Lombo
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12 anni fa
Ciao,
sono nuovo del forum e ho iniziato da poco a utilizzare mc11300 per redigere ace.
Ho un dubbio circa l'input dei dati relativi all'impianto di raffrescamento. Ho spuntato "raffrescamento" nella home-generale, e ho inserito in impianto-tubazioni-modalità di funzionamento "raffrescamento", i dati richiesti. è sufficiente o devo considerare altrimenti tale impianto?
albertop
12 anni fa
Il raffrescamento si "ferma" all' EPe,invol. In parole povere si considera solamente l'involucro e non viene preso in considerazione l'impianto. E' corretto così. Lascia le spunte dappertutto dove ci sono e nella distribuzione seleziona quello che vuoi (al momento non cambia il risultato).
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ciucciamele
9 anni fa

Il raffrescamento si "ferma" all' EPe,invol. In parole povere si considera solamente l'involucro e non viene preso in considerazione l'impianto. E' corretto così. Lascia le spunte dappertutto dove ci sono e nella distribuzione seleziona quello che vuoi (al momento non cambia il risultato).

Messaggio originale di albertop:



E' ancora valido questo tuo post anche alla luce dell'aggiornamento normativo del 2 10 2014?
Sto redigendo un ape per commerciale e nonostante inserisca i dati di climatizzazione estiva l'Epgl non varia, eventualmente sbaglio qualcosa?
Grazie
albertop
9 anni fa
Certo che è un'affermazione valida. Le nuove norme forniscono metodi di calcolo e non parlano di certificazione degli edifici. Attualmente per la certificazione degli edifici è valido il Decreto 26 giugno 2009 (Linee guida nazionali per la certificazione energetica degli edifici) che si trova gratuitamente su internet.

Ecco un estratto (valido alla data attuale):

L’indice di prestazione energetica globale EPgl tiene conto:
- del fabbisogno di energia primaria per la climatizzazione invernale ed estiva, per la produzione di acqua calda sanitaria e per l’illuminazione artificiale;
- dell’energia erogata e dell’energia ausiliaria dei sistemi impiantistici, incluso i sistemi per l’autoproduzione o l’utilizzo di energia.
Si ricorda che la determinazione dell’indice di prestazione energetica per l’illuminazione degli ambienti è obbligatoria per gli edifici appartenenti alle categorie E. 1, limitatamente a collegi, conventi, case di pena e caserme, E. 2, E. 3, E. 4, E. 5, E. 6, e E. 7, di cui all’articolo 3, del decreto Presidente della Repubblica 26 agosto 1993, n. 412.
Tuttavia, nella fase di avvio, ai fini della certificazione degli edifici, si considerano nelle presenti Linee guida solamente gli indici di prestazione di energia primaria per la climatizzazione invernale e per la preparazione dell’acqua calda per usi igienici e sanitari.

Pubblicato nella GU n. 158 del 10-07-2009 👍
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