07112001
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  • classe D Creatore della discussione
11 anni fa
Volevo sottoporre alla vostra attenzione il decreto in oggetto, se non ho capito male all'art. 2 comma 4 dice che i tecnici che possono fare i certificatori energertici devono avere superato un corso con relativo esame.......
risulta anche avoi ??
grazie..😒 😕
Paolo
freev
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  • Classe E
11 anni fa
Quello che conta è quello che è scritto nell'art. 2 comma 2b. Qui è riportato espressamente (cito solo la parte interessante):
" ... I tecnici abilitati devono rispondere almeno a uno dei requisiti di cui ai commi 3 e 4 del presente articolo."
Quindi devi solo controllare se ricadi nel comma 3 o 4. Se ricadi nel comma 3 (es. come nel mio caso laurea quinquennale in architettura, per capirci settore 4/S) ricado nel comma 3, quindi basta l'iscrizione all'ordine, se invece ricadi nel comma 4 hai bisogno di titolo di studio + corso con relativo esame!
m.plati
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  • classe D
11 anni fa
Chiedo conferma per il mio caso: ho una Laurea Magistrale classe LM-33.

Mi pare di capire che "sarei" esente da corso di formazione specifico, ovvero posso continuare a fare certificazioni senza dover obbligatoriamente fare un corso di formazione (tradotto: tirar fuori dalle tasche altri soldi, per farsi pagare sempre meno le certificazioni... 😒 ).
E' corretto?

Grazie😁
freev
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  • Classe E
11 anni fa
Ti confermo che sei fuori dall'obbligo del corso. Infatti se cerchi la classe LM-33 nella legge la trovi sotto il comma 3 lettera a), lo stesso comma in cui ricado io. Se ci si fa caso, una qualsiasi classe ricade esclusivamente in un comma, o comma 3 o comma 4, mai in tutti e due, Infatti analizzando il mio ed il tuo caso la classe 4/S ed LM-33 non le troverai nel comma 4, quindi tranquillo!!!
m.plati
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  • classe D
11 anni fa
carmelobel
11 anni fa
Salve a tutto il forum,
considerando che sono ingegnere abilitato iscritto regolamente all'ordine professionale, iscritto anche nell'elenco dei certificatori energetici per la Regione Sicilia, considerando anche che la mia laurea è triennale (classe 4), sono tenuto a dover fare il corso o no? Mi sorge tale dubbio, perchè sul decreto D.P.R. 16/04/2013, n. 75, viene riportata la seguente dicitura (comma 2 lett. b):
" I tecnici abilitati devono rispondere almeno a uno dei requisiti di cui ai commi 3 e 4 del presente articolo"
Siccome al comma 4 la mia classe di laurea non figura, ma bensi' solo al comma 3, non devo fare il corso?

freev
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  • Classe E
11 anni fa
Praticamente ti sei risposto da solo ....... devi figurare almeno in uno dei due commi, se figuri nel 3 non necessiti del corso, attenzione però al tipo di laurea ...... nella classe 4 ce ne sono molte, e non tutte ricadono nel comma 3 mi pare ...... ora non ho la legge sotto mano!!!
07112001
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  • classe D Creatore della discussione
11 anni fa
Ma secondo voi per i tecnici già inscritti sia in Veneto che in altre regioni (E.R. lombardia ecc.) come certificatori, c'è il rischio di revoca dell'autorizzazione se non rientrano nei requisiti riciesti dal Decreto ???
Mi spiego, il decreto valuta i nuovi iscritti o anche quelli già operanti ???

😕 😒 😟 😕
Paolo
mara888sp
11 anni fa
L'unico punto in cui il DPR parla di cose "pregresse" è l'Art. 6 - Disposizioni finali - Comma 1.

Per gli edifici gia' dotati di attestato di certificazione energetica, sottoposti ad adeguamenti impiantistici, compresa la sostituzione del generatore di calore, l'eventuale aggiornamento dell'attestato di certificazione, di cui all'articolo 6, comma 5, del decreto legislativo, puo' essere predisposto anche da un tecnico abilitato, la cui disciplina dei requisiti e' riportata al comma 2, lettera b), dell'articolo 2, dell'impresa di costruzione ovvero installatrice incaricata dei predetti adeguamenti.

Per il resto non c'è scritto da nessuna parte che ci sono deroghe ai requisiti.
Molti sentono. Qualcuno ascolta. Pochi capiscono.
gararic
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  • Classe G
11 anni fa
il veneto ad esempio non ha proprio un sistema di accreditamento per i certificatori !
giasochegiasai
11 anni fa

il veneto ad esempio non ha proprio un sistema di accreditamento per i certificatori !

Messaggio originale di gararic:




sbagliato, ti devi accreditare su Ve.net
giasochegiasai
11 anni fa
Datemi conferma che ho capito bene, secondo il decreto io che sono Ingegnere Civile (vecchio ordinamento), iscritto all'ordine, posso continuare a fare le certificazioni senza problemi, laddove non ci sia specifica normativa regionale che prevede un corso (vedi Lombardia ed E.Romagna).

tutto giusto?
gararic
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  • Classe G
11 anni fa

il veneto ad esempio non ha proprio un sistema di accreditamento per i certificatori !

Messaggio originale di giasochegiasai:




sbagliato, ti devi accreditare su Ve.net

Messaggio originale di gararic:



vero, ma io quello lo vedo come un semplice accreditamento "burocratico"
giasochegiasai
11 anni fa

il veneto ad esempio non ha proprio un sistema di accreditamento per i certificatori !

Messaggio originale di gararic:




sbagliato, ti devi accreditare su Ve.net

Messaggio originale di giasochegiasai:



vero, ma io quello lo vedo come un semplice accreditamento "burocratico"

Messaggio originale di gararic:



ah ok, stessa cosa anche in Friuli.
devil
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  • Classe NC
11 anni fa
per quanto riguarda la laurea identificata con LM/69?
Come si fa a stabilire quali siano le mancanze eventuali o meglio chi è adibito a stabilire queste mancanze? Visto che nel decreto non è specificato. Grazie
mara888sp
11 anni fa
La LM-69 (SCIENZE E TECNOLOGIE AGRARIE) è citata nella lettera a) del comma 3, per cui è tra le lauree per le quali addirittura non serve il corso di abilitazione.
Molti sentono. Qualcuno ascolta. Pochi capiscono.
huels
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11 anni fa
@mara888sp: dubito che un laureato in sienze agrarie abbia competenze in progettazione di impianti civili e di progettazione di edifici.

Comunque leggendo bene più volte quegli articoli e le leggi citate
ho l'impressione che vi sia un vuoto normativo per quanto riguarda il trattamento degli ingegneri v.o.

Infatti il decreto interministeriale che determina le equivalenze tra lauree v.o. e n.o. lo fa SOLO ai fini della partecipazione di concorsi pubblici:
http://attiministeriali.miur.it/anno-20 ... 72009.aspx 

Il dpr 75/2013 non parla proprio di vecchio ordinamento bensì specifica diverse classi di laurea n.o.
Tant'è che anche la tabella riassuntiva di edilportale per esempio non ne fa cenno alcuno:
http://www.casaportale.com/public/uploa ... -pdf40.pdf 


Da quella tabella (e dal testo del dpr 75/2013 ovviamente),
non comparendo le lauree v.o. tra quelle necessarie come requisito volendo prendere alla lettera il decreto, noi laureati v.o. non potremmo nemmeno partecipare
ai corsi di 64 ore
e le certificazioni che abbiamo prodotto fin'ora saranno anche le ultime.
huels
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  • Classe NC
11 anni fa
Pardon, mi rispondo da solo. Mi sono sbagliato,
il v.o è considerato nell'art.2 del dpr:

" ovvero corrispondente
diploma di laurea ai sensi del Ministro dell'universita' e della
ricerca in data 5 maggio 2004, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n.
196 del 21 agosto 2004; "

Chiedo scusa.
santo
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  • Classe C
11 anni fa

@mara888sp: dubito che un laureato in sienze agrarie abbia competenze in progettazione di impianti civili e di progettazione di edifici.

Comunque leggendo bene più volte quegli articoli e le leggi citate
ho l'impressione che vi sia un vuoto normativo per quanto riguarda il trattamento degli ingegneri v.o.

Infatti il decreto interministeriale che determina le equivalenze tra lauree v.o. e n.o. lo fa SOLO ai fini della partecipazione di concorsi pubblici:
http://attiministeriali.miur.it/anno-20 ... 72009.aspx 

Il dpr 75/2013 non parla proprio di vecchio ordinamento bensì specifica diverse classi di laurea n.o.
Tant'è che anche la tabella riassuntiva di edilportale per esempio non ne fa cenno alcuno:
http://www.casaportale.com/public/uploa ... -pdf40.pdf 


Da quella tabella (e dal testo del dpr 75/2013 ovviamente),
non comparendo le lauree v.o. tra quelle necessarie come requisito volendo prendere alla lettera il decreto, noi laureati v.o. non potremmo nemmeno partecipare
ai corsi di 64 ore
e le certificazioni che abbiamo prodotto fin'ora saranno anche le ultime.

Messaggio originale di huels:



Per gli ing. vecchio ordinamento trovo importante questo articolo:
http://www.ingegneriromani.it/2006/home/default.asp?foo=foo2256268752541373624451741 

io, per esempio sono v.o in ingegneria elettronica, ho sostenuto l'esame di abilitazione, sono iscritto al'albo e nell'iscrizione all'albo ho risulta quanto segue:
..
è iscritto in questo Albo degli Ingegneri della Provincia di
Roma nella sezione A - settore/i: Civile e ambientale - Industriale - Dell'informazione.
Non vedo come non potrei essere abilitato di diritto


huels
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11 anni fa
Non potresti secondo il dpr perché
nell'art 2 comma 4 dice
"ovvero corrispondente
diploma di laurea ai sensi del (*) Ministro dell'universita' e della
ricerca in data 5 maggio 2004, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n.
196 del 21 agosto 2004; "
(a parte il refuso visto che mancano le parole "decreto interministeriale" qui (*) )
http://www.normattiva.it/atto/caricaDettaglioAtto?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2013-06-27&atto.codiceRedazionale=13G00115¤tPage=1 

il decreto interministeriale qui:
http://attiministeriali.miur.it/anno-2004/maggio/di-05052004.aspx 

dice che la tua laurea è nella classe LS-32,
che ricade in quelle per cui il dpr75 richiede un corso (che non esiste ancora ovviamente).

Il che ci mette in una posizione pessima IMHO.
santo
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  • Classe C
11 anni fa

Non potresti secondo il dpr perché
nell'art 2 comma 4 dice
"ovvero corrispondente
diploma di laurea ai sensi del (*) Ministro dell'universita' e della
ricerca in data 5 maggio 2004, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n.
196 del 21 agosto 2004; "
(a parte il refuso visto che mancano le parole "decreto interministeriale" qui (*) )
http://www.normattiva.it/atto/caricaDettaglioAtto?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2013-06-27&atto.codiceRedazionale=13G00115¤tPage=1 

il decreto interministeriale qui:
http://attiministeriali.miur.it/anno-2004/maggio/di-05052004.aspx 

dice che la tua laurea è nella classe LS-32,
che ricade in quelle per cui il dpr75 richiede un corso (che non esiste ancora ovviamente).

Il che ci mette in una posizione pessima IMHO.

Messaggio originale di huels:



a tal proposito ho trovato anche questo articolo:
Si tratta della sentenza del Consiglio di Stato n.686 del 09/02/2012, nella quale si afferma che il d.P.R. 328/2001 (il decreto che suddivide gli ingegneri nei settori, per intenderci) “non modifica l’ambito stabilito dalla normativa vigente in ordine alle attività attribuite o riservate, in via esclusiva o meno, a ciascuna professione” e che “l’elencazione, compiuta all’art. 46 del decreto, delle attività attribuite agli iscritti ai diversi settori delle sezioni A e B dell’albo dell’Ordine degli ingegneri, ha il solo scopo di procedere ad una siffatta ripartizione, individuando quelle maggiormente caratterizzanti la professione, restando immutato il quadro complessivo delle attività esercitabili nell’ambito della professione stessa come già normativamente definito” e che pertanto “le disposizioni vigenti in tema di attività riservate a ciascuna delle citate professioni, rimangono quelle previste agli artt. 51 e 52 del Regio Decreto 23 ottobre 1925 n° 2537” come richiamato dallo stesso comma 2 dell’art. 1 del d.P.R. 328/2001.
Come a dire: chi è iscritto all’ordine degli ingegneri, indipendentemente dal settore di competenza, non vede immutato il quadro delle proprie attività esercitabili e la suddivisione in settori ha il mero scopo di individuarne quelle maggiormente caratterizzanti. Ovviamente nel pieno rispetto del codice etico che impone la non accettazione di incarichi per i quali si ritiene di non avere le competenze necessarie.
f.tintorini
11 anni fa
Salve a tutti, sono un geometra iscritto all'Albo, sono della Toscana che non ha istituito l'albo dei certificatori, vorrei sapere se posso redarre l'APE, devo farli solo per unità immobiliari già esistenti (semplici appartamenti con semplici impianti di riscaldamento), posso farli. Non devo progettare niente, solo prendere atto di quello che c'é. Aiutatemi grazie!
studio17
11 anni fa

Salve a tutti, sono un geometra iscritto all'Albo, sono della Toscana che non ha istituito l'albo dei certificatori, vorrei sapere se posso redarre l'APE, devo farli solo per unità immobiliari già esistenti (semplici appartamenti con semplici impianti di riscaldamento), posso farli. Non devo progettare niente, solo prendere atto di quello che c'é. Aiutatemi grazie!

Messaggio originale di f.tintorini:



Chiedi al tuo collegio, sono pagati per dare queste informazioni........
Comunque: la risposta è NO, l'unica alternativa è fare la doppia firma (tua e di un perito, per esempio)
dario657
11 anni fa

Salve a tutti, sono un geometra iscritto all'Albo, sono della Toscana che non ha istituito l'albo dei certificatori, vorrei sapere se posso redarre l'APE, devo farli solo per unità immobiliari già esistenti (semplici appartamenti con semplici impianti di riscaldamento), posso farli. Non devo progettare niente, solo prendere atto di quello che c'é. Aiutatemi grazie!

Messaggio originale di studio17:



Chiedi al tuo collegio, sono pagati per dare queste informazioni........
Comunque: la risposta è NO, l'unica alternativa è fare la doppia firma (tua e di un perito, per esempio)

Messaggio originale di f.tintorini:




LA RISPOSTA E' SI!!!

un geometra iscritto all'albo può redigere APE, nei limiti delle sue competenze e conoscenze, così come un geometra può fare ex legge 10.
è ovvio che se mi chiedono di fare un ape per un negozio o un capannone o un intero condominio con caldaia in comune e solare termico inizio ad avere qualche dubbio e magari lo passo a chi ne sa più di me.
io dubiterei dei tanti architetti o ingegneri che hanno creato siti in cui vendono ape a distanza a meno di 100 euro, classificando abitazioni in pietra ante 42 in classe B, perche inserendi i dati nel programma quello è uscito!
f.tintorini
11 anni fa
Non sono d'accordo con chi ha detto rigorosamente NO, perché non la penso così. Naturalmente parlo di modesti fabbricati e modesti impianti, e a tal proposito incollo il link di una comunicazione del Ministero di Grazia e Giustizia - Direzione Generale degli Affari Civili e delle Libere Professioni. Ufficio VII del 17/11/1999 prot. 7/09003002F8/4143/U.

http://www.architettiimperia.it/ASP/Pubblicazione/Temp/WEBUSERS/251-00.pdf