emanuelsa
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7 anni fa
Buongiorno,
per quanto riguarda le tipologie di impianti soggette ad obbligo di progetto da parte di libero professionista abilitato chiedo un vostro parere.

1) Impianti o sistemi di Ventilazione Meccanica Controllata.
Il DM n. 37/2008 all'art. 1 comma 2 lettera c) dice :

c) impianti di riscaldamento, di climatizzazione, di condizionamento e di refrigerazione di qualsiasi natura o specie, comprese le opere di evacuazione dei prodotti della combustione e delle condense, e di ventilazione ed aerazione dei locali ;

Gli impianti di riscaldamento per effetto della legislazione sul contenimento dei consumi energetici, da sempre, sono soggetti a progettazione da parte di professionista abilitato. La lettera c) precedente cita anche la ventilazione dei locali. Quindi credo che anche un'eventuale sistema di ventilazione meccanica controllata (ed io ritengo anche i sistemi composti da apparecchi de-centralizzati non canalizzati) debba essere soggetto a progettazione da parte di libero professionista iscritto all'albo professionale.

Qualcuno la vede in modo diverso ?

2) Impianti di raffrescamento.
Il DM 26/06/2015 Requisiti Minimi prevede, in presenza impianto di raffrescamento, il calcolo dell'Efficienza globale media stagionale dell'impianto di climatizzazione estiva e la Verifica che la stessa risulti superiore al valore limite.
Quindi ritengo che l'impianto di raffrescamento (di qualunque potenza), dovendo essere inserito nella relazione e calcolo sul contenimento dei consumi energetici, debba essere progettato da parte di libero professionista abilitato.
Come potrebbe un'installatore idraulico dimensionare/progettare il sistema di raffrescamento autonomamente e calcolare/verificare il rispetto dell'Efficienza globale media stagionale ?

Qualcuno la vede in modo diverso ?

Capisco che possa sembrare quasi assurdo che un Libero Professionista debba occuparsi di installazioni cosi' semplici e a volte quasi irrilevanti (sistemi di ventilazione de-centralizzati, sistemi di raffrescamento mono o multisplit) ma in effetti senza un progetto a monte potrebbe succedere che :

1) viene installato un sistema di ventilazione meccanica controllata con portate aria insufficienti e non conformi alle norme UNI.

2) Il sistema di raffrescamento ad espansione diretta installato non rispetta la verifica dell'efficienza globale media stagionale (Es. errori nel dimensionamento del sistema ed utilizzo di sistemi con efficienza EER molto bassa). Questa situazione mi è appena capitata.
franlafo
7 anni fa
io la vedo così:

Premesso quanto da te enunciato, non andrebbe confuso l'obbligo di progetto con la redazione della L.10.
Si veda il caso delle macchine elettriche ( pompe di calore) di potenza inferiore a 15 kW per la quale non si è tenuti a redigere la L10.

Quindi, se l'idraulico o il committente vuole essere dimensionato per bene anche l'impianto multisplit, o la macchina canalizzata ,sempre sotto soglia dei 15 kW) ok ad un Progetto " interno" ma di deposito al Comune con relativa L.10 a meno di una CILA e relazione descrittiva io non andrei.

Per la VMC ragiono allo stesso modo.
emanuelsa
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  • classe D Creatore della discussione
7 anni fa
Ti ringrazio per aver espresso il tuo parere.

Nelle mie considerazioni mi riferisco ai casi in cui nell'unità immobiliare vengono fatti dei lavori di vario genere (edilizi ed impiantistici) per cui viene presentato in Comune un progetto edilizio (SCIA, ecc...) e insieme a questo il Calcolo e relazione tecnica sul rispetto delle disposizioni in materia di risparmio energetico.
Per i casi in cui non c'è pratica edilizia e il committente in accordo con l'installatore installa quello che vuole senza avvalersi di un progettista certamente saranno fatti loro.

Inoltre io credo che la redazione della relazione e calcolo di cui sopra sia da considerare a tutti gli effetti un progetto e le soluzioni e le apparecchiature che vengono indicate devono essere frutto di un progetto.

Il concetto dei 15 kW (pompa di calore) al di sotto dei quali non si è tenuti a redigere la Relazione-calcolo L.10 non mi è molto chiaro, non riesco a credere che in quei casi si possano installare degli impianti termici e/o costruire/ristrutturare degli edifici senza redigere e depositare calcolo e relazione tecnica.
franlafo
7 anni fa

Ti ringrazio per aver espresso il tuo parere.



Il concetto dei 15 kW (pompa di calore) al di sotto dei quali non si è tenuti a redigere la Relazione-calcolo L.10 non mi è molto chiaro, non riesco a credere che in quei casi si possano installare degli impianti termici e/o costruire/ristrutturare degli edifici senza redigere e depositare calcolo e relazione tecnica.

Messaggio originale di emanuelsa:




Vedi il DL 91 del 2014 coordinato dalla Legge 116 /2014 e troverai la modifica al DLGS 192 art.8 comma 1....
franlafo
7 anni fa

Ti ringrazio per aver espresso il tuo parere.



Il concetto dei 15 kW (pompa di calore) al di sotto dei quali non si è tenuti a redigere la Relazione-calcolo L.10 non mi è molto chiaro, non riesco a credere che in quei casi si possano installare degli impianti termici e/o costruire/ristrutturare degli edifici senza redigere e depositare calcolo e relazione tecnica.

Messaggio originale di emanuelsa:




Vedi il DL 91 del 2014 coordinato dalla Legge 116 /2014 e troverai la modifica al DLGS 192 art.8 comma 1....
garcangeli
7 anni fa
Concordo pienamente!
Vedi anche FAQ del MISE n°2.56 (nuova serie).
emanuelsa
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7 anni fa
Grazie garcangeli, ho letto la FAQ e la Legge 116/2014.
Ma veramente non vi sembra assurdo che per un edificio di nuova costruzione o ristrutturazione rilevante qualora venga dichiarato che verrà installato un generatore di calore a pompa di calore (< 15kW) non debba essere prodotta e depositata la Relazione sul contenimento dei consumi energetici con il relativo progetto dell'isolamento termico e dell'impianto termico ?
Potevo eventualmente accettare una semplificazione del genere se si fosse parlato di semplice sostituzione di generatore di calore in impianto termico esistente.

Andiamo verso edifici sempre piu' efficienti con soluzioni costruttive ed impiantistiche che richiedono molta competenza per essere attuate e ci eliminano l'obbligo della relazione tecnica di progetto ?

Anche secondo te garcangeli gli impianti di raffrescamento e di ventilazione meccanica controllata non sono soggetti a progetto da parte di libero professionista abilitato ?
garcangeli
7 anni fa


Potevo eventualmente accettare una semplificazione del genere se si fosse parlato di semplice sostituzione di generatore di calore in impianto termico esistente.

Messaggio originale di emanuelsa:


Appunto. E' proprio questo il caso!

Se però metti mano all'involucro (vecchio ... o nuovo che sia: prima non c'era ora c'è, quindi ci hai messo mano), o fai altro, devi redigere progetto e la relazione ex L10/91.

Sveliamo poi un falso mito: a volte non serve il progetto di un impianto....


Anche secondo te garcangeli gli impianti di raffrescamento e di ventilazione meccanica controllata non sono soggetti a progetto da parte di libero professionista abilitato ?

Messaggio originale di emanuelsa:



Il progetto di un impianto si deve fare. Sempre.

A volte lo fa il professionista abilitato, in tutti i rimanenti casi può farlo il responsabile tecnico dell'impresa installatrice.
Se cerchi solo nel DM37/08... non arrivi alla soluzione...

DM37/08
"Art. 5. Progettazione degli impianti

1. Per l'installazione, la trasformazione e l'ampliamento degli impianti di cui all'articolo 1, comma 2, lettere a), b), c), d), e), g), è redatto un progetto.
Fatta salva l'osservanza delle normative più rigorose in materia di progettazione, nei casi indicati al comma 2, il progetto è redatto da un professionista iscritto negli albi professionali secondo la specifica competenza tecnica richiesta mentre, negli altri casi, il progetto, come specificato all'articolo 7, comma 2, è redatto, in alternativa, dal responsabile tecnico dell'impresa installatrice.

2. Il progetto per l'installazione, trasformazione e ampliamento, è redatto da un professionista iscritto agli albi professionali secondo le specifiche competenze tecniche richieste, nei seguenti casi:

f) impianti di cui all'articolo 1, comma 2, lettera c), dotati di canne fumarie collettive ramificate, nonché impianti di climatizzazione per tutte le utilizzazioni aventi una potenzialità frigorifera pari o superiore a 40.000 frigorie/ora;

"

Fatta salva l'osservanza di normative più rigorose...

...es. la L10/91:
art.26 c.3 (obbligo di progetto per tutti gli impianti non di processo: "Gli edifici pubblici e privati, qualunque ne sia la destinazione d'uso, e gli impianti non di processo ad essi associati devono essere progettati e messi in opera in modo tale da contenere al massimo, in relazione al progresso della tecnica, i consumi di energia termica ed elettrica."), con obbligo (da art.28 c.1) di deposito dello stesso.

con l'eccezione da poco concessa (Legge 116 /2014) alla installazione di piccole PdC.

Ma non mi sembra che franlafo dicesse diversamente... forse solo un po' più sintetico...
emanuelsa
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  • classe D Creatore della discussione
7 anni fa
Perfetto, i passaggi che hai evidenziato li avevo chiari, intendo la differenza tra progetto redatto da professionista iscritto all'albo e in alternativa (nei casi specificati dal DM 37/2008) dal responsabile tecnico dell'impresa installatrice. Infatti nelle mie considerazioni avevo sempre specificato "da parte di libero professionista iscritto all'albo".

Quindi tornando ai miei dubbi :
- Gli impianti di raffrescamento, qualunque sia la potenza vanno progettati da parte di professionista abilitato e va prodotta la relazione sul contenimento dei consumi energetici con calcolo e verifica dell'Efficienza globale medio stagionale. Il progetto non lo puo' fare l'installatore idraulico.
Esempio tipico edificio in cui (con regolare pratica edilizia comunale) si ristruttura un'impianto termico installando un generatore del tipo caldaia a condensazione e nuove tubazioni, corpi scaldanti, termoregolazione, e si installa anche un sistema di raffrescamento ad espansione diretta per il raffrescamento. Anche iIl sistema di raffrescamento deve essere progettato dal libero professionsita che lo inserisce nella relazione tecnica dove indica il calcolo e verifica l'Efficienza media stagionale.

Solo se l'intervento consiste in una sostituzione di generatore di calore esistente con un generatore del tipo pompa di calore (per riscaldamento ed eventualmente anche raffrescamento) di potenza inferiore a 15 kW puo' essere evitata la relazione tecnica di progetto Ex. L10/91.

- Per quanto riguarda la Ventilazione Meccanica controllata, la ventilazione è considerata alla stregua del riscaldamento e quindi se viene previsto il sistema/impianto di ventilazione andrebbe progettato da parte di Libero Professionista abilitato e documentato nella relazione tecnica sul contenimento dei consumi energetici Ex L.10/91.
garcangeli
7 anni fa
Per me è così come scrivi.
Con tutte le verifiche da DM Req. Minimi pertinenti.