Potevo eventualmente accettare una semplificazione del genere se si fosse parlato di semplice sostituzione di generatore di calore in impianto termico esistente.
Messaggio originale di emanuelsa:
Appunto. E' proprio questo il caso!
Se però metti mano all'involucro (vecchio ... o nuovo che sia: prima non c'era ora c'è, quindi ci hai messo mano), o fai altro, devi redigere progetto e la relazione ex L10/91.
Sveliamo poi un falso mito: a volte non serve il progetto di un impianto....
Anche secondo te garcangeli gli impianti di raffrescamento e di ventilazione meccanica controllata non sono soggetti a progetto da parte di libero professionista abilitato ?
Messaggio originale di emanuelsa:
Il progetto di un impianto si deve fare. Sempre.
A volte lo fa il professionista abilitato, in tutti i rimanenti casi
può farlo il responsabile tecnico dell'impresa installatrice.
Se cerchi solo nel DM37/08... non arrivi alla soluzione...
DM37/08
"
Art. 5. Progettazione degli impianti
1. Per l'installazione, la trasformazione e l'ampliamento degli impianti di cui all'articolo 1, comma 2, lettere a), b), c), d), e), g), è redatto un progetto.
Fatta salva l'osservanza delle normative più rigorose in materia di progettazione, nei casi indicati al comma 2, il progetto è redatto da un professionista iscritto negli albi professionali secondo la specifica competenza tecnica richiesta mentre, negli altri casi, il progetto, come specificato all'articolo 7, comma 2, è redatto, in alternativa, dal responsabile tecnico dell'impresa installatrice.
2. Il progetto per l'installazione, trasformazione e ampliamento, è redatto da un professionista iscritto agli albi professionali secondo le specifiche competenze tecniche richieste, nei seguenti casi:
f) impianti di cui all'articolo 1, comma 2, lettera c), dotati di canne fumarie collettive ramificate, nonché impianti di climatizzazione per tutte le utilizzazioni aventi una potenzialità frigorifera pari o superiore a 40.000 frigorie/ora;"
Fatta salva l'osservanza di normative più rigorose... ...es. la L10/91:
art.26 c.3 (obbligo di progetto per tutti gli impianti non di processo: "
Gli edifici pubblici e privati, qualunque ne sia la destinazione d'uso, e gli impianti non di processo ad essi associati devono essere progettati e messi in opera in modo tale da contenere al massimo, in relazione al progresso della tecnica, i consumi di energia termica ed elettrica."), con obbligo (da art.28 c.1) di deposito dello stesso.
con l'eccezione da poco concessa (Legge 116 /2014) alla installazione di piccole PdC.
Ma non mi sembra che franlafo dicesse diversamente... forse solo un po' più sintetico...
Modificato dall'utente
7 anni fa
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Motivo: Non specificato