Dice il Ministero per lo sviluppo economico:
Chiarimenti in merito all'applicazione delle disposizioni di cui al decreto-legge 4 giugno 2013, n. 63 come convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2013, n.ro 90, in materia di attestazione della prestazione energetica degli edifici
...
Pertanto, fino all'emanazione dei decreti previsti dall'articolo 4, si adempie alle prescrizioni di cui al decreto legge stesso come convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2013, n.ro 90, redigendo l'Ape secondo le modalità di calcolo di cui al decreto del Presidente della Repubblica 2 aprile 2009, n.59, fatto salvo nelle Regioni che hanno provveduto ad emanare proprie disposizioni normative in attuazione della direttiva 2002/91/CE in cui, sempre nelle more dell'emanazione dei decreti suddetti o dell'emanazione di norme regionali volte al recepimento della direttiva 2010/31/UE, si seguirà ad applicare la normativa regionale in materia.