ART.6 - COMMA 5 - D.L. 63/2013 (CONVERTITO CON LEGGE 90/2013):
"L'attestato di prestazione energetica di cui al comma 1 ha una validita' temporale massima di dieci anni a partire dal suo rilascio ed e' aggiornato a ogni intervento di ristrutturazione o riqualificazione che modifichi la classe energetica dell'edificio o dell'unita' immobiliare. La validita' temporale massima e' subordinata al rispetto delle prescrizioni per le operazioni di controllo di efficienza energetica comprese le eventuali necessita' di adeguamento, previste. Nel caso di mancato rispetto di dette disposizioni, l'attestato di prestazione energetica decade il 31 dicembre dell'anno successivo a quello in cui e' prevista la prima scadenza non rispettata per le predette operazioni di controllo di efficienza energetica. A tali fini, i libretti di impianto previsti dai decreti di cui all'articolo 4, comma 1, lettera b), sono allegati, in originale o in copia, all'attestato di prestazione energetica."
Scusate ma a me sembra molto chiaro: dove è presente si DEVE allegare all'APE il libretto di impianto compilato con i controlli di efficienza energetica obbligatori per legge. In mancanza dei rapporti di controllo tecnico dell'impianto, l'APE non ha validità, qualora il 31 dicembre dell'anno successivo alla scadenza di controllo sia stato superato. Nei casi dove non è possibile svolgere le prove di combustione (mancanza di contatore gas), si scrive una nota nell'apposito campo.
Questa è la legge, il resto sono opinioni.
Saluti.