Modificate le Linee guida nazionali per la certificazione energetica.

È stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale (n. 290 del 13/12/2012) il Decreto 22 novembre 2012 del Ministero dello sviluppo economico. Si tratta di “Modifica del decreto 26 giugno 2009, recante: «Linee guida nazionali per la certificazione energetica degli edifici»”. Non si tratta di modifiche sostanziali. L’ossatura originale rimane pressoché invariata.

La modifica più interessante del decreto è contenuta nella semplice frase:

Il paragrafo 9 dell'allegato A del decreto ministeriale 26 giugno 2009 concernente la l'autodichiarazione del proprietario, e' abrogato.

Tale disposizione si è resa necessaria per rimediare alla procedura di infrazione aperta da Bruxelles nei confronti del Governo italiano nel settembre dello scorso anno. Nello specifico, l’Europa contestava all’Italia il recepimento incompleto della direttiva 2002/91/CE sul rendimento energetico in edilizia.

L’obiezione si concentrava sul fatto che il decreto dava la possibilità ai proprietari di immobili di autocertificare l’appartenenza alla Classe energetica G (la più sfavorevole), al momento della compravendita immobiliare.

Benché effettuabile con procedura semplificata, la certificazione energetica diventa comunque obbligatoria per tutti, o quasi, gli edifici:

A titolo esemplificativo e non esaustivo, sono esclusi dalla applicazione delle presenti Linee guida, a meno delle porzioni eventualmente adibite a uffici e assimilabili, purche' scorporabili agli effetti dell'isolamento termico: box, cantine, autorimesse, parcheggi multipiano, depositi, strutture stagionali a protezione degli impianti sportivi e altri edifici a questi equiparabili in cui non e' necessario garantire un confort abitativo.

Sono meglio specificate le competenze ed i doveri degli enti tecnici incaricati della verifica dei software commerciali (CTI, ENEA, CNR). In particolare:

Il CTI per la lettera a) e il CNR e l'ENEA per la lettera b), rendono disponibili i sistemi di riferimento nazionali su cui svolgono le predette verifiche. Detti sistemi possono essere costituiti da raccolte di casi studio o da fogli di calcolo o da altri strumenti che i predetti istituti ritengono idonei a garantire la qualita' dei software commerciali.

Infine una disposizione che interessa i condomini:

Al paragrafo 7.5 dell'allegato A del decreto ministeriale 26 giugno 2009 l'ultimo capoverso e' sostituito dal seguente: “A tal fine e' fatto obbligo agli amministratori degli stabili e ai responsabili degli impianti di fornire ai condomini o ai certificatori, da questi incaricati, tutte le informazioni e i dati edilizi e impiantistici, compreso il libretto di impianto (o di centrale) per la climatizzazione, necessari alla realizzazione della certificazione energetica degli edifici.”

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