per precisione, la sostituzione di generatore è una fattispecie specifica di intervento all'interno degli interventi di riqualificazione energetica, quindi è comodo definirlo per identificare gli obblighi, ma ha ragione Girondone sulla definizione della legge
se vogliamo è solo questione di come organizzare e classificare gli interventi, ma partiamo tutti dalle stesse definizioni, e allora Riqualificazione energetica: sostituzione di generatore
viste le precisazioni di Annibale, io escluderei sempre la Ristrutturazione di impianto termico, perché non comporta "modifiche sostanziali" dei sistemi, ma la loro sostituzione, ma non è neppure mera sostituzione di generatore, quindi per me si tratta di un intervento di riqualificazione energetica, 1.4.2 dell'All.1 e quindi da valutare negli obblighi per le sole componenti oggetto di intervento