A partire dal 6 giugno 2013, ai sensi dell’art.6 del D.L. 4 giugno 2013 n.63, l’Attestato di Certificazione Energetica (ACE) è denominato Attestato di Prestazione Energetica (APE),
Il suo contenuto (D.M. 26/06/2009 “Linee guida nazionali per la certificazione energetica degli edifici") rimane invariato fintantoché non verranno emanati i necessari decreti di revisione. Il comma 12 dell'art.6 del d.lgs. 192/2005 e s.m.i., come sostituito dall'articolo 6 del d.l. 63/2013, richiama infatti esplicitamente la necessità che il decreto ministeriale 26 giugno 2009 venga rivisitato con riferimento sia ai contenuti sia alle metodologie di valutazione e di classificazione degli edifici.
La linea che va attualmente per la maggiore è questa:
- Gli Enti che hanno emanato regolamenti propri (Regioni Piemonte, Lombardia, Emilia-Romagna, Liguria e Provincia di Trento) provvederanno a rilasciare appositi provvedimenti di recepimento.
- Per le altre Regioni che non hanno legiferato (D.M. 26/06/09) si continua ad utilizzare le medesime indicazioni con l’accortezza di modificare la denominazione dell’attestato; da "Attestato di Certificazione Energetica" a "Attestato di Prestazione Energetica".