lbasa
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7 anni fa
Ho aggiornato il mio intervento #13 con una precisazione.

Prima di chiudere la mia presenza, segnalo ai Certificatori interessati sull'argomento che qua incollo:

... da FAQ 2.7 MISE - AGOSTO 2016:
Emettere un APE senza allegare il libretto di impianto comprensivo dei relativi allegati, tra cui anche un valido rapporto di controllo di efficienza energetica, significa dichiarare che l’impianto è stato ed è esercito dal responsabile in violazione di quanto previsto dal D.lgs.192/05 e dal DPR 74/2013 per cui è applicabile la sanzione amministrativa prevista dall’art. 15 dello stesso D.lgs. 192/05 e s.m.i.
art 15 D.Lgs 192/05 - comma 3
Il professionista qualificato che rilascia la relazione tecnica di cui all'articolo 8, compilata senza il rispetto degli schemi e delle modalità stabilite nel decreto di cui all'articolo 8, comma 1 e 1-bis, o un attestato di prestazione energetica degli edifici senza il rispetto dei criteri e delle metodologie di cui all'articolo 6, è punito con una sanzione amministrativa non inferiore a 700 euro e non superiore a 4.200 euro. L'ente locale e la regione o la provincia autonoma, che applicano le sanzioni secondo le rispettive competenze, danno comunicazione ai relativi ordini o collegi professionali per i provvedimenti disciplinari conseguenti.
...


che:
1] - esiste almeno una Regione (Toscana) la quale ha emesso propria legislazione in materia di certificazione energetica e gestione impianti termici; in base ad essa l'APE va redatto come da LG nazionali e l'obbligo di libretto andrà in vigore nel marzo 2017.
2] - esiste almeno una Regione (Emilia Romagna) la quale ha emesso propria legislazione in materia di certificazione energetica e gestione impianti termici; inoltre è l'unica regione ad avere pubblicato specifiche FAQ così come le ha emesse la Direzione Generale (non il Legislatore) del MISE; sono state emesse il 24-10-2016 e sono relative ai dispositivi di legge: DGR 967/2015, DGR 1275/2015 e Sistema dei Controlli.
la FAQ 27; domanda:
In ottemperanza all'Art.3 comma 17 della DGR 1275/2015, nel quale si evidenzia l'obbligo di allegare il Libretto Impianto all'Attestato di Prestazione Energetica, chiediamo vostra delucidazione se questa allegazione sia opportunamente a carico del venditore/locatore nei confronti dell'acquirente/locatario in fase di trasferimento dell'immobile.
risposta:
L’art.3 definisce le condizioni per il rilascio dell’attestato di prestazione energetica, in particolare il comma 7 prevede l’obbligo di allegazione di un attestato di prestazione energetica, il quale deve essere in corso di validità, secondo quanto previsto al successivo comma 13.
Quanto previsto dalla DGR 1275/2015 all’art.3 comma 17 si riferisce alle condizioni, relative alle operazioni di controllo di efficienza energetica dei sistemi tecnici dell’edifici, a seguito delle quali decade la validità dell’attestato di prestazione energetica.
Dal combinato disposto di tali prescrizioni, risulta che non vi è nessun obbligo di allegare i libretti di impianto all’attestato di prestazione energetica ai fini dei contratti di trasferimento o locazione.


La mia personale conclusione sull'argomento è la seguente:

1] - può rivelarsi insufficiente conoscere o pensare di conoscere la legislazione del proprio condominio quando si partecipa ad un Forum non circoscritto regionalmente

2] - I libretti d’impianto devono essere non solo visionati dai certificatori energetici ma anche “allegati, in originale o in copia, all’Attestato di Prestazione Energetica”. Ma:
per “allegato” si intende che il libretto di impianto non deve essere unito all’APE come un unico documento, ma come una documentazione aggiuntiva. Il libretto dell’impianto, quindi, non va necessariamente inviato al catasto energetico o alla regione assieme all’Attestato di Prestazione Energetica (ad esempio non lo è per Emilia Romagna, mentre lo è per Lombradia), ma va comunque conservato dal proprietario o consegnato all’acquirente assieme all’APE, per dimostrarne e mantenerne la validità.

Spero per l'utente interessato che le ultime precisazioni dell'intervento #13 possano soddisfarlo.
Chiedo allo Staff di ri-valutare il blocco dell'interessato.
Consiglio al Forum di valutare sempre correttamente le intenzioni normative quando queste viaggiano in clausola di cedevolezza.