edisone
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17 anni fa

Geltilmente chiedo conferma, sono alla mia prima verifica e ho diversi dubbi :

1) La verifica del ponte termico corretto in accordo con quanto prescritto nel 311/2006 allegato I 2.a, va eseguita solo per le ristrutturazioni e per gli interventi di manutenzione straordianria quindi non per le nuove costruzioni ?



2) Quindi per le nuove costruzioni non devo fare nessuna verifica del ponte termico corretto ma devo inserire i ponti termici solo secondo la UNI 14683, ma nel 311/2006 allegato I punto 1 non si fa cenno ai ponti termici ?



3) Nel caso di cappotto esterno è secondo Voi giusto inserire i ponti termici solo dei balconi come sostengono molti tecnici ?



4) Da un precedente post "Voglio ricordare che il valore del ponte termico definito dalla 14683 è "finito" così com'è. Per chi separa in locali (la stragrande maggioranza), il valore del ponte termico deve essere diviso per due (normalmente) dal momento che viene inserito due volte (in due diversi locali, sopra e sotto)."

Ciò significa che devo dividere la Trasmittanza termica lineica per esempio 0,05 per due, 0,025 per il locale A e 0,025 per il locale B o devo inserire 2 volte il valore 0,05 cioè 0,05 per il locale A e ancora 0,05 per il locale B ?



5) Nell'esempio nella UNI 14683 però Il ponte IWm è calcolato solo 1 volta pur esendo 2 locali questo mi confonde ancora di più.



Scusate di nuovo le domande ai più banali.

albertop
17 anni fa

[postby]edisone



1) La verifica del ponte termico corretto in accordo con quanto prescritto nel 311/2006 allegato I 2.a, va eseguita solo per le ristrutturazioni e per gli interventi di manutenzione straordianria quindi non per le nuove costruzioni ?



2) Quindi per le nuove costruzioni non devo fare nessuna verifica del ponte termico corretto ma devo inserire i ponti termici solo secondo la UNI 14683, ma nel 311/2006 allegato I punto 1 non si fa cenno ai ponti termici ?







Perchè non sulle nuove?





[postby]edisone



3) Nel caso di cappotto esterno è secondo Voi giusto inserire i ponti termici solo dei balconi come sostengono molti tecnici ?







Si (non perchè lo sostengono i tecnici ma perchè il ponte termico non c'è più).



[postby]edisone



4) Da un precedente post "Voglio ricordare che il valore del ponte termico definito dalla 14683 è "finito" così com'è. Per chi separa in locali (la stragrande maggioranza), il valore del ponte termico deve essere diviso per due (normalmente) dal momento che viene inserito due volte (in due diversi locali, sopra e sotto)."

Ciò significa che devo dividere la Trasmittanza termica lineica per esempio 0,05 per due, 0,025 per il locale A e 0,025 per il locale B o devo inserire 2 volte il valore 0,05 cioè 0,05 per il locale A e ancora 0,05 per il locale B ?







Mi correggo: il metodo migliore è quello di dimezzare la "lunghezza del ponte termico".



[postby]edisone



5) Nell'esempio nella UNI 14683 però Il ponte IWm è calcolato solo 1 volta pur esendo 2 locali questo mi confonde ancora di più.







Perche bisognerebbe progettare un edificio come un singolo locale quindi anche se ci sono 2 locali, il ponte termico è sempre uno solo.


Non lavoro più su questo software. Non inviatemi messaggi privati. Per assistenza sul software utilizzate la pagina contatti  di questo sito. Grazie. Alberto.
edisone
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17 anni fa
citazione inserito da edisone



1) La verifica del ponte termico corretto in accordo con quanto prescritto nel 311/2006 allegato I 2.a, va eseguita solo per le ristrutturazioni e per gli interventi di manutenzione straordianria quindi non per le nuove costruzioni ?



2) Quindi per le nuove costruzioni non devo fare nessuna verifica del ponte termico corretto ma devo inserire i ponti termici solo secondo la UNI 14683, ma nel 311/2006 allegato I punto 1 non si fa cenno ai ponti termici ?






Perchè non sulle nuove?


Come risposta riporto quanto scritto da Francesca Cherubino nel post "ponti termici nuovo edificio" del 21/03/2007:


"Per quanto riguarda gli edifici di nuova costruzione, sembrerebbe che  il DL 311 sia meno restrittivo, ma non è così. Infatti il DL 192 richiedeva di verificare



  • il FEP

    oppure

  • il rendimento (con 75 +3log(Pn)) e le strutture


Il DL 311 richiede di verificare tutto



  • EPI

  • Rendimento (con 65 + 3log(Pn))

  • le strutture con i limiti aumentati del 30%


ma impone per il rendimento e per le strutture dei limiti meno restrittivi.


Dal DL 311, Allegato I, comma 1, lettera c, per gli edifici di nuova costruzione:

"c) alla verifica che la trasmittanza termica delle diverse strutture edilizie opache e delle chiusure trasparenti che delimitano l'edificio non superi di oltre il 30% i valori fissati nella pertinente tabella di cui ai punti 2,3 e 4 dell'Allegato C al presente decreto."


Dall DL 311. Allegato I, comma 2:


"Nei casi di ristrutturazione o manutenzione straordinaria, previsti all'articolo 3, comma 2, lettera c), numero 1,..., si applica quanto previsto ai punti seguenti:"


e i punti seguenti sono proprio la verifica della trasmittanza compresi i ponti termici.


A questo punto io intendo che, per edifici di nuova costruzione, si deve fare la semplice verifica della trasmittanza aumentata del 30 %  e per le ristrutturazioni indicate all' art. 3 c.2 lett.c , si devono verificare anche i ponti termici.


C'è un altra cosa da dire:

per gli edifici di nuova costruzione si può decidere di usare il metodo integrale (quello visto sopra,  Allegato I, comma 1) oppure il metodo semplificato (Allegato I, comma 6). E in quest'ultimo dice:

"Nei casi previsti al comma 1,...,quando il rapporto tra la superficie trasparente  complessiva dell'edificio e la sua superficie utile è inferiore a 0.18, il calcolo del fabbisogno di energia primaria può essere omesso, se gli edifici e le opere sono progettati e realizzati nel rispetto dei limiti fissati al comma 2 lettere a), b) e c)...."


Quindi io intendo che, per edifici di nuova costruzione, le strutture vadano verificate con i ponti termici solo se viene attuato il metodo semplificato.


Per una visione più chiara delle cose provi a scaricare il Diagramma di flusso del DL 311


 Francesca Cherubino"