Buongiorno,
In merito alla necessità di redigere e consegnare in Comune l'Attestato di Qualificazione Energetica (AQE) non mi è chiaro, anche ai sensi dell'ultima legislazione nazionale (DM 26/06/2015), per quali tipologie di intervento questo attestato debba essere prodotto e legittimamente richiesto dai Comuni.
Ho letto la legislazione nazionale e ho notato che non è specificato se ad esempio per interenti di Riqualificazione Energetica o Ristrutturazione Importante di Secondo livello, a fine lavori, l'Attestato di Qualificazione Energetica debba essere prodotto.
Per fare un esempio, se si prevede un'intervento di coibentazione esterna a cappotto delle pareti esterne, intervento classificato come Ristrutturazione Importante di Secondo Livello e per il quale viene redatto e depositato in Comune un Calcolo/Relazione tecnica sul rispetto delle disposizioni in materia di contenimento dei consumi energetici a dimostrazione del rispetto della trasmittanza termica. Non è previsto quindi per questo tipo di intervento il calcolo e la verifica dei fabbisogni energetici dell'unità immobiliare.
Per un'intervento del genere, a fine lavori, per asseverare la conformità delle opere realizzate al progetto è obbligatorio
depositare in Comune l'Attestato di Qualificazione Energetica ? Se si, occorre effettuare tutto il calcolo completo dei vari fabbisogni energetici o si puo' compilare solamente nelle parti che interessano i parametri oggetto del lavoro realizzato,
lasciando quindi "Non pertinente" nelle altre parti dell'Attestato ?
Dato che i tempi per eseguire un calcolo completo dei fabbisogni energetici, rilevando e inserendo tutti i dati dell'immobile rispetto ad inserire solamente i parametri e le relative verifiche (se richieste) oggetto dell'intervento eseguito sono molto diversi, sto cercando di capire se e come vada correttamente redatto questo Attestato.
La Regione Emilia Romagna ad esempio nella Legislazione che ha emanato "parallela" al DM 26/06/2015 ha specificato che l'Attestato di Qualificazione Energetica debba essere redatto solamente per interventi di Nuova costruzione e Ristrutturazione Importante di Primo livello prevedendo nei restanti casi che la conformità delle opere realizzate rispetto al progetto sia attestata dall’impresa esecutrice con una Dichiarazione.