A partire dal 3 giugno 2026, entrerà ufficialmente in vigore il nuovo Decreto 28 ottobre 2025, che aggiorna e sostituisce integralmente gli allegati del precedente D.M. 26 giugno 2015.
Di seguito le modifiche introdotte:
- Aggiornamento Norme Tecniche di Riferimento
Il quadro normativo per il calcolo della prestazione energetica viene completato con l'introduzione di nuovi riferimenti:
- UNI/TS 11300-5: Per il calcolo dell'energia primaria e della quota di energia da fonti rinnovabili.
- UNI/TS 11300-6: Per la determinazione del fabbisogno energetico di ascensori, scale mobili e marciapiedi mobili.
- UNI EN 15193: Specifica per i requisiti energetici degli impianti di illuminazione
- Calcolo basato sulle Superfici Lorde
Il legislatore chiarisce un dubbio metodologico storico: tutti i calcoli energetici devono ora essere effettuati utilizzando le superfici lorde come base. Questo garantisce una maggiore uniformità metodologica e rende i limiti prestazionali più stabili e comparabili
- La Rivoluzione dei Ponti Termici
Una delle novità più significative riguarda la gestione dei ponti termici, che ora vengono valutati in modo puntuale anche nell’edificio di riferimento.
- Tabella 5 e 5-bis: Viene introdotta una tabella specifica nelle Appendici A e B con definiti i coefficienti lineici di trasmissione termica per i ponti termici più comuni (balconi, davanzali, spalle, architravi e cassonetti), differenziati per zona climatica.
- Impatto sull'APE: L'inclusione dei ponti termici nell'edificio di riferimento modifica la scala di confronto con l'edificio reale, influenzando direttamente il calcolo della classe energetica.
- Ristrutturazioni di 2° livello: Per questi interventi, non è più richiesto il calcolo del coefficiente H’T per l'intera parete, ma vige l'obbligo di rispettare limiti di trasmittanza che includano l'effetto dei ponti termici.
- Modifiche alle verifiche di trasmittanza per Ristrutturazioni di II livello e Riqualificazioni
Il decreto chiarisce e diversifica i requisiti a seconda dell'ampiezza dell'intervento sull'involucro.
- Ristrutturazioni importanti di 2° livello: La verifica non riguarda più solo la porzione piana, ma impone il rispetto di limiti di trasmittanza termica comprensiva dei ponti termici reali di progetto, utilizzando i coefficienti aggiornati nell'Appendice B.
- Riqualificazioni energetiche: il lavoro dei tecnici viene semplificato: la verifica della trasmittanza termica media va eseguita sulle superfici oggetto di intervento considerando solo la sezione corrente, senza l'obbligo di includere l'effetto dei ponti termici
- Revisione del coefficiente globale di scambio termico H’T
Il parametro, che rappresenta la "trasmittanza media" dell'involucro, subisce una profonda revisione per facilitare le verifiche in casi complessi.
- Eliminazione per il 2° livello: Non è più richiesta la verifica del valore massimo ammissibile per le ristrutturazioni importanti di secondo livello.
- Differenziazione dei limiti: I valori limite sono ora distinti: la Tabella 10 (Appendice A) si applica a nuove costruzioni e demolizioni/ricostruzioni in base al rapporto di forma; la nuova Tabella 11 definisce limiti specifici per le ristrutturazioni di primo livello basati sul rapporto "ex ante" tra superficie vetrata e superficie totale
- Metodo Carnot per Cogenerazione e Teleriscaldamento
Per migliorare la precisione della classificazione energetica (APE), viene introdotto il metodo di Carnot.
- Questo metodo serve a calcolare in modo più diretto i fattori di conversione in energia primaria per l'energia consegnata da reti di teleriscaldamento o prodotta da sistemi cogenerativi.
- Il calcolo si basa sull'allocazione dell'energia utilizzata tra elettricità e calore prodotto, tenendo conto delle temperature medie del fluido e dell'ambiente
- Sistemi BACS e Automazione
L'obbligo di dotare gli edifici di "intelligenza" gestionale viene esteso anche a interventi parziali nel settore non residenziale.
- Ambito: Edifici non residenziali con impianti termici di potenza nominale superiore a 290 kW.
- Requisito: Installazione di sistemi di automazione e controllo (BACS) di Classe B o superiore secondo la norma UNI EN ISO 52120-1.
- Condizione Economica: L'obbligo scatta se l'installazione garantisce un tempo di ritorno dell'investimento (SPBT) inferiore a 6 anni
- Integrazione Infrastrutture di Ricarica Veicoli Elettrici
La mobilità elettrica entra stabilmente nei requisiti minimi degli edifici dotati di parcheggi situati all'interno o adiacenti.
- Edifici Residenziali: Per i nuovi edifici con più di 10 posti auto, è obbligatorio realizzare l'infrastruttura di canalizzazione per tutti i posti auto.
- Edifici Non Residenziali: Obbligo di canalizzazione per 1 posto su 5 e installazione immediata di un numero minimo di punti di ricarica (Tipologia A 7,4 kW e Tipologia B 50 kW) in base alla dimensione del parcheggio.
- Adeguamento Esistenti: Gli edifici non residenziali esistenti devono adeguarsi progressivamente (50% entro il 2025, 100% entro il 2030).
MC11300 versione 3-4.3.2 è aggiornato ai requisiti del nuovo decreto.