BIX
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9 anni fa
In riferimento al DPR 59/09, nel caso di "mera" sostituzione della caldaia si deve solamente verificare il rendimento globale medio stagionale: avete una procedura per evitare di inserire tutti idati e fare l'analisi energetica di tutto lo stabile?
ho a che fare con un edificio geometricamente pouttosto complesso, ho bisogno di evitare l'inserimento di tutta la struttura nel software...
Come si può sintetizzare in questo caso la relazione L10/91???

grazie
approfitto per ringraziare lo staff MasterClima, date veramente un supporto professionale!
mara888sp
9 anni fa
No. Non esiste.
Il rendimento globale è il rapporto tra energia termica e energia primaria.
E per calcolare quelle occorre "fare tutto il giro"...
Molti sentono. Qualcuno ascolta. Pochi capiscono.
lbasa
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9 anni fa
Se il regolamento edilizio locale lo consente, valuti eventuali semplificazioni:
1] in alternativa all'Eta gms: DPR59, art.4, commi 6 e 7;
2] in alternativa alla L10: L90/13, art.7.

BIX
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9 anni fa

Se il regolamento edilizio locale lo consente, valuti eventuali semplificazioni:
1] in alternativa all'Eta gms: DPR59, art.4, commi 6 e 7;
2] in alternativa alla L10: L90/13, art.7.

Messaggio originale di lbasa:



Grazie del suggerimento importante.

rispetto al punto 1) credo sia fattibile dimostrare quanto ai commi 6 e 7
Rispetto al punto 2) invece si tratta di un impianto sopra i 50kW, quindi non posso appellarmi all'Art.7 della L90/13

c'è una possibilità per semplificare la relazione L19/91???
Mi sembra assurdo che solo per sostituire un generatore con sistemi più moderni ed efficienti si debba obbligare all'analisi energetica di tutto l'edificio...
franlafo
9 anni fa

Se il regolamento edilizio locale lo consente, valuti eventuali semplificazioni:
1] in alternativa all'Eta gms: DPR59, art.4, commi 6 e 7;
2] in alternativa alla L10: L90/13, art.7.

Messaggio originale di BIX:



Grazie del suggerimento importante.

rispetto al punto 1) credo sia fattibile dimostrare quanto ai commi 6 e 7
Rispetto al punto 2) invece si tratta di un impianto sopra i 50kW, quindi non posso appellarmi all'Art.7 della L90/13

c'è una possibilità per semplificare la relazione L19/91???
Mi sembra assurdo che solo per sostituire un generatore con sistemi più moderni ed efficienti si debba obbligare all'analisi energetica di tutto l'edificio...

Messaggio originale di lbasa:



Purtroppo è così....
Non potendo applicare la L90/13 devi sfruttare il DPR 59/09.
Aggiungo che se sei sopra i 100 kW fai anche diagnosi energetica....
garcangeli
9 anni fa
Per voi quando è mera sostituzione di generatore di calore?
Mi pare non aver trovato una precisa definizione...
BIX
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9 anni fa
Dal vecabolario Treccani
Mero:
Puro, schietto [...]
Nell’uso odierno, soltanto in senso fig., di solito preposto al sostantivo, di cui riduce il significato ai suoi limiti più stretti e più proprî [...]

In sistanza a mio avviso significa: SEMPLICE SOSTITUZIONE DI GENERATORE DI CALORE
Cioè quando l'intervento è limitato solo a quello, in sostanza deve essere prevista una ristrutturazione dell'impianto termico (terminali, circuiti, ecc...)

L'interpretazione più rigida potrebbe essere: semplice sostituzione della caldaia con una con caratteristiche confrontabili

Però effettivamente c'è un preciso riferimento cosa si sostituisce, cioè se sostituisco la caldaia esistente con una pompa di calore è mera sostituzione? per me si...
se sostituisco con una caldaia a pellet? certo cambiano le caratteristiche, ma per me è mera sostituzione...
se sostituisco con un cogeneratore? le caratteristiche cambiano di molto, potrebbe essere interpretato come ristrutturazione di impianto termico, però in effetti tutto potrebbe limitarsi alla sola sostituzione di caldaia con altro dispositivo...
franlafo
9 anni fa
Ti esprimo come si opera qui da noi sulla base dei colloqui con il ns. ufficio tecnico.
"Mera sostituzione" se sostituisco un generatore con uno di identiche caratteristiche ( ex. caldaia tipo B con caldaia tipo B, tipo C con tipo C)
" sostituzione" se cambio con un generatore di caratteristiche differenti ( caldaia tipo B con tipo C, tipo C con tipo C a condensaz.)

Premesso ciò, secondo il DPR 59/09 scattava ( f.de ora della potenza) l'obbligo di deposito della relazione sui consumi energetici.
Premesso ciò, nelle mere sostitutzioni si ha obbligo di dotare l'impianto di regolazione per singolo ambiente ( ex. termostatiche)

Facciamo il caso di cambiare una caldaia centralizzata ( in genere camera aperta con nuova camera aperta) a tu sei l'Impresa.
In effetti è una mera sostituzione, ma a te impresa ti hanno commissionato "solo" l'adeguamento della caldaia, quindi pompa anticondensa, quindi verifica termoregolazione non inchiodata, verifica sicurezze ispesl e trattamenti acqua...
E le termostatiche? ( azz. ma mica mi hanno fatot fare il giro nelle case..)
Allora per non incorrerein casini il tuo ingegnere ( sei ora sempre tu) dice: ma possiamo comunque considerare l'intervento come sostituzione,...( perchè non c'è mai stato scritto in nessun decreto quale è la differenza tra i due termini) e pertanto fai risparmiare ( almeno sino a dicembre 2016) 200 valvole termostatiche, le preregolazioni , le pompe ad inverter, e se possibile gli autoflow sulle colonne....

Quindi, fai il rilievo del palazzo, creati il tuo progetto, già che sei rilevati tutti i radiatori, fai il calcolo del rispetto del rendimento globale ( potresti farcela) con il centraizzato. E ti tieni in saccoccia il lavoro per il progetto di contabilizzazione...😎
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9 anni fa
L'Art. 4 comma 6 DPR 59/09 regola cosa si può fare in caso di MERA SOSTITUZIONE del generatore di calore e dice che si intendono rispettate tutte le disposizioni vigenti in tema di uso razionale dell'energia, incluse quelle di cui al comma 5, qualora coesistano le seguenti condizioni:
(semplifico)
a) nuovo generatore <90 + 2 log Pn
b) se nuove pompe di calore devo avere certe caratteristiche
....
d) nel caso di installazioni di generatori con potenza nominale del focolare maggiore del valore preesistente, l'aumento di potenza sia motivato con la verifica dimensionale dell'impianto di riscaldamento;
....

se lo stesso decreto ti dice cosa devi fare in caso di MERA SOSTITUZIONE quando sostituisci con una pompa di calore (addirittura acnhe a gas) o un generatore di potenza più elevata per me è chiarissimo che puoi sostituire con qualcosa di diverso.
è chiarissimo, non credo che qualcuno te lo possa contestare...
garcangeli
9 anni fa
Non essendo definito da nessuna parte come si può affermare cosa è mera sostituzione e cosa no in ambito generatori di calore?

Il legislatore però in qualche modo ha in mente che c'è una differenza, ad es. nella conversione in legge il DL63/13 è stato modificato togliendo proprio il termine "mera" prima di sostituzione all'art.7 comma 1 (quello che sostituisce integralmente il comma 1 dell'art.8 del 192)....
....ma mica ce lo vuole dire chiaramente che cosa intende!!!!!

Nel DPR 59/09 si parla di sostituzione e poi di mera sostituzione. E' lì mi pare che hanno iniziato a differenziare...

Io comunque propenderei per una lettura più stringente. Vedi il significato prima proposto di mera. E l'orientamento dei tecnici del comune di franlafo

Effettuo una sostituzione del generatore di calore... c'era un generatore, ne metto uno magari anche diverso per vettore energetico e/o potenza e/o scarico ecc....
se poi sono costretto anche a cambiare altri componenti? (es. pompe di circolazione, regolazione) vedrei meglio una ristrutturazione (art.3 comma 2 lett. c) punto 2 del 192)

Effettuo una mera sostituzione del generatore di calore... tolgo quello che c'era e ne metto uno praticamente uguale, e senza toccare altro.

Purtroppo anche in italiano corrente il termine sostituzione può essere inteso con accezioni dfferenti: può significare che non ho cambiato nulla rispetto a prima, ma ho messo solo un oggetto nuovo con le medesime caratteristiche... oppure che ne ho messo uno con caratteristiche anche diverse:
ho sostituito il terminale di scarico della moto (magari fa un suono più bello?)
ho sostituito le lampadine nel lampadario (magari con altre a led?)
ho sostituito lo sportello della macchina.... qui già è più difficile pensare che è di caratteristiche diverse rispetto a prima, ma tutto può essere
anche se io preferirei "ho cambiato" se vi sono ora caratteristiche diverse, poichè il concetto di modifica rispetto all'esistente è meglio assolto dal termine "cambiare".
Sono andato in banca e mi hanno cambiato i 100 euro.... probabilmente ora ho 113 dollari, oppure ho 2 banconote da 50 euro, oppure ho una nuova banconota da 100 euro
Sono andato in banca e mi hanno sostituito i 100 euro... probabilmente ora ho una nuova banconota da 100 euro... chi penserebbe che l'ho sostituita con 113 dollari?
Mi cambi 10 euro? ... probabilmente ti metti a ridere o rimani interdetto se ti dà un'altra banconota da 10 euro...

BIX
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9 anni fa
Anche il mio cliente rimarrebbe interdetto se gli cambio la caldaia con una identica alla precedente...
Soprattutto si chiederebbe perchè gli sto facendo spendere dei soldi per nulla...
studio17
9 anni fa


....

se lo stesso decreto ti dice cosa devi fare in caso di MERA SOSTITUZIONE quando sostituisci con una pompa di calore (addirittura acnhe a gas) o un generatore di potenza più elevata per me è chiarissimo che puoi sostituire con qualcosa di diverso.
è chiarissimo, non credo che qualcuno te lo possa contestare...

Messaggio originale di BIX:



Credo proprio che se tu installasi una pompa di calore al posto di una caldaia, forse, ti necessiteranno altre opere a corredo (sostituzione pompe di circolazione, verifica tubazioni....etc...) ed ovviamente non saresti più nella MERA sostituzione del generatore.

studio17
9 anni fa


Il rendimento globale è il rapporto tra energia termica e energia primaria.

Messaggio originale di mara888sp:



per rimane sempre una solenne "bischerata", ovviamente NON quello che scrivi te, che è correttissimo, il concetto.
BIX
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9 anni fa
Io sono convinto che il legislatore per mera sostituzione intendesse la semplice sostituzione del generatore con un sistema più adeguato e più efficiente.
Questo includerebbe anche l'adeguamento dell'impianto (pompe, tubazioni, ecc...)
Mentre come ristrutturazione dell'impianto termico si intende quando si ristruttura l'impianto inteso come sistema complessivo, quindi i terminali di distribuzione, oppure la suddivisione dei circuiti a servizio di diversi ambienti, ecc...
Se si guarda questo è nella logica della normativa; poi purtroppo in Italia si scrivono delle leggi con frasi mistiche, sarà che siamo il paese dove sta il Vaticano e chi scrive le leggi si sente profeta.