicuramente la revisione ma in tempi molto lunghi.
La pubblicazione del decreto, oltre alla modifica di alcuni articoli del DPR 59/09, introdurrà la cogenza della UNI/TS 11300-3:2010 e della Raccomandazione CTI 14/2013. Come dovranno muoversi le software house?
- entro il mese di luglio il CTI dovrebbe pubblicare una sorta di “linee guida per l’adeguamento dei software” (parti 1, 2 e 3);
- contestualmente dovrebbero essere disponibili i casi studio per le revisioni;
- per fine anno scadrà l’attuale certificato ed i software dovranno essere nuovamente validati. In questa fase è prevista una “pre-domanda” (usque tandem …). I software saranno a questo punto validati per la UNI/TS 11300 completa + Raccomandazione 14.
Dal punto di vista squisitamente dell’aggiornamento normativo è probabile che entro l’anno saranno pubblicate le revisioni delle parti 1 e 2; inoltre (forse) sarà disponibile l’aggiornamento dei dati climatici (UNI 10349) e verrà pubblicato l’abaco delle strutture edilizie esistenti (Raccomandazione 15).
Per quanto riguarda la parte 3 abbiamo intenzione di integrare tale funzionalità in MC 11300 nei tempi utili. L’idea é di inserire le funzionalità minime richieste creando delle funzionalità semplici e dall’interfaccia minimalista. La motivazione é semplice: tutto questo sarà pesantemente modificato nel tempo e, inoltre, il risultato è “a perdere” (non è al momento previsto alcun “limite”).
Con l’installazione della versione 1.51 (o successive) di MC 11300 è possibile che si verifichi uno spiacevole evento: le tabelle utente (componenti, materiali e dati progettisti) non sono più disponibili al programma.
Dopo le maledizioni e gli insulti (ragionevoli in questo caso) all’indirizzo dei programmatori di MC 11300, con la lettura di queste poche righe sarà possibile ripristinare la situazione.
Per non spaventare qualunque utente legga queste righe, anticipiamo che può verificarsi solamente a chi ha installato per la prima volta MC 11300 con versioni che vanno dalla 1.44 del 29/10/12 alla 1.48 del 01/02/13. Chi ha installato versioni precedenti o successive non ha problemi; com’è “uso e costume” fin dalla versione 1.00, una nuova versione non modifica i “documenti utente”. Prosegue...