citazione inserito da edisone
1) La verifica del ponte termico corretto in accordo con quanto prescritto nel 311/2006 allegato I 2.a, va eseguita solo per le ristrutturazioni e per gli interventi di manutenzione straordianria quindi non per le nuove costruzioni ?
2) Quindi per le nuove costruzioni non devo fare nessuna verifica del ponte termico corretto ma devo inserire i ponti termici solo secondo la UNI 14683, ma nel 311/2006 allegato I punto 1 non si fa cenno ai ponti termici ?
Perchè non sulle nuove?
Come risposta riporto quanto scritto da Francesca Cherubino nel post "ponti termici nuovo edificio" del 21/03/2007:
"Per quanto riguarda gli edifici di nuova costruzione, sembrerebbe che il DL 311 sia meno restrittivo, ma non è così. Infatti il DL 192 richiedeva di verificare
- il FEP
oppure
- il rendimento (con 75 +3log(Pn)) e le strutture
Il DL 311 richiede di verificare tutto
- EPI
- Rendimento (con 65 + 3log(Pn))
- le strutture con i limiti aumentati del 30%
ma impone per il rendimento e per le strutture dei limiti meno restrittivi.
Dal DL 311, Allegato I, comma 1, lettera c, per gli edifici di nuova costruzione:
"c) alla verifica che la trasmittanza termica delle diverse strutture edilizie opache e delle chiusure trasparenti che delimitano l'edificio non superi di oltre il 30% i valori fissati nella pertinente tabella di cui ai punti 2,3 e 4 dell'Allegato C al presente decreto."
Dall DL 311. Allegato I, comma 2:
"Nei casi di ristrutturazione o manutenzione straordinaria, previsti all'articolo 3, comma 2, lettera c), numero 1,..., si applica quanto previsto ai punti seguenti:"
e i punti seguenti sono proprio la verifica della trasmittanza compresi i ponti termici.
A questo punto io intendo che, per edifici di nuova costruzione, si deve fare la semplice verifica della trasmittanza aumentata del 30 % e per le ristrutturazioni indicate all' art. 3 c.2 lett.c , si devono verificare anche i ponti termici.
C'è un altra cosa da dire:
per gli edifici di nuova costruzione si può decidere di usare il metodo integrale (quello visto sopra, Allegato I, comma 1) oppure il metodo semplificato (Allegato I, comma 6). E in quest'ultimo dice:
"Nei casi previsti al comma 1,...,quando il rapporto tra la superficie trasparente complessiva dell'edificio e la sua superficie utile è inferiore a 0.18, il calcolo del fabbisogno di energia primaria può essere omesso, se gli edifici e le opere sono progettati e realizzati nel rispetto dei limiti fissati al comma 2 lettere a), b) e c)...."
Quindi io intendo che, per edifici di nuova costruzione, le strutture vadano verificate con i ponti termici solo se viene attuato il metodo semplificato.
Per una visione più chiara delle cose provi a scaricare il Diagramma di flusso del DL 311
Francesca Cherubino"