gio1973
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  • Classe E Creatore della discussione
10 anni fa
Ciao ho un'abitazione da frazionare in due distinte unità immobiliari; la caldaia esistente verrà lasciata a servizio del piano terra mentre verrà messa una nuova caldaia per servire l'unità al piano primo. I terminali e le tubazioni rimaranno quelli esistenti. Le strutture e gli isolamenti non verranno modificati per nessuna delle due unità.
Pensavo di verificare il rendimento globale medio solo per l'unità dotata di nuova caldaia, mentre di non eseguire nessuna verifica sull'unità con la caldaia esistente. Secondo voi è giusto procedere così?
Altro dubbio nell'unità dotata di nuova caldaia devo rispettare anche la quota del solare per la produzione dell'acs?
Grazie mille.
luckying
10 anni fa
non ho mai affrontato un tema simile, quindi ipotizzo: considererei il caso come sostituzione di generatore per la sola seconda unità.
gieffe
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  • classe D
10 anni fa
Secondo me si tratta, per entrambe le unità immobiliari, di "ristrutturazione di impianto termico in edificio esistente".
Nel caso dell'impianto a piano terra si va a diminuire il carico termico applicato alla caldaia esistente, andando a staccare i radiatori al piano primo, quindi è evidente una trasformazione (ristrutturazione) dell'impianto.
Al piano primo, in prima analisi, si potrebbe ipotizzare "sostituzione di generatore di calore", ma cambiando anche in questo caso il carico termico, si modifica l'impianto esistente, si verifica così, la conseguente situazione di una "ristrutturazione di impianto".
L'unico dubbio è capire se con la caldaia preesistente si riesce a verificare il rendimento medio stagionale richiesto per legge nel caso di intervento di ristrutturazione impianto (nglimite = 75+3*logPn)!!
gieffe
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  • classe D
10 anni fa
Per quanto riguarda l'impianto solare, se non vado errato, con l'entrata in vigore del decreto 28/2011, nei casi di ristrutturazione impianto termico, la quota di energia rinnovabile per la produzione di ACS, non è più richiesta!!
luckying
10 anni fa
sono molto dubbioso sul considerare l'intervento una ristrutturazione, perché la definizione di ristrutturazione è molto chiara: modifiche all'impianto di generazione e distribuzione
qui non siamo in queste condizioni, il variare il carico termico varrebbe anche per un aumento di volume, che non è ristrutturazione di impianto, quindi ho i miei dubbi, semplificherei di brutto
gieffe
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  • classe D
10 anni fa
Spezzando in due, modifichi di fatto l'impianto. Non prenderei alla lettera la definizione che hai menzionato. Se proprio vuoi, cmq dovrai modificare la distribuzione, inserendo, immagino, un nuovo collettore al piano primo.
L'aumento di volume implica anche le verifiche per le nuove strutture, ma consiste anche in una modifica dell'impianto se i locali che costituiscono l'ampliamento si allacciano all'esistente.
Il legislatore ha dato definizioni dei vari interventi nella loro singolarità, ma nella pratica si verificano molteplici e diverse situazioni, che il progettista deve saper adattare alla casistica di legge.
Ammetto che non è facile, ricondurre cmq l'intervento alla sola "sostituzione di generatore di calore" mi sembra poco. 😒
luckying
10 anni fa
vero, ma modifica non è ristrutturazione - dovremmo quindi interpretare il senso della legge, cosa molto complicata, perché possiamo solo ipotizzare cosa volesse il legislatore, allora dove possibile meglio aderire alle definizioni quelle poche volte che sono date.
In sostanza qui abbiamo dei volumi che sono già dotati di impianto termico - alla fine della nostra modifica, non cambia il tipo di generazione, il tipo di distribuzione e neanche il tipo di emissione. sarei personalmente per la cosa più semplice.
ci possono essere altre sfumatore forse, ad es. pensare a tutte e due le unità come a sostituzione di generatore, ma escluderei la ristrutturazione d'impianto.
curioso di sapere cosa dirà il comune.
tecnoi
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10 anni fa
Punto 43 Allegato A D. Lgs. 192/2005, così come modificato dal D.M. 22/11/2012:

"ristrutturazione di un impianto termico: e' un insieme di opere che comportano la modifica sostanziale sia dei sistemi di produzione che di distribuzione ed emissione del calore; rientrano in questa categoria anche la trasformazione di un impianto termico centralizzato in impianti termici individuali nonché la risistemazione impiantistica nelle singole unità immobiliari, o parti di edificio, in caso di installazione di un impianto termico individuale previo distacco dall'impianto termico centralizzato;"

Nella definizione di cui sopra si trova, secondo me, la risposta.
Potrebbero sorgere dei dubbi sul fatto che l'intervento prevede il frazionamento di UNA unità immobiliare, quindi la configurazione iniziale non è con impianto centralizzato, però credo che considerare il tutto come ristrutturazione di impianto termico sia la cosa più corretta.
luckying
10 anni fa
Considernado il frazionamento di un'unità immobiliare corrisponda a passaggio da centralizzato a individuale, ristrutturazione senz'altro - nutro dubbi sul fatto che il frazionamento possa essere assimilato a ciò.