gieffe
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17 anni fa

Salve,


mi domando se nel caso di nuova realizzazione di una unità immoiliare adibita a civile abitazione, le verifiche relative ai ponti termici (ponte termico corretto o trasmittanza termica media) devono essere effettuate?Tali verifiche, nel decreto 311, sono da effettuarsi nel caso di ristrutturazioni con superficie utile < di 1000mq (Allegato I comma 2 lettera a,b).Mi sembra strano che in caso di nuovo edificio i ponti termici non debbano essere verificati?


Grazie della collaborazione...


FABRIZIO

scs
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17 anni fa

    Aggiungo un elemento, mi pare (ma forse sbaglio), che il programma nella schermata in relazione della trasmittanza media consideri anche i ponti termici relativi ai serramenti, mentre l'allegato A quando parla di ponti termici si riferisce espressamente (punto 25) ai soli elementi strutturali, pareti e solai ed innesti tra loro. In tale caso la trasmittanza media e di conseguenza la verifica dovrebbe prescindere dal ponte termico relativo alla discontinuità serramento parete. E' corretto?


Molte grazie


Giancarlo

albertop
17 anni fa

L'osservazione è corretta ma si scontra con il fatto che il ponte termico si verifica comunque a livello di parete e non di serramento. Quindi deve essere considerato.


Alberto


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gieffe
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17 anni fa

grazie delle precisazioni, ma il mio dubbio rimane!! in caso di nuovo edificio devo fare tali verifiche?


Saluti


FABRIZIO

cherubino
17 anni fa

Per quanto riguarda gli edifici di nuova costruzione, sembrerebbe che  il DL 311 sia meno restrittivo, ma non è così. Infatti il DL 192 richiedeva di verificare



  • il FEP
    oppure

  • il rendimento (con 75 +3log(Pn)) e le strutture

Il DL 311 richiede di verificare tutto



  • EPI

  • Rendimento (con 65 + 3log(Pn))

  • le strutture con i limiti aumentati del 30%

ma impone per il rendimento e per le strutture dei limiti meno restrittivi.


Dal DL 311, Allegato I, comma 1, lettera c, per gli edifici di nuova costruzione:
"c) alla verifica che la trasmittanza termica delle diverse strutture edilizie opache e delle chiusure trasparenti che delimitano l'edificio non superi di oltre il 30% i valori fissati nella pertinente tabella di cui ai punti 2,3 e 4 dell'Allegato C al presente decreto."


Dall DL 311. Allegato I, comma 2:


"Nei casi di ristrutturazione o manutenzione straordinaria, previsti all'articolo 3, comma 2, lettera c), numero 1,..., si applica quanto previsto ai punti seguenti:"


e i punti seguenti sono proprio la verifica della trasmittanza compresi i ponti termici.


A questo punto io intendo che, per edifici di nuova costruzione, si deve fare la semplice verifica della trasmittanza aumentata del 30 %  e per le ristrutturazioni indicate all' art. 3 c.2 lett.c , si devono verificare anche i ponti termici.


C'è un altra cosa da dire:
per gli edifici di nuova costruzione si può decidere di usare il metodo integrale (quello visto sopra,  Allegato I, comma 1) oppure il metodo semplificato (Allegato I, comma 6). E in quest'ultimo dice:
"Nei casi previsti al comma 1,...,quando il rapporto tra la superficie trasparente  complessiva dell'edificio e la sua superficie utile è inferiore a 0.18, il calcolo del fabbisogno di energia primaria può essere omesso, se gli edifici e le opere sono progettati e realizzati nel rispetto dei limiti fissati al comma 2 lettere a), b) e c)...."


Quindi io intendo che, per edifici di nuova costruzione, le strutture vadano verificate con i ponti termici solo se viene attuato il metodo semplificato.


Per una visione più chiara delle cose provi a scaricare il Diagramma di flusso del DL 311


 

Francesca Cherubino