Se firmi la (eventuale) relazione tecnica ex art.28 L10/91 NON puoi firmare l'APE: sei progettista. Comunque .... essendo il Direttore Lavori... come fai ad essere estraneo alla direzione lavori?
Per me NON puoi firmare l'APE
Sembri ricadere in art.3 c.2 l.c) p.2 del dlgs 192/05, ma non ho capito bene la faccenda dell'assenza del generatore... c'è distribuzione e emissione, ma manca semplicemente il generatore?
Si sa che generatore c'era? E' documentabile?
E' disponibile il precedente progetto?
La tua osservazione è ovviamente calzante: ma se non modifico l'involucro, e nell'impianto aggiungo solo un terminale di emissione, mi può cambiare la prestazione dell'edificio, essendo i volumi e le superfici e le trasmittanze invariate?
In minima parte sì....
Ma allora la domanda cambia: che margine ho?
Una variazione del 5% è ammessa per i software di calcolo.... perché non dovrebbe essere ammessa anche per questa esigenza?
Cioè se la variazione è entro il 5%, il nuovo edificio, calcolato con un altro software, potrebbe dare il medesimo risultato del vecchio calcolato con il software originario.
Io non vedo senso ad una modifica al progetto... semmai le tavole per avere un "as build".
A questo punto sorge una ulteriore domanda, cerca nel forum, anche se non c'è risposta definitiva.
Se calcolo ora... dovrei usare la metodologia attualmente vigente, le regole vigenti, e i limiti vigenti.... adesso
...e come le fai ritornare tutte queste cose con un edificio ed un impianto vecchio?
... ma di più... che cosa occorre verificare?
Io sono dell'avviso che se l'intervento non entra in modo preciso e completo nei casi di cui all'art.3 c.2 del dlgs192/05 nulla devi fare.... se qualche tecnico obietta, chiedi che inquadri (per iscritto) l'intervento in uno di quelli ivi previsti...
Modificato dall'utente
9 anni fa
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Motivo: Non specificato