Il riferimento legislativo corretto non credo sia quello da te citato, bensi il seguente:
DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 16 aprile 2013, n. 75
"Regolamento recante disciplina dei criteri di accreditamento per assicurare la qualificazione e l'indipendenza degli esperti e degli organismi a cui affidare la certificazione energetica degli edifici, a norma dell'articolo 4, comma 1, lettera c), del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192. (13G00115) (GU Serie Generale n.149 del 27-6-2013)".
Il suddetto decreto all'art. 3 così recita:
Art. 3
Requisiti di indipendenza e imparzialita' dei soggetti abilitati alla
certificazione energetica degli edifici
1. Ai fini di assicurare indipendenza e imparzialita' di giudizio dei soggetti di cui al comma 1 dell'articolo 2, i tecnici abilitati, all'atto di sottoscrizione dell'attestato di certificazione energetica, dichiarano:
a) nel caso di certificazione di edifici di nuova costruzione, l'assenza di conflitto di interessi, tra l'altro espressa attraverso il non coinvolgimento diretto o indiretto nel processo di progettazione e realizzazione dell'edificio da certificare o con i produttori dei materiali e dei componenti in esso incorporati nonche' rispetto ai vantaggi che possano derivarne al richiedente, che in ogni caso non deve essere ne' il coniuge ne' un parente fino al quarto grado;
b) nel caso di certificazione di edifici esistenti, l'assenza di conflitto di interessi, ovvero di non coinvolgimento diretto o
indiretto con i produttori dei materiali e dei componenti in esso incorporati nonche' rispetto ai vantaggi che possano derivarne al
richiedente, che in ogni caso non deve essere ne' coniuge ne' parente fino al quarto grado.
Come vedi l'incompatibilita tra progettista e/o direttore dei lavori e certificatore esiste SOLO nel caso di NUOVA COSTRUZIONE.
Modificato dall'utente
9 anni fa
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Motivo: Non specificato