luca.lb
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16 anni fa

Salve,

avrei un quesito:


una mia amica che ha preso casa, ha deciso di affiancare alla caldaia a condensazione esistente un bel termocamino.


Vorrebbe la detrazione del 55%, perchè chi le ha venduto il termocamino insiste col dire che ne ha diritto.


A mio avviso non ne ha diritto, visto che l'intervento non prevede "smontaggio e dismissione dell’impianto di climatizzazione invernale esistente" come indicato nel decreto attuativo.


Dico bene? D'altra parte che risparmio si può conseguire installando un termocamino in appoggio ad una caldaia a condensazione?




albertop
16 anni fa

Se non erro, nella finanziaria 2007 era prevista esplicitamente (e solamente) la caldaia a condensazione. Sembra che nella finanziaria 2008 possano essere inseriti anche altri generatori (ad esempio pompe di calore) però non è ancora definitivo ed è necessario attendere il regolamento (forse per fine marzo?).


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luca.lb
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16 anni fa

Ma infatti anche io ho notato la stessa cosa, tuttavia il fornitore insiste nel dire che rientra anche il termocamino.


Comunque, indipendentemente dal fatto che rientri o meno, comunque non sarebbe possibile avere la detrazione visto che non si prevede la sostituzione di una caldaia vecchia giusto?

albertop
16 anni fa

Giusto!


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riscaio
16 anni fa

FAQ 11 sito Enea:


D - Sono incentivati gli impianti di riscaldamento a biomasse (legna)? E gli impianti geotermici? E altri tipi di impianti?

R - Per quanto riguarda le fonti rinnovabili il decreto 19/2/07 prevede esplicitamente detrazioni solo per i pannelli solari termici. Tuttavia, secondo l'art. 1 comma 2 del decreto, sono incentivati tutti gli interventi di riqualificazione energetica che conseguono un indice di prestazione energetica per la climatizzazione invernale inferiore di almeno il 20% rispetto ai valori tabellati nell'allegato C del decreto. Quindi, nel caso che venga certificata questa prestazione, detti impianti sono ammissibili alla detrazione facendo riferimento al comma 344 della Finanziaria e all'art. 6 del "decreto edifici".

albertop
16 anni fa

[postby]riscaio


Quindi, nel caso che venga certificata questa prestazione, detti impianti sono ammissibili alla detrazione facendo riferimento al comma 344 della Finanziaria e all'art. 6 del "decreto edifici".



Sicuramente! Ma il comma 344 riguarda l'intero edificio.


 


 


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luca.lb
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16 anni fa

cmq ho scoperto che il termocamino oggetto di discussione ha un brevetto per la condensazione dei fumi, quindi rientra :)


 

dino.brogi
16 anni fa

Buongiorno a tutti


inserendo un termocamino, si rientra sicuramente in quanto previsto dal comma 344 in quanto, meraviglia delle meraviglie, la combustione della legna comporta un EPI pari a zero (o poco più: le pompe elettriche consumano qualcosina comunuque).


Il fatto che così si inquini di più evidentemente non importa


 

luca.lb
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16 anni fa

Beh, il fornitore mi ha fatto notare che grazie al comma 344 rientra qualsiesi interento che comporti un EPi inferiore inferiore almeno del 20% rispetto a quanto indicato nell'apposito allegato.


In pratica sono finanziabili tutte le caldaie, anche quelle non a condensazione. Basta che si rispetti la condizione di cui sopra. A questo punto vale anche per nuove installazioni

luca.lb
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16 anni fa

Però solo una cosa, nella Circolare del 31/05/2007 n. 36 si parla proprio del comma 344.


Ma il calcolo dell' EPi è relativo alla singola unità oppure all'intero edificio?


Nel secondo caso allora tutti i discorsi sui termocamini cadono ovviamente