cristianob
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  • Classe NC Creatore della discussione
9 anni fa
Sono rimbambito io, oppure i decreti del 26/06/2015 non prevedono più alcuna verifica di prestazione estiva in caso di ristrutturazione minore del 25% dell'involucro?
Caso semplice: rifacimento di copertura. Devo solo verificare la trasmittanza termica invernale?
Nessuna verifica di trasmittanza termica periodica, o sfasamento e attenuazione?
emanuelsa
9 anni fa
Ho dato un'occhiata...
anche a me pare che sia cosi, cioè nessuna verifica della trasmittanza termica periodica nei casi di ristutturazione di primo livello e riqualificazioni energetiche. Sembra strano un passo indietro del genere...
mara888sp
9 anni fa
Del decreto "requisiti minimi" non è prevista la "verifica" della Yie.

Nel decreto "Linee Guida" tra gli indicatori presenti nell'APE c'è anche la prestazione estiva dell'involucro con le tre faccine (alta, media, bassa), che "tira in ballo" la Yie e il parametro Asol,est/Asup,utile; parla di Yie media pesata sulle aree delle superfici non esposte a nord.

Molti sentono. Qualcuno ascolta. Pochi capiscono.
cristianob
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  • Classe NC Creatore della discussione
9 anni fa
Questo vuol dire che non ho più alcun problema normativo nel realizzare una copertura estremamente leggera, ad esempio in acciaio portante con manto di pannelli isolanti tipo sandwich?
Dal 1 Ottobre sembrerebbe un'opzione lecita. Perché siamo andati in questa direzione folle?
lbasa
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9 anni fa

... nessuna verifica della trasmittanza termica periodica nei casi di ristutturazione di primo livello ...


Nel primo livello è rimasta.

... Questo vuol dire che non ho più alcun problema normativo nel realizzare una copertura ...


Solo se si deciderà di NON prendere sul serio la prescrizione:
"Per le strutture di copertura degli edifici è obbligatoria la verifica dell’efficacia, in termini di rapporto costi-benefici, dell’utilizzo di:
- materiali a elevata riflettanza solare per le coperture (cool roof), assumendo per questi ultimi un valore di riflettanza solare non inferiore a:
0,65 nel caso di coperture piane,
0,30 nel caso di copertura a falde;
- tecnologie di climatizzazione passiva (a titolo esemplificativo e non esaustivo: ventilazione, coperture a verde)"
Tali verifiche e valutazioni devono essere puntualmente documentate nella relazione tecnica



emanuelsa
9 anni fa

... nessuna verifica della trasmittanza termica periodica nei casi di ristutturazione di primo livello ...


Nel primo livello è rimasta.

😊 Si è vero scusate, ho scritto primo livello ma volevo dire secondo livello
santo
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9 anni fa

Sono rimbambito io, oppure i decreti del 26/06/2015 non prevedono più alcuna verifica di prestazione estiva in caso di ristrutturazione minore del 25% dell'involucro?
Caso semplice: rifacimento di copertura. Devo solo verificare la trasmittanza termica invernale?
Nessuna verifica di trasmittanza termica periodica, o sfasamento e attenuazione?

Messaggio originale di cristianob:



volevo chiedere se la nuova relazione tecnica prevista dal decreto requisiti minimi vale dalla data di pubblicazione 26/06 dei decreti? dal 1 ottobre? dipende da quando è stata fatta richiesta al comune? ( quale inizio lavori, titolo abitativo,...)
grazie
emanuelsa
9 anni fa
Se il criterio non è cambiato l'applicazione del nuovo DM 26/06/2015 e relativo modello di relazione tecnica dovrebbe ricadere per quei procedimenti edilizi la cui Richiesta viene presentata dal 01/10/2015 (data di entrata in vigore del DM 26/06/2015). Presentando in Comune una Richiesta di Permesso di Costruire o SCIA o altro prima del 01 ottobre si applica ancora la precedente normativa (DPR 59/2009 ecc).
emanuelsa
9 anni fa
Vorrei fare una considerazione sull'applicazione del nuovo DM 26/06/2015 in merito all'impianto di climatizzazione estiva.
Ho parecchi dubbi in merito e parto da qui....
Oltre l'indice di prestazione energetica per la climatizzazione invernale e per la produzione dell'acqua calda sanitaria occorre ora calcolare anche l'indice di prestazione energetica per la climatizzazione estiva.
Nel DM 26/06/2015 - Linee Guida APE A - Allegato 1 punto 2.1 si dice :
"Il calcolo della prestazione energetica si basa sui servizi effettivamente presenti nell’edificio in oggetto, fatti salvi gli impianti di climatizzazione invernale e, nel solo settore residenziale, di produzione di acqua calda sanitaria che si considerano sempre presenti."
Ipotizzando un caso di una unità abitativa dove viene installato un'impianto di raffrescamento ad espansione diretta composto da un paio di monosplit per raffrescare solamente due locali (e quindi non tutta l'unità abitativa) come ci si comporta sia in sede di progetto e redazione della relazione tecnica per il rispetto dei requisiti minimi che in sede di redazione dell'Attestato di Prestazione Energetica ?
Secondo voi conta il fatto che l'impianto di raffrescamento sia o meno definibile impianto termico come dall'ultima definizione di impianto termico che se non sbaglio è quella della legge 90/2013 ?
Se la somma delle singole potenze frigorifere rese dei condizionatori d'aria split fosse superiore a 5 kW allora si deve considerare impianto di climatizzazione estiva e calcolare l'indice EPc ?
Se cosi fosse il calcolo deve essere eseguito solamente in riferimento all'effettivo volume raffrescato ?
Per capirci con un esempio inventato :
Superficie totale unità abitativa riscaldata : 100 mq.
Superficie unità abitativa raffrescata : 25 mq.
Si calcolano i fabbisogni energetici per il riscaldamento e il raffrescamento relativi ai rispettivi volumi e superfici climatizzate
Fabbisogno energia primaria climatizzazione invernale : 5000 kWh
Fabbisogno energia primaria climatizzazione estiva : 700 kwh
EpH = 5000/100 = 50 kwh/mq*anno
EPc = 700/25 = 28 kwh/mq*anno
EPglobale = somma di 50 + 28 + EPW per ACS
E' questo il modo procedere ?
fratik
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  • Classe G
9 anni fa

Vorrei fare una considerazione sull'applicazione del nuovo DM 26/06/2015 in merito all'impianto di climatizzazione estiva.
Ho parecchi dubbi in merito e parto da qui....
Oltre l'indice di prestazione energetica per la climatizzazione invernale e per la produzione dell'acqua calda sanitaria occorre ora calcolare anche l'indice di prestazione energetica per la climatizzazione estiva.
Nel DM 26/06/2015 - Linee Guida APE A - Allegato 1 punto 2.1 si dice :
"Il calcolo della prestazione energetica si basa sui servizi effettivamente presenti nell’edificio in oggetto, fatti salvi gli impianti di climatizzazione invernale e, nel solo settore residenziale, di produzione di acqua calda sanitaria che si considerano sempre presenti."
Ipotizzando un caso di una unità abitativa dove viene installato un'impianto di raffrescamento ad espansione diretta composto da un paio di monosplit per raffrescare solamente due locali (e quindi non tutta l'unità abitativa) come ci si comporta sia in sede di progetto e redazione della relazione tecnica per il rispetto dei requisiti minimi che in sede di redazione dell'Attestato di Prestazione Energetica ?
Secondo voi conta il fatto che l'impianto di raffrescamento sia o meno definibile impianto termico come dall'ultima definizione di impianto termico che se non sbaglio è quella della legge 90/2013 ?
Se la somma delle singole potenze frigorifere rese dei condizionatori d'aria split fosse superiore a 5 kW allora si deve considerare impianto di climatizzazione estiva e calcolare l'indice EPc ?
Se cosi fosse il calcolo deve essere eseguito solamente in riferimento all'effettivo volume raffrescato ?
Per capirci con un esempio inventato :
Superficie totale unità abitativa riscaldata : 100 mq.
Superficie unità abitativa raffrescata : 25 mq.
Si calcolano i fabbisogni energetici per il riscaldamento e il raffrescamento relativi ai rispettivi volumi e superfici climatizzate
Fabbisogno energia primaria climatizzazione invernale : 5000 kWh
Fabbisogno energia primaria climatizzazione estiva : 700 kwh
EpH = 5000/100 = 50 kwh/mq*anno
EPc = 700/25 = 28 kwh/mq*anno
EPglobale = somma di 50 + 28 + EPW per ACS
E' questo il modo procedere ?

Messaggio originale di emanuelsa:



Mi sembra una domanda più che lecita. Anch'io ho le stesse preoccupazioni.
emanuelsa
9 anni fa
Si, mi sembra che ho posto un quesito di non facile risposta.... io ci sto ancora pensando ma non mi viene proprio in mente quale possa essere il modo corretto di procedere
emanuelsa
9 anni fa
L'idea che mi sto facendo è quella di applicare la definizione di impianto termico anche per la climatizzazione estiva.
Quindi se la somma delle potenze frigorifere rese dai vari climatizzatori split presenti nell'Unità Immobiliare supera 5 kW classifico l'impianto come impianto di climatizzazione estiva e ne calcolo l'indice di prestazione energetica EPc.
Se l'impianto di climatizzazione estiva è al servizio solamente di alcuni locali considero solamente il volume raffrescato che sarà quindi diverso dal volume riscaldato.
A questo punto il dubbio è :
Le pareti divisorie interne tra i locali raffrescati e quelli non raffrescati (es. due camere adiacenti di cui solo una raffrescata) devono essere inserite nelle pareti disperdenti nel calcolo estivo ?
Nel DM 26/06/2015 quando si parla di trasmittanza delle varie strutture è scritto ad esempio "Trasmittanza termica U delle strutture opache verticali, verso l’esterno, gli ambienti non climatizzati o contro terra"
Non sembra riferirsi solamente alla climatizzazione invernale quindi se ne potrebbe dedurre che le pareti che separano un locale raffrescato verso un locale adiacente non raffrescato siano soggette alle trasmittanze limite. Faccio fatica a crederci...
Poi... Il calcolo del EPC,nd (fabbisogno energia utile dell'involucro per la climatizzazione estiva) su quale volume si calcola ? Credo si debba calcolare sul volume complessivo dell'unità immobiliare, lo stesso volume sul quale si calcola l'omologo parametro in climatizzazione invernale (EPH,nd).
UMStudio
9 anni fa
Sempre in merito ai nuovi decreti se l'ampliamento è superiore al 15% collegandosi agli impianti termici esistenti, punto 1.3, viene considerato nuova costruzione, quindi oltre a tutte le verifiche di requisiti minimi anche estivi ecc... devo adempiere alle fonti rinnovabili di cui al d.lgs 28/11?
No perchè, FV a parte vuol dire mettere mano agli impianti che sono sulla parte vecchia a quel punto
garcangeli
9 anni fa
Non ti servono quelle del dlgs28/11, perchè l'assimilazione dell'ampliamento oltre il 15% ecc. a nuova costruzione vale ai fini del decreto requisiti minimi.
Per il dlgs 28/11 hai la definizione chiara di nuovo edificio o ristrutturazione rilevante.

Quindi devi seguire quanto ti dice il decreto requisiti minimi se la data della richiesta del titolo abilitativo è pertinente (successiva al 30/9/2015)
UMStudio
9 anni fa
Si è l'interpretazione che ho dato anche io, o almeno che vorrei dare.

Però per l'ampliamento la definizione di edificio di nuova costruzione, almeno per la porzione in ampliamento, sembra calzare! Bisogna capire se per edificio si intende l'intero stabile o se anche l'ampliamento può essere considerato edificio. Ciò mi aveva fatto pensare ad un FV calcolato sul sedime dell'ampliamento!

lbasa
  • lbasa
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9 anni fa

Si è l'interpretazione che ho dato anche io, o almeno che vorrei dare. ...


Io l'art. 6 (28/11) del par. 3.3 (requisiti minimi)) dell'All.1 lo vedo così:
- ampliamento >15% ed impianti nuovi: requisiti 28/11 (in rapporto alla parte ampliata)
- ampliamento >15% ed impianti estesi: no requisiti 28(11.
Lo penso perchè vedo anche la tabella 4 così riferirsi all'art.6 del par. 3.3 (seconda riga del blocco "ampliamento di edifici esistenti").

UMStudio
9 anni fa
In effetti leggendo quel paragrafo dice:
"Inoltre, nei nuovi edifici e negli edifici sottoposti a ristrutturazioni importanti di primo livello, il
progettista, nel rispetto delle disposizioni e dei metodi di calcolo di cui all’articolo 3 del presente
decreto, con l’utilizzo dei pertinenti fattori di conversione in energia primaria totale, rinnovabile
e non rinnovabile, come previsto al Capitolo 1, paragrafo 1.1, lettera g) e h), assevera
l’osservanza degli obblighi di integrazione delle fonti rinnovabili secondo i principi minimi e le
decorrenze di cui all’Allegato 3, del decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28."


E' vero anche però che per ristrutturazioni di primo livello a meno che l'edificio non superi i 1000 mq e non sia in ristrutturazione integrale (io intendo tutte le superfici disperdenti non il 50%), non vi è obbligo di rispettare l'allegato 3.

Per l'ampliamento >15% confermi il mio dubbio che debba rispettarlo per la sola parte ampliata, solo che è una nostra interpretazione quella di non farlo ricadere se gli impianti sono estesi dalla parte esistente.
garcangeli
9 anni fa


Lo penso perchè vedo anche la tabella 4 così riferirsi all'art.6 del par. 3.3 (seconda riga del blocco "ampliamento di edifici esistenti").

Messaggio originale di lbasa:


👍 Mi sembra che la tabella non lasci adito a dubbi!