L'ER (come Lombardia e qualche altra regione) si è mossa ben prima della Legislazione nazionale in materia; in queste regioni è la normativa regionale a tracciare la via e non la normativa nazionale.
Messaggio originale di SuperP:
Leggi bene il dlgs
Art. 11
1. ...Le leggi
regionali possono stabilire incrementi dei valori di cui all’allegato 3.7. Gli obblighi previsti da atti
normativi regionali o comunali
sono adeguati alle disposizioni del presente articolo
entro 180 giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto
. Decorso inutilmente il predetto termine, si applicano le disposizioni di cui al presente articolo. Non vale la clausula di cedevolezza del 192.. qui recepiscono un'altra direttiva UE
Nessuno ha avuto il mio stesso problema nel calcolo della percentuale di rinnovabile citato all'inizio del post ?
Messaggio originale di luigi1:
Non uso MC
Messaggio originale di luigi1:
Hai ragione su quanto sostiene il DL 28/2011, ma la premessa dell'Art. 11 cita chiaramente in nuovi edifici o quelli sottoposti a ristrutturazioni rilevanti. Nel mio caso si trattava di una nuova installazione d'impianto in edificio esistente, caso non contemplato da quell'Articolo ma ben esposto nella Delibera regionale n° 1362 al punto 21 dell'Allegato 2 :
'...limitatamente agli interventi di nuova installazione di impianti termici o di ristrutturazione degli impianti termici in edifici esistenti, è fatto obbligo in sede progettuale di prevedere l'utilizzo di fonti rinnovabili a copertura di quota parte del fabbisogno di energia primaria dell'edificio.
[.....]
...Tale prescrizione si intende soddisfatta anche:
.....
d) con interventi di efficientamento del sistema edificio-impianto[etc.]'
Credo che come interpretazione ci possa stare. Che dici?