Dal sito del Ministero dello Sviluppo Economico:
L'attestato di prestazione energetica (APE) ha sostituito il tradizionale attestato di certificazione energetica (ACE). Per la redazione dell'APE restano al momento confermate le modalità di calcolo già utilizzate per l'ACE.
La nuova metodologia di calcolo delle prestazione energetiche degli edifici, così come previsto dal decreto 4 giugno 2013, entrerà in vigore con l'emanazione di prossimi provvedimenti. La circolare allegata fornisce chiarimenti sul periodo di transizione.
Circolare n. 12976 del 25 giugno 2013 (pdf, 186 kb)
Sono state pubblicate due nuove date per altrettanti corsi che si terranno in Aermec nel mese di Luglio 2013. Si tratta di venerdì 5 e di venerdì 19.
Queste sono le ultime due date prima delle ferie di Agosto; è probabile che dopo il mese di Agosto la frequenza dei corsi vedrà una drastica riduzione.
In queste date verrà inoltre utilizzata la nuova versione del software con il nuovo sistema di inserimento dei dati.
Il corso, la cui partecipazione è gratuita, si tiene presso la sede di Aermec SpA, in Bevilacqua (VR) e prevede il seguente sommario:
- Impostazioni generali di progetto (L.10/ACE/APE);
- Gestione archivio componenti di edificio;
- Unità immobiliari / Zone termiche;
- Inserimento superfici (pareti, serramenti, pavimenti, ponti termici);
- Calcolo Legge 10 e verifica dei risultati conformemente al DPR n. 59 del 02/04/2009;
- Stampa e relazione di calcolo;
- Produzione dell’attestato di Certificazione Energetica dell’edificio;
- Esempio di calcolo
L'orario previsto è 09:30 - 17:30 con pausa pranzo. Il corso si terrà al raggiungimento di un minimo di cinque iscritti. Per problemi logistici è previsto un numero massimo di 20 partecipanti.
Per iscrizioni o altre informazioni seguire questo collegamento.
A partire dal 6 giugno 2013, ai sensi dell’art.6 del D.L. 4 giugno 2013 n.63, l’Attestato di Certificazione Energetica (ACE) è denominato Attestato di Prestazione Energetica (APE),
Il suo contenuto (D.M. 26/06/2009 “Linee guida nazionali per la certificazione energetica degli edifici") rimane invariato fintantoché non verranno emanati i necessari decreti di revisione. Il comma 12 dell'art.6 del d.lgs. 192/2005 e s.m.i., come sostituito dall'articolo 6 del d.l. 63/2013, richiama infatti esplicitamente la necessità che il decreto ministeriale 26 giugno 2009 venga rivisitato con riferimento sia ai contenuti sia alle metodologie di valutazione e di classificazione degli edifici.
La linea che va attualmente per la maggiore è questa:
- Gli Enti che hanno emanato regolamenti propri (Regioni Piemonte, Lombardia, Emilia-Romagna, Liguria e Provincia di Trento) provvederanno a rilasciare appositi provvedimenti di recepimento.
- Per le altre Regioni che non hanno legiferato (D.M. 26/06/09) si continua ad utilizzare le medesime indicazioni con l’accortezza di modificare la denominazione dell’attestato; da "Attestato di Certificazione Energetica" a "Attestato di Prestazione Energetica".
E' stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 130 del 05/06/2013 il testo del decreto legge n. 63 che recepisce la direttiva 2009/31/UE sulla prestazione energetica in edilizia e che agli articoli 14, 15 e 16 prevede le agevolazioni fiscali per gli interventi di risparmio energetico, di ristrutturazione degli immobili e per l'acquisto di mobili. Il titolo ufficiale:
Disposizioni urgenti per il recepimento della Direttiva 2010/31/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 19 maggio 2010, sulla prestazione energetica nell'edilizia per la definizione delle procedure d'infrazione avviate dalla Commissione europea, nonché altre disposizioni in materia di coesione sociale.
Per quanto riguarda il nostro argomento, l'attestato di certificazione energetica diventa attestato di prestazione: dovrà essere rilasciato da esperti qualificati e indipendenti, sarà obbligatorio per le nuove costruzioni e per quelle esistenti solo nel caso di vendita o nuovo affitto. Il testo completo:
Decreto Legge 4 giugno 2013, n. 63