santo
  • santo
  • 100% (Glorificato)
  • Classe C Creatore della discussione
9 anni fa

la creazione di un cappotto interno su tutte le parete esterni è considerabile come Art.3 c.2 lett. c) n1 (D.Lgs.192) Ristrutturazione totale o parziale, manutenzione straordinaria dell'involucro edilizio e pertanto impone il rispetto dei limiti sulle trasmittanze, verifiche condensa,.. e tutto quello che ne consegue compresa la elaborazione dell'ape ?
ma l'ape chi lo deve redigere il proprietario o il costruttore/ditta che esegue i lavori?
grazie
mara888sp
9 anni fa
La verifica dei parametri "termici" delle "nuove" pareti si deve fare.
L'APE completo va rifatto nel caso in cui l'intervento sia tale da modificare la classe energetica dell'edificio.
Il riferimento normativo è il D.L. 60/2013 (convertito da L. 90/2013), art. 6, c. 4.

http://www.888sp.com/it/?p=8081 ) è a disposizione un documento che riporta i testi coordinati di: D.Lgs. 192/05, D.Lgs. 311/06, D.L. 63/2013 come modificato da conversione in L. 90/2013 + altre norme che hanno "toccato" tali norme.
Il download richiede solo di essere registrati

E dopo dite che non vi pensiamo! 😎


Molti sentono. Qualcuno ascolta. Pochi capiscono.
lbasa
  • lbasa
  • 100% (Glorificato)
  • Classe B
9 anni fa
http://www.888sp.com/it/?p=8081 ) è a disposizione un documento che riporta i testi coordinati di: D.Lgs. 192/05, D.Lgs. 311/06, D.L. 63/2013 come modificato da conversione in L. 90/2013 + altre norme che hanno "toccato" tali norme.
Il download richiede solo di essere registrati ...


Prima di terminare la giornata di lavoro:
prenotati per domani l'aggiornamento, nel file che distribuite, dell'art.8 del 192; il Decreto Crescita del 2014 (Legge 116) ha aggiunto l'esonero della L10 per installazione PdC < 15kW.

mara888sp
9 anni fa
http://www.888sp.com/it/?p=8081 ) è a disposizione un documento che riporta i testi coordinati di: D.Lgs. 192/05, D.Lgs. 311/06, D.L. 63/2013 come modificato da conversione in L. 90/2013 + altre norme che hanno "toccato" tali norme.
Il download richiede solo di essere registrati ...


Prima di terminare la giornata di lavoro:
prenotati per domani l'aggiornamento, nel file che distribuite, dell'art.8 del 192; il Decreto Crescita del 2014 (Legge 116) ha aggiunto l'esonero della L10 per installazione PdC < 15kW.



😍 😍 😍 Grazie!!!!!!
Provvedo subito!!!
Spero di essermi persa solo questo 😢
Ci vogliono i poteri di Houdini per stare dietro a tutti i cavilli che si sognano di notte!
Molti sentono. Qualcuno ascolta. Pochi capiscono.
garcangeli
9 anni fa
L'ape, non può redigerlo né l'uno né l'altro....

Se intendevi a chi spetta il costo....
Temo al proprietario!
santo
  • santo
  • 100% (Glorificato)
  • Classe C Creatore della discussione
9 anni fa

L'ape, non può redigerlo né l'uno né l'altro....

Se intendevi a chi spetta il costo....
Temo al proprietario!

Messaggio originale di garcangeli:




mi sono espresso male.
il D.P.R. n. 75 del 16 Aprile 2013 recita :


1. Ai fini di assicurare indipendenza e imparzialita' di giudizio
dei soggetti di cui al comma 1 dell'articolo 2, i tecnici abilitati,
all'atto di sottoscrizione dell'attestato di certificazione
energetica, dichiarano:
a) nel caso di certificazione di edifici di nuova costruzione,
l'assenza di conflitto di interessi, tra l'altro espressa attraverso
il non coinvolgimento diretto o indiretto nel processo di
progettazione e realizzazione dell'edificio da certificare o con i
produttori dei materiali e dei componenti in esso incorporati nonche'
rispetto ai vantaggi che possano derivarne al richiedente, che in
ogni caso non deve essere ne' il coniuge ne' un parente fino al
quarto grado;
b) nel caso di certificazione di edifici esistenti, l'assenza di
conflitto di interessi, ovvero di non coinvolgimento diretto o
indiretto con i produttori dei materiali e dei componenti in esso
incorporati nonche' rispetto ai vantaggi che possano derivarne al
richiedente, che in ogni caso non deve essere ne' coniuge ne' parente
fino al quarto grado

Nel caso di ristrutturazione importante sembra che valga il caso b quindi il direttore dei lavori che non ha coinvolgimento diretto con produttori.. e non è parente del proprietario puo' redigere APE secondo voi?
garcangeli
9 anni fa
Per me no.

Equiparo l'effettuazione dei lavori sull'esistente (hai citato cappotto, ecc.) al caso a).

Può fare l'APE ante operam... il post operam direi proprio di no...

Vediamola da un punto di vista "mal pensante".... il direttore lavori decide di mettere metà dell'isolamento previsto a progetto, connivente con la ditta esecutrice.... e poi certifica il proprio operato?
dani
  • dani
  • 63.8% (Amichevole)
  • Classe G
9 anni fa
anche io continuo ad avere dubbi su questa questione...
per esempio, il direttore dei lavori firma la conformità del realizzato al progetto presentato, pertanto la responsabilità se la prende anche se non è certificatore...
inoltre spesso un certificatore spesso stima le stratigrafie del muro (anche dopo la misurazione) poichè lo vede finito e non può verificarle davvero, oppure chiede al direttore dei lavori e/o agli installatori e/o verifica dalla legge 10 (se si tratta di edifici recenti)...per cui è davvero tutto opinabile e difficilmente verificabile
inoltre il certificatore può fare gli interessi del richiedente anche se non è suo parente...sbaglio? in ogni caso si prende la responsabilità di quello che dichiara e calcola...pertanto la tutela è solo "fittizia" con una legge strutturata così

a mio modesto parere 🙂
garcangeli
9 anni fa
Non è solo un'assunzione di responabilità, si cerca anche di far entrare una figura terza che non ha preso parte alla progettazione e/o esecuzione dell'opera, per una (ipotetica) migliore imparzialità di giudizio.

Ho contattato il referente in Regione Lazio e concorda che la DL non può mai firmare un APE.

Facciamo un esempio limite... lo strutturista potrebbe... ha progettato lo scheletro in CA ma esso non influisce sul rendimento poi complessivo dell'edificio.

Il certificatore dovrebbe effettuare sopralluoghi in corso d'opera... se ovviamente non ha ricevuto l'incarico a cose fatte.

Spesso è vero... nonostante prezzi stracciati ... il cliente è sempre il cliente...
...vai ad assegnare la conduttività a quell'ignoto foratone... ma ci sono pur sempre abachi che ti danno i valori tipici per zona e tipo di costruzione...
...quindi se ipotizzi una conduttività come un blocco porizzato... forse te la vai a cercare!

Poi considera che in prima linea sulle (forse) future verifiche ci saranno quegli attestati che son terminati poco sotto la soglia fra una classe e l'altra...
...a buon intenditor poche parole.

dani
  • dani
  • 63.8% (Amichevole)
  • Classe G
9 anni fa
io capisco l'idea dell'imparzialità...ma è fondamentalmente il dubbio del "mal pensare" che è errato di base! il discorso è un po' più ampio e quasi filosofico direi: se io sono progettista e direttore lavori di un intervento di risparmio energetico, è lo scopo del mio lavoro fare si che l'edificio riduca i consumi energetici, ovvero questo vuole il cliente; pertanto è mio compito e mia responsabilità garantire o certificare che l'intervento risponde a certi standard, e mediamente un progettista prima di fare le scelte le fa le verifiche. Che senso ha che io sovrastimo una cosa se il risultato non corrisponde alle aspettative? Il controllo ha senso (secondo me) quando si usufruisce delle detrazioni fiscali, ma dovrebbe essere un controllo serio, che non è garantito da un certificatore che viene incaricato mediamente alla fine dei lavori, e solo e unicamente perchè "si deve fare" per cui si sceglie quello che costa meno e che ponga "meno ostacoli"...sono le classiche cose "all'italiana"...il controllo è quasi una farsa 😞
Utenti che leggono la discussione