Mi trovo ad affrontare un caso di cambio destinazione d'uso di un fabbricato da direzionale ad uso palestra. L'involucro edilizio non viene toccato e nemmeno l'impianto di climatizzazione (A parte lo spostamento di qualche ventilconvettore). Vengono installati però due nuovi generatori di acqua calda a camera stagna da 28 kW per gli usi sanitari delle docce degli spogliatoi.
Ora, vedendo la definizione di "Impianto termico" dell'allegato A del Decreto Legislativo 192/05 (e anche del 311/06) trovo scritto: "è un impianto tecnologico destinato alla climatizzazione estiva ed invernale degli ambienti con o senza produzione di acqua calda per usi igienici e sanitari o ALLA SOLA PRODUZIONE CENTRALIZZATA DI ACQUA CALDA PER GLI STESSI USI".
L'impianto quindi composto dai due generatori di acqua calda è da considerarsi un IMPIANTO TERMICO.
Essendo l'edificio esistente ho pensato che questa installazione potesse ricadere nella definizione dell'Art.3 comma 2 lettera c) numero 2, cioè "Nuova installazione di IMPIANTI TERMICI in edifici esistenti o ristrutturazione degli stessi impianti".
La verifica prevista da questo caso si riferisce al valore del Fabbisogno annuo di energia primaria per la climatizzazione invernale, che deve essere minore del valore limite indicato nell'allegato C, aumentato del 50%.
Sinceramente a me sembra illogica questa verifica, che ne dite? Ho mal interpretato il Decreto?
Grazie