portaluri
  • portaluri
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  • Classe G Creatore della discussione
12 anni fa
Nel caso di mera sostituzione di generatore di calore di potenza < 100 kW, la relazione tecnica di cui all'art. 8, comma 1, del D.lgs. 192/05 e ss.mm.e.ii. non è obbligatoria; ma va comunque predisposta una relazione da accompagnare alla pratica I.S.P.E.S.L.??
m.plati
  • m.plati
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12 anni fa
Non sono sicuro di aver compreso.
La pratica INAIL (ex ISPESL) è una pratica a parte.
Se come relazione tecnica intendi dire la Diagnosi Energetica allora, si, non è obbligatoria per sostituzione di generatori sopra i 100 kW.
Ma la parte di ex L10/91 secondo il D.Lgs. 192 ecc.. devi sempre farla, a mio avviso. La fai come un aggiornamento per la parte impiantistica e si deposita in Comune. La pratica INAIL all'INAIL (ovviamente 😁 )
Devi dimostrare che:
1- Rendimento termico utile al 100% del generatore sia superiore ad un "tot"
2- Rendimento globale medio stagionale risulti superiore a 75 + 3 · log (Pn).

Almeno io ho sempre fatto così , quelle poche volte che mi è capitato.
E' tutto scritto chiaramente nel quadro sinottico che trovi nell'Help di MC11300.
franlafo
12 anni fa
Scusate ma andiamo con ordine:
la sostituzione di generatore di calore ai sensi del DPR 59/09 viene inquadrata secondo tre possibilità
1) mera sostituzione di generatore ( art. 4 comma 6), per la quale si deve solo dimostrare che il rendimento utile al 100% del generatore sia maggiore del minimo calcolabile con la formula logaritmica 90 + 2LOG Pn oltre all'installazione di valvole termostatiche od organi di regolazione idonei.
2) sostituzione di generatore di calore ( art. 4 comma 5), in tal caso devo dimostrare che il rendimento globale medio stagionale dell'intero edificio sia maggiore del minimo calcolato con la formula 75+3 LOG PN.
3) art. 4 comma 7 , che rappresenta nel caso di mera sostituzione di generatore ( di tipo B con B ) la deroga al rispetto del rendimento al 100% della Putile ma almeno il rispetto del rendimento al 30%.

Qualora sia nel caso 1 o 2, la potenzialità al focolare del generatore eccede i 100 kW allora è fatto obbligo allegare anche una diagnosi energetica sul complesso edificio impianto con indicazione dei possibili interventi edili / impiantistici che possono avere significato da un punto energetico sempre nell'ottica di un tempo di ritorno di investimento ragionevole.

Il discorso dell'ISPESL o INAIL che dir si voglia nulla ha a che vedere con la legge 10.
E' anche vero che in base a regolamento edilizio locale è facoltà dell'amministrazione NON richiedere il deposito della relazione tecnica di sostituzione caldaia purchè vengano consegnate le DICO relative al lavoro da effetuare.
m.plati
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  • classe D
12 anni fa
Concordo con franlafo che è stato molto più preciso di me! 🤣