Salve ffmastroeni,
aggiungo opinione riguardo all'ammissibilità del magazzino a valutazione di prestazione energetica.
Lei cita la normativa nazionale, quindi si presuppone che l'edificio da certificare non sia in una delle regioni che hanno già pubblicato proprio regolamento; il successivo passo è presupporre che il citato magazzino sia definito (o no) in categoria catastale C2.
La certificazione energetica si applica a tutte le categorie di edifici di cui all’art. 3 del DPR 26 agosto 1993 n. 412: si presuppone che il citato magazzino non rientri nelle definizione di categoria E5.
Confermate le premesse, anch'io concordo con la Sua prima impressione: il locale magazzino non necessta garanzia di confort abitativo nè di impianto tecnico energetico (non siamo in presenza di attività produttiva e quindi non è necessaria la valutazione di fabbisogno per illuminazione), pertanto rientra nelle esclusioni dall'applicazione della determinazione di prestazione energetica (DLgs 192/05 Art.3 modificato dal DL 63/13 e dalla Legge 90/13).
Se inoltre il citato magazzino è lo stesso deposito indicato nel post d'apertura discussione (e la porta di accesso è normalmente chiusa, quindi è un elemento di separazione) perchè farne zona in MC11300? E' un ambiente non riscaldato che confina con il locale commerciale oggetto di APE (a meno che l'elemento di separazione non sia il pavimento e quindi possa servire creare la zona non riscaldata; non credo poi che addirittura il magazzino possa assimilarsi a serra solare ... ).
Se invece sono scorrette le premesse, diciamo che ho scherzato prima di dormire :-)