vero, ma dato quanto scritto l'art.15:
8. In caso di violazione dell'obbligo previsto dall'articolo 6, comma 3, il contratto è nullo. La nullità può essere fatta valere solo dall'acquirente
9. In caso di violazione dell'obbligo previsto dall'articolo 6, comma 4, il contratto è nullo. La nullità può essere fatta valere solo dal conduttore.
Se un conduttore vuole fare causa alla propretà si può appellare a questo... poi sceglie il giudice l'interpretazione che ritiene corretta. Diciamo che lo spirito della norma è questo: qualificare gli edifici che consumano meno e informare la gente su quello che compra o affitta (titolo I, art1: princicpi generali, comma 2 lettera 😛 promozione dell'uso razionale dell'energia e delle fonti rinnovabili, anche attraverso la sensibilizzazione e l'informazione degli utenti finali.)