Decreto Requisiti Minimi 2025: Cosa Cambia dal 3 Giugno 2026?

A partire dal 3 giugno 2026, entrerà ufficialmente in vigore il nuovo Decreto 28 ottobre 2025, che aggiorna e sostituisce integralmente gli allegati del precedente D.M. 26 giugno 2015. 

Di seguito le modifiche introdotte:

  1. Aggiornamento Norme Tecniche di Riferimento

Il quadro normativo per il calcolo della prestazione energetica viene completato con l'introduzione di nuovi riferimenti:

  • UNI/TS 11300-5: Per il calcolo dell'energia primaria e della quota di energia da fonti rinnovabili.
  • UNI/TS 11300-6: Per la determinazione del fabbisogno energetico di ascensori, scale mobili e marciapiedi mobili.
  • UNI EN 15193: Specifica per i requisiti energetici degli impianti di illuminazione
  1. Calcolo basato sulle Superfici Lorde

Il legislatore chiarisce un dubbio metodologico storico: tutti i calcoli energetici devono ora essere effettuati utilizzando le superfici lorde come base. Questo garantisce una maggiore uniformità metodologica e rende i limiti prestazionali più stabili e comparabili

  1. La Rivoluzione dei Ponti Termici

Una delle novità più significative riguarda la gestione dei ponti termici, che ora vengono valutati in modo puntuale anche nell’edificio di riferimento.

  • Tabella 5 e 5-bis: Viene introdotta una tabella specifica nelle Appendici A e B con definiti i coefficienti lineici di trasmissione termica per i ponti termici più comuni (balconi, davanzali, spalle, architravi e cassonetti), differenziati per zona climatica.
  • Impatto sull'APE: L'inclusione dei ponti termici nell'edificio di riferimento modifica la scala di confronto con l'edificio reale, influenzando direttamente il calcolo della classe energetica.
  • Ristrutturazioni di 2° livello: Per questi interventi, non è più richiesto il calcolo del coefficiente H’T per l'intera parete, ma vige l'obbligo di rispettare limiti di trasmittanza che includano l'effetto dei ponti termici.
  1. Modifiche alle verifiche di trasmittanza per Ristrutturazioni di II livello e Riqualificazioni

Il decreto chiarisce e diversifica i requisiti a seconda dell'ampiezza dell'intervento sull'involucro.

  • Ristrutturazioni importanti di 2° livello: La verifica non riguarda più solo la porzione piana, ma impone il rispetto di limiti di trasmittanza termica comprensiva dei ponti termici reali di progetto, utilizzando i coefficienti aggiornati nell'Appendice B.
  • Riqualificazioni energetiche: il lavoro dei tecnici viene semplificato: la verifica della trasmittanza termica media va eseguita sulle superfici oggetto di intervento considerando solo la sezione corrente, senza l'obbligo di includere l'effetto dei ponti termici
  1. Revisione del coefficiente globale di scambio termico H’T

Il parametro, che rappresenta la "trasmittanza media" dell'involucro, subisce una profonda revisione per facilitare le verifiche in casi complessi.

  • Eliminazione per il 2° livello: Non è più richiesta la verifica del valore massimo ammissibile per le ristrutturazioni importanti di secondo livello.
  • Differenziazione dei limiti: I valori limite sono ora distinti: la Tabella 10 (Appendice A) si applica a nuove costruzioni e demolizioni/ricostruzioni in base al rapporto di forma; la nuova Tabella 11 definisce limiti specifici per le ristrutturazioni di primo livello basati sul rapporto "ex ante" tra superficie vetrata e superficie totale
  1. Metodo Carnot per Cogenerazione e Teleriscaldamento

Per migliorare la precisione della classificazione energetica (APE), viene introdotto il metodo di Carnot.

  • Questo metodo serve a calcolare in modo più diretto i fattori di conversione in energia primaria per l'energia consegnata da reti di teleriscaldamento o prodotta da sistemi cogenerativi.
  • Il calcolo si basa sull'allocazione dell'energia utilizzata tra elettricità e calore prodotto, tenendo conto delle temperature medie del fluido e dell'ambiente
  1. Sistemi BACS e Automazione

L'obbligo di dotare gli edifici di "intelligenza" gestionale viene esteso anche a interventi parziali nel settore non residenziale.

  • Ambito: Edifici non residenziali con impianti termici di potenza nominale superiore a 290 kW.
  • Requisito: Installazione di sistemi di automazione e controllo (BACS) di Classe B o superiore secondo la norma UNI EN ISO 52120-1.
  • Condizione Economica: L'obbligo scatta se l'installazione garantisce un tempo di ritorno dell'investimento (SPBT) inferiore a 6 anni
  1. Integrazione Infrastrutture di Ricarica Veicoli Elettrici

La mobilità elettrica entra stabilmente nei requisiti minimi degli edifici dotati di parcheggi situati all'interno o adiacenti.

  • Edifici Residenziali: Per i nuovi edifici con più di 10 posti auto, è obbligatorio realizzare l'infrastruttura di canalizzazione per tutti i posti auto.
  • Edifici Non Residenziali: Obbligo di canalizzazione per 1 posto su 5 e installazione immediata di un numero minimo di punti di ricarica (Tipologia A 7,4 kW e Tipologia B 50 kW) in base alla dimensione del parcheggio.
  • Adeguamento Esistenti: Gli edifici non residenziali esistenti devono adeguarsi progressivamente (50% entro il 2025, 100% entro il 2030).

MC11300 versione 3-4.3.2 è aggiornato ai requisiti del nuovo decreto.

 

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