borgo1971
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6 anni fa
Sto lavorando ad un progetto di ampliamento di un albergo, tramite la realizzazione di una depandance. Si tratta di un nuovo fabbricato, tra l'altro da realizzarsi sui terreni di proprietà del gestore dell'albergo, mentre nell'albergo opera come locatario dell'azienda. Il permesso di costruire è stato richiesto e rilasciato per nuova costruzione, però... in accordo con la ditta proprietaria dell'albergo (e ci mancherebbe, visto che fa capo al padre del gestore ufficiale, e che in realtà gestisce ancora entrambe le ditte), tutti gli impianti verranno derivati da quelli dell'albergo. A questo punto, dal punto di vista "termico", non è che si può considerare come ampliamento? Perché in caso negativo c'è un'altra questione da chiarire: l'albergo è allacciato ad un impianto di teleriscaldamento, con centrale a biomassa. La centrale non fornisce il fattore di conversione, ma qualche anno fa, ero risalito ad un fattore in base ai dati che mi avevano fornito sulla quantità di biomassa consumata e la quantità di energia termica consegnata (avevo trovato la formula in rete, e forse ne avevamo parlato anche qui). Ma il fattore era decisamente peggiorativo, anche rispetto all'1,5 nazionale (che allora non c'era), in quanto l'interesse principale della centrale è produrre energia elettrica, e dissipano una gran quantità di calore in atmosfera... ma ai tempi si trattava di un APE, e anche se il proprietario si aspettava una classe alta (per il fatto che spende meno di 1000 euro per scaldare una villa anni '70 di una certa dimensione in zona F), è venuta un G e pazienza. Però adesso si tratta di capire come far quadrare gli obblighi dell'energia rinnovabile. Devo proprio considerare il fattore 1,5 e far produrre in loco altrettanta energia rinnovabile, quando alla centrale liberano in aria il calore, e basterebbe una modifica di contratto per soddisfare le nuove esigenze del mio committente?! 😕
P.S.: E magari mi tocca produrre anche acqua calda da energia rinnovabile... allacciato alla centrale a biomassa che sarebbe felice di liberarsene?!
borgo1971
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6 anni fa

P.S.: E magari mi tocca produrre anche acqua calda da energia rinnovabile... allacciato alla centrale a biomassa che sarebbe felice di liberarsene?!

Messaggio originale di borgo1971:



Scusate, probabilmente mi sfugge qualcosa: dalla guida ANIT: " gli obblighi sul “rinnovabile termico” non si applicano qualora l’edificio sia allacciato ad una rete di teleriscaldamento che ne copra l’intero fabbisogno di calore per il riscaldamento e la fornitura di acqua calda sanitaria;" sembra logico... ma da che norma esce fuori?!

So che il D.M. 26-06-2015 dice che:
"I gestori degli impianti di teleriscaldamento e teleraffrescamento si dotano di certificazione atta a comprovare i fattori di conversione in energia primaria dell’energia termica fornita al punto di consegna dell’edificio, come previsto in Tabella 1."
e inoltre:
"Ai fini del calcolo della prestazione energetica degli edifici e delle unità immobiliari allacciate, il gestore della rete di teleriscaldamento rende disponibile, sul proprio sito internet, copia del certificato con i valori dei fattori di conversione."
Fattori di cui non c'è traccia...
Comunque della deroga non trovo traccia, oltre che nel D.M. di cui sopra, neppure nel D.Lgs.192/2005 o nel D.Lgs. 28/2011.
luckying
6 anni fa
Provo a dirti la mia

- non è ampliamento, perché è un nuovo fabbricato, non è un aumento di volume di un fabbricato esistente
-fattore di conversione da teleriscaldameto: in mora della certificazione ci deve essere una autodichiarazione da parte del gestore
- d. lgs. 28/2011 allegato 3 p. 5: lì trovi l'esonero delle quote da rinnovabili nel caso di allaccio al teleriscaldamento

spero di essere stato utile
borgo1971
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6 anni fa

- non è ampliamento, perché è un nuovo fabbricato, non è un aumento di volume di un fabbricato esistente

Messaggio originale di luckying:


Mmm... immaginavo.

-fattore di conversione da teleriscaldameto: in mora della certificazione ci deve essere una autodichiarazione da parte del gestore


Quando ci provai, per un l'APE, mi hanno rimbalzato da uno all'altro fin quando un tecnico mi ha dato un i dati di consumo e consegna di energia. Ma dichiarazioni ufficiali non me ne hanno fatte. Adesso quei dati si trovano sul sito: IMPIANTO ARTA TERME 

- d. lgs. 28/2011 allegato 3 p. 5: lì trovi l'esonero delle quote da rinnovabili nel caso di allaccio al teleriscaldamento


Letto e riletto (il D.Lgs)... non so come mi possa essere sfuggito. 😊
Probabilmente quando l'ho letto per la prima volta, non era di mio particolare interesse... successivamente tendo a ricercare i le parti di interesse con il cerca, ma mi sto accorgendo che non sempre vengono trovati tutti le ricorrenze: avevo cercato anche ieri e qualche giorno fa sul D.Lgs. e sulle altre norme la parola "teleriscaldamento". Oggi ne ho fatto una copia sul desktop (invece che consultare il documento in dropbox) e la ricerca mi trova la parola anche nel punto che mi hai indicato. Dovrò stare più attento a sta cosa... 💤
Ma mi chiedo anche come mai l'ingegnere che mi fa i progetti impiantistici, non mi abbia detto dell'esclusione... so che di norma non lavora in questa zona, e pertanto non avrà ancora avuto a che fare con teleriscaldamenti... però 🤬.
OK, pertanto resta solo l'obbligo del fotovoltaico. Su questo punto, il D.Lgs. dice che devono essere "installati sopra o all’interno dell’edificio o nelle relative pertinenze"... secondo te, posso integrarli anche nella copertura del fabbricato esistente dell'Hotel (visto che è più alta e più ben esposta)?
Inoltre, immagino che la dichiarazione mi servirà comunque per rientrare nei parametri, giusto?
garcangeli
6 anni fa
Ai fini del DM Req.Minimi che sia adiacente all'esistente o meno non credo abbia rilevanza, per me deve seguire i dettami come da tabella 4 seconda riga "Ampliamenti volumetrici di un edificio esistente se collegati a impianto tecnico esistente."

Sì per me puoi mettere il FV sull'esistente tanto più che per il "nuovo" colleghi gli impianti all'esistente.
luckying
6 anni fa
non capisco garcangeli, come fa a rientrare nella definizione di "Ampliamenti volumetrici di edifici esistenti"?
certo è un ampliamento dell'attività, ma si costruisce un nuovo edificio, ovvero vi è un nuovo manufatto edilizio, non vi è estensione di un esistente
luckying
6 anni fa


OK, pertanto resta solo l'obbligo del fotovoltaico. Su questo punto, il D.Lgs. dice che devono essere "installati sopra o all’interno dell’edificio o nelle relative pertinenze"... secondo te, posso integrarli anche nella copertura del fabbricato esistente dell'Hotel (visto che è più alta e più ben esposta)?
Inoltre, immagino che la dichiarazione mi servirà comunque per rientrare nei parametri, giusto?

Messaggio originale di borgo1971:



fv: assunto che è un nuovo edificio, secondo la legge direi di no.

per la dichiarazione, direi di no, perché in caso di allaccio al tlr non è prescritto nulla
garcangeli
6 anni fa

non capisco garcangeli, come fa a rientrare nella definizione di "Ampliamenti volumetrici di edifici esistenti"?
certo è un ampliamento dell'attività, ma si costruisce un nuovo edificio, ovvero vi è un nuovo manufatto edilizio, non vi è estensione di un esistente

Messaggio originale di luckying:



Ma nel DM Req.minimi dove sta scritto che deve essere in adiacenza?
Anzi fa proprio distinzione fra funzionalmente collegato e non...

"b) l’ampliamento di edifici esistenti, ovvero i nuovi volumi edilizi con destinazione d’uso di
cui al punto 1.2, sempre che la nuova porzione abbia un volume lordo climatizzato superiore
al 15% di quello esistente o comunque superiore a 500 m3. L’ampliamento può essere
connesso funzionalmente al volume pre-esistente o costituire, a sua volta, una nuova unità
immobiliare (definita come “parte progettata per essere utilizzata separatamente”

dall’allegato A del decreto legislativo 192/2005). In questi casi, la verifica del rispetto dei
requisiti deve essere condotta solo sulla nuova porzione di edificio. Nel caso in cui
l’ampliamento sia servito mediante l’estensione di sistemi tecnici pre-esistenti (a titolo di
esempio non esaustivo l’estensione della rete di distribuzione e nuova installazione di
terminali di erogazione) il calcolo della prestazione energetica è svolto in riferimento ai dati
tecnici degli impianti comuni risultanti."

Poi gli impianti sono collegati all'esistente.... come sua estensione...
luckying
6 anni fa
a prima vista può ingannare quella definizione ma:
- nuovo volume edilizio non significa nuovo edificio, son due cose distinte - infatti poi si parla di "nuova porzione", e la porzione è una parte di un tutto, non è un nuovo tutto
ma ancora

- connesso funzionalmente: la connessione funzionale è riferita al fatto se costituisce o meno una nuova unità immobiliare, ovvero amplio una casa monofamiliare, ma posso ampliare anche un condominio con nuove unità immobiliari. e l'unità immobiliare ancora non è un edificio in termini generali

ritornerei quindi alla definizione di partenza: ampliamento di edificio esistente
quindi bisogna definire un edificio - il DM dei minimi all'art. 2 richiama per le definizioni il d. lgs. 192/05. sempre art. 2 c.1-2

"edificio" e' un sistema costituito dalle strutture edilizie esterne che delimitano uno spazio di volume definito, dalle strutture interne che ripartiscono detto volume e da tutti gli impianti e dispositivi tecnologici che si trovano stabilmente al suo interno; ...

e a mio avviso quindi un fabbricato separato da fabbricati esistenti non può che essere un edificio, che poi sia servito da un micro tlr o meno, direi che non ha rilevanza; non ci può essere il dubbio che un nuovo volume edilizio separato fisicamente dagli esistenti sia un edificio di nuova costruzione e non un ampliamento di altri fabbricati esistenti, sarebbe un paradosso pericoloso
girondone
6 anni fa
non ho letto tutto
ma io sono arrivato a queste conclusioni direi logiche
per il 28 ci si affida diciamo alle definizioni urbanistiche cisto che lui no ha definizione di nuovo edificio e tanto meno tratta gli ampliamenti

poi la legge 10 come sempre vive di vita propria come definizione di intervento

no ha senso usare la definizione del 192 per il 28

arrivano anche da due direttive diverse

luckying
6 anni fa
a mio avviso in ogni caso coincidono, e nel d. lgs. 28/2011 si dice "Visto il ... 192/05",
va bene che siamo in Italia, ma che una definizione di base come questa possa essere diversa nello stesso ambito d'intervento (ovvero efficienza energetica) sarebbe .... Italia
garcangeli
6 anni fa
Posto che queste definizioni sono poco chiare e lasciano molto spazio all'interpretazione, io però non vedo l'indicazione nel DM Req.Minimi del fatto che il corpo di fabbrica costituente l'ampliamento debba essere necessariamente "attaccato" all'esistente... se è funzionalmente collegato ovviamente lo sarà, ma se non lo è? se costituisce unità a sé stante?
Ricordiamoci che stiamo parlando ai fini della legge 10: cosa occorre rispettare energeticamente, e l'impianto non è in generale collegato al TLR (che giustamente poco cambierebbe le carte in tavola) ma è collegato all'esistente impianto e non è per nulla detto, anzi non dovrebbe proprio circolare lo stesso fluido termovettore fra distribuzione e circuiti utilizzatori.
Non voglio imporre la mia idea, e sono molto attento proprio eventualmente a cambiare posizione perché, come dicevo all'inizio, le definizioni sono poco chiare. E poi 3 menti insieme pensano meglio di 3x1mente....

Ricorda poi che l'ampliamento consentito dal piano casa può proprio essere del tutto a sé stante...
luckying
6 anni fa
dissento, perché si parla di "ampliamento di edifici esistenti", l'italiano è inequivocabile, poi si richiama nelle premesse del DM il d. lgs. 192/05
la connessione impiantistica è un passaggio successivo, infatti discende dall'intervento di ampliamento, non lo configura, quindi è irrilevante nella definizione di edificio e di suo ampliamento.
per assurdo, ma se così non fosse si potrebbero realizzare interi piani d'intervento urbano e considerarli "ampliamento di edifici esistenti"
in Piemonte non mi risulta che con il Piano casa si possa ampliare con un nuovo edificio, ma se è così o fosse così in altre Regioni, spero che sia solo una previsione farlocca della legge

alla fine non vi sembra estremo che non abbiamo le idee chiare neppure sulla definizione di ciò che, con parallelo alla lingua italiana sarebbero le lettere dell'alfabeto?