Nuovo decreto requisiti minimi: anticipazioni.

Il 26 luglio in commissione ambiente il sottosegretario del MASE (ministero dell’Ambiente e delle Sicurezza Energetica) Claudio Barbaro, ha risposto all’interrogazione n. 5-00699 posta dalla deputata del M5S Ilaria Fontana riguardo agli aggiornamenti previsti per il decreto interministeriale 26 giugno 2015 (Decreto Requisiti Minimi).

In tale sede il sottosegretario Barbaro ha confermato che è in fase di condivisione lo Schema di decreto Interministeriale che andrà ad aggiornare decreto ministeriale del Ministero dello Sviluppo economico del 26 giugno 2015, Barbaro rammenta che il processo di approvazione prevede il concerto con il Ministro delle infrastrutture e, per i profili di competenza, con il Ministro della salute nonché con il Ministro della difesa.

Lo schema di Decreto introduce nuove disposizioni finalizzate a favorire l’installazione, ove possibile, di sistemi tecnici per l’edilizia più efficienti con controllo e regolazione più avanzati.

Lo stesso schema introduce discipline riguardanti il benessere termo-igrometrico degli ambienti interni, la sicurezza in caso di incendi e la limitazione dei rischi connessi all'attività sismica, ponendo così elementi che sono volti all'integrazione di normative trasversali che esplicano la loro azione sugli edifici.

Il Decreto terrà in considerazione anche le infrastrutture di ricarica dei veicoli elettrici negli edifici.

Infine si prevede un aggiornamento dei requisiti per le pompe di calore, alla luce del mutato approccio in ambito di Ecodesign, in cui le performance sono definite sul rendimento stagionale piuttosto che su quello nominale.

A fronte di questa notizia e in attesa del testo integrale e definitivo, sembrerebbe confermata l’assenza di modifiche sostanziali riguardo i principali requisiti del decreto, questo motivato dall’analisi condotta da ENEA nel 2018, che per gli edifici esistenti ha mostrato che i requisiti vigenti sono ancora decisamente sfidanti, soprattutto per i componenti opachi verticali e i serramenti.

Per gli edifici di nuova costruzione (obbligatoriamente nZEB) i requisiti più restrittivi previsti dall’attuale decreto dal 1° gennaio 2021, rafforzati dai nuovi requisiti di sfruttamento delle fonti rinnovabili del decreto 199/2021, rendono l’attuale situazione ancora in grado di rappresentare un buon rapporto tra costi e benefici senza la necessità di ulteriori modifiche.

Nonostante ciò, a seguito della pubblicazione del decreto di recepimento della EPBD III (D.lgs. 48/2020), si vede comunque la necessità di un aggiornamento e si presentano pertanto le principali novità:

  • Nuovi Requisiti Introdotti dalla Normativa Europea e Nazionale
    1. Per i nuovi edifici e gli edifici sottoposti a ristrutturazioni importanti:
      • i requisiti minimi forniscono indicazioni per tener conto in maniera opportuna del benessere termo‐igrometrico degli ambienti interni, della sicurezza antincendio e sismica;
      • in fase di progettazione si dovrà tenere conto della fattibilità tecnica, funzionale, ambientale ed economica dei sistemi alternativi ad alta efficienza, se disponibili;
    2. per gli edifici non residenziali con impianti termici di potenza superiore a 290 kW, ove tecnicamente ed economicamente fattibile, sarà necessario installare sistemi di automazione e controllo, entro il 1° gennaio 2025; tale obbligo sarà esente qualora l’intervento abbia un tempo ritorno dell’investimento superiore a 6 anni;
    3. per i generatori di calore, sia per  nuovi edifici sia per gli edifici esistenti, in caso di sostituzione, ove tecnicamente ed economicamente fattibile, sarà necessario installare dispositivi autoregolanti che controllino separatamente la temperatura in ogni vano oppure, ove giustificabile, in una determinata zona riscaldata o raffrescata dell’unità immobiliare;
    4. per i sistemi tecnici per l’edilizia, sia per i nuovi edifici, sia per gli edifici esistenti in caso di interventi su di essi, i requisiti minimi dovranno comprendere il rendimento energetico globale, assicurare la corretta installazione e dimensionamento, prevedere adeguati sistemi di regolazione e controllo, eventualmente differenziandoli per i casi di installazione in edifici nuovi o esistenti.

 

  •  Modifica del metodo di Verifica del coefficiente H’T
    Il coefficiente medio globale di scambio termico H’T, è una media pesata dei coefficienti di scambio termico degli elementi disperdenti dell’edificio e si calcola con la seguente equazione:

    H’T = Htr,adj /  Σ k Ak [W/m2K]

     

    Htr,adj è il coefficiente globale di scambio termico per trasmissione dell'involucro calcolato con la UNI/TS 11300-1 (W/K)

    Ak è la superficie del k-esimo componente (opaco o trasparente) costituente l'involucro (m2)

     Attualmente tale coefficiente deve essere verificato nel caso di nuova costruzione, ampliamenti o ristrutturazioni di I livello e il valore deve essere inferiore al valore massimo ammissibile riportato nella tabella 10 dell'Appendice A del DM 26/06/2015, i cui limiti variano in funzione del rapporto di forma S/V e della zona climatica.

    Il coefficiente viene calcolato sulle strutture oggetto di intervento nel caso di riqualificazioni o ristrutturazioni di II livello e in tutti i casi vengono considerati nel calcolo sia le superfici vetrate che i ponti termici.

    Lo scopo della verifica di tale coefficiente è quella di ottimizzare la prestazione energetica dell’intero involucro edilizio ma fin da subito si sono verificate delle criticità soprattutto negli edifici aventi grosse porzioni di superfici vetrate, le quali tendono ad avere valori di trasmittanza termica superiore rispetto ai componenti opachi isolati.

    Il seguente grafico, realizzato analizzando con MC11300 un edifico residenziale di nuova costruzione situato a Roma, mostra come varia il coefficiente H’T al variare della percentuale di superficie vetrata rispetto quella opaca:

    Il grafico mostra la problematica sopra espressa e per questo motivo la proposta di revisione del Decreto propone di differenziare la verifica sulla base della tipologia d’intervento:

  • Per gli edifici di nuova costruzione e demolizione/costruzione non verrà apportata alcuna modifica.
  • Per le ristrutturazioni importanti di primo livello saranno proposti nuovi limiti che non saranno più in funzione di S/V ma saranno in funzione del rapporto tra superficie vetrata e superficie opaca e della zona climatica.
  • Per le ristrutturazioni importanti di primo livello la verifica del coefficiente H’T verrà eliminata.

 

  • Nuova Verifica Dei Ponti Termici

    Attualmente l’edificio di riferimento per la verifica degli indici prestazionali dell’involucro non considera la presenza dei ponti termici e questo potrebbe penalizzare le strutture che presentano maggiori discontinuità termiche.

    A titolo di esempio si mostra, con le immagini sottostanti, come variano gli indici prestazionali di un edifico residenziale di nuova costruzione situato a Roma nel caso vengano considerati i ponti termici dei balconi. Il confronto mostra come a seguito della penalizzazione del fabbisogno di energia utile invernale (EpH,nd) dovuto ai balconi non corrisponda una variazione del fabbisogno dell’edificio di riferimento, con conseguente mancato superamento dei limiti imposti dal decreto.

      Edificio senza Balconi

      Stesso Edificio con Balconi

    Per questo motivo il nuovo schema presenta le seguenti proposte:

    • Per gli edifici di nuova costruzione, demolizione/costruzione e le ristrutturazioni importanti di primo livello verranno applicati all’edificio di riferimento ponti termici uguali a quelli definiti con valori di trasmittanza lineica predefiniti.
    • Per le ristrutturazioni importanti di secondo livello per cui non è richiesto il confronto con l’edificio di riferimento sarà inserita una nuova verifica per le superfici opache che dovranno avere trasmittanza termica comprensiva dei ponti termici inferiore ai limiti tabellati del decreto.
    • Per le riqualificazioni energetiche, in cui si opera su una superficie inferiore al 25% di quella disperdente, non sarà necessaria una verifica dei ponti termici.

 

  •  Nuovo Metodo di Calcolo dei fattori di conversione dell’energia consegnata da reti di teleriscaldamento

    Un’altra criticità riscontrata riguarda il metodo di allocazione per il calcolo dei fattori di conversione in energia primaria dell’energia consegnata da reti di teleriscaldamento.

    L’attuale metodo determina per gli impianti di cogenerazione ad altissima efficienza dei fattori di conversione energetici penalizzanti con conseguente riduzione del fattore Epgl,nren dell’edificio col rischio di limitare lo sfruttamento energetico di tali sistemi.

    Per valorizzare il parco dei teleriscaldamenti italiani più efficienti della media di quelli europei, si proporrà di modificare il metodo attuale con quello “di Carnot” che determina in maniera diretta il combustibile effettivamente associato alla produzione di calore.

    Questo metodo permette un calcolo della quantità di combustibile effettivamente impiegato per la produzione di energia termica senza necessitare di fattori di conversione del vettore elettrico. La sua semplicità di applicazione lo rende adatto a tutte le tipologie di impianti di cogenerazione senza la necessità di scorporare o segregare le componenti di pura cogenerazione dall’intero periodo di funzionamento del sistema.

 

  • Integrazione delle infrastrutture di ricarica dei veicoli elettrici

    La proposta riguarda gli edifici con parcheggi aventi più di 10 posti auto. Per gli edifici residenziali, vi saranno solo prescrizioni per le infrastrutture di canalizzazione mentre per gli edifici non residenziali, vi sarà anche un obbligo minimo di punti di ricarica che saranno crescenti in funzione del numero di posti auto. Per quest'ultima tipologia di edifici verranno differenziati i vincoli a seconda che i parcheggi siano ad accesso pubblico o privato.

    Secondo la proposta tali obblighi saranno di immediata applicazione per i nuovi edifici, mentre è da realizzarsi entro il 1° gennaio 2025 per gli edifici esistenti.

     

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