Art. 6 del decreto leguslativo 192/2005:
"La certificazione per gli appartamenti  di  un  condominio  può  fondarsi,  oltre  sulla  valutazione  dell'appartamento interessato:  
a) su una certificazione comune dell'intero edificio, per i condomini dotati di un impianto termico comune;  
b)  sulla  valutazione di un altro appartamento rappresentativo dello stesso condominio e della stessa tipologia."
Allegato A del decreto ministeriale 26 giugno 2009
"L’indice di prestazione energetica globale EPgl tiene conto: 
- del  fabbisogno  di  energia  primaria  per  la  climatizzazione  invernale  ed  estiva,  per  la produzione di acqua calda sanitaria e per l’illuminazione artificiale; 
- dell’energia  erogata  e  dell’energia  ausiliaria  dei  sistemi  impiantistici,  incluso  i  sistemi per l’autoproduzione o l’utilizzo di energia.
(...)
Tuttavia,  nella  fase  di  avvio,  ai  fini  della  certificazione  degli  edifici,  si  considerano  nelle presenti  Linee  guida  solamente  gli  indici  di  prestazione  di  energia  primaria  per  la climatizzazione invernale e per la preparazione dell’acqua calda per usi igienici e sanitari."