studio17
11 anni fa

Salve a tutti, sono un geometra iscritto all'Albo, sono della Toscana che non ha istituito l'albo dei certificatori, vorrei sapere se posso redarre l'APE, devo farli solo per unità immobiliari già esistenti (semplici appartamenti con semplici impianti di riscaldamento), posso farli. Non devo progettare niente, solo prendere atto di quello che c'é. Aiutatemi grazie!

Messaggio originale di dario657:



Chiedi al tuo collegio, sono pagati per dare queste informazioni........
Comunque: la risposta è NO, l'unica alternativa è fare la doppia firma (tua e di un perito, per esempio)

Messaggio originale di studio17:




LA RISPOSTA E' SI!!!

un geometra iscritto all'albo può redigere APE, nei limiti delle sue competenze e conoscenze, così come un geometra può fare ex legge 10.
è ovvio che se mi chiedono di fare un ape per un negozio o un capannone o un intero condominio con caldaia in comune e solare termico inizio ad avere qualche dubbio e magari lo passo a chi ne sa più di me.
io dubiterei dei tanti architetti o ingegneri che hanno creato siti in cui vendono ape a distanza a meno di 100 euro, classificando abitazioni in pietra ante 42 in classe B, perche inserendi i dati nel programma quello è uscito!

Messaggio originale di f.tintorini:



Io che sono un Perito industriale meccanico iscritto all'albo, posso fare tutte le legge 10 che voglio, ma a norma di legge (che sia una stupidata siamo daccordo) non posso fare APE in quanto non sono abilitato alla progettazione di edifici ed impianti. Questa è linea anche del collegio del Periti di Firenze (che poi alcuni colleghi firmino con leggerezza è un altro discorso). Non è assolutamente un discorso di piccolo o grande, tant'è che in Toscana, siamo molto danneggiati, perchè non esistendo un albo dei certificatori non c'è neppure la possibilità di fare un corso ed iscriversi, ovvero devi essere esclusivamente un soggetto abilitato ai sensi della norma nazionale.
Credo proprio che il collegio dei Geometri di Firenze abbai fatto qualche comunicazione in merito, magari il nostro amico che ha inziato il post, ci potrebbe illuminare.



f.tintorini
studio17
11 anni fa

chiarimenti dal Comitato Toscano dei Geometri

http://www.geometrifirenze.it/public/ACE_APE.pdf 

Messaggio originale di f.tintorini:




Non dice assolutamente nulla.
Dacci, se ce l'hai, l'originale intepretazione dei geometri sul 115/08.

Saluti
gianto
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11 anni fa
Sottoscrivo in toto STUDIO17
f.tintorini
11 anni fa
i chiarimenti del Ministero di Grazia e Giustizia che ho postato prima dicono tutto, e il d.lgs. 37/2008 conferma che sotto una caldaia con potenza inferiore 50Kw, non ci vuole il progetto e quindi anche il geometra ha la competenza.
gianto
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11 anni fa
A me sembra che il D.Lgs. 37/08 dica che il progetto di un impianto serve sempre! Sono divberse le competenze di firma in base alla potenza (termica/elettrica) installata e alla tipologia di utilizzo dell'impianto.
studio17
11 anni fa

i chiarimenti del Ministero di Grazia e Giustizia che ho postato prima dicono tutto, e il d.lgs. 37/2008 conferma che sotto una caldaia con potenza inferiore 50Kw, non ci vuole il progetto e quindi anche il geometra ha la competenza.

Messaggio originale di f.tintorini:





?????????????????????????
f.tintorini
11 anni fa
leggere bene art.5, comma 1 e 2. Se sotto i 50Kw è redatto dall'impresa, art.7 comma 2, almeno schema da realizzare. Quindi, non essendo un progetto che richiede la firma del professionista abilitato a specifiche competenze, il geometra non deve fare niente. Pertanto, l'APE con impianto inferiore a 50Kw rientra nelle competenze, come da chiarimenti del Ministero di Grazia e Giustizia (modesti fabbricati con modesti impianti). Nessuno, e ripeto nessun Ente, ad oggi è in grado di scrivere che non possiamo firmare la certificazione.
santo
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10 anni fa

@mara888sp: dubito che un laureato in sienze agrarie abbia competenze in progettazione di impianti civili e di progettazione di edifici.

Comunque leggendo bene più volte quegli articoli e le leggi citate
ho l'impressione che vi sia un vuoto normativo per quanto riguarda il trattamento degli ingegneri v.o.

Infatti il decreto interministeriale che determina le equivalenze tra lauree v.o. e n.o. lo fa SOLO ai fini della partecipazione di concorsi pubblici:
http://attiministeriali.miur.it/anno-20 ... 72009.aspx 

Il dpr 75/2013 non parla proprio di vecchio ordinamento bensì specifica diverse classi di laurea n.o.
Tant'è che anche la tabella riassuntiva di edilportale per esempio non ne fa cenno alcuno:
http://www.casaportale.com/public/uploa ... -pdf40.pdf 


Da quella tabella (e dal testo del dpr 75/2013 ovviamente),
non comparendo le lauree v.o. tra quelle necessarie come requisito volendo prendere alla lettera il decreto, noi laureati v.o. non potremmo nemmeno partecipare
ai corsi di 64 ore
e le certificazioni che abbiamo prodotto fin'ora saranno anche le ultime.

Messaggio originale di huels:



con il nuovo decreto sono state risanate assurde decisioni in merito a chi doveva fare il corso:

http://www.casaeclima.com/ar_17019__ITALIA-Ultime-notizie-certificatori-energetici-degli-edifici-attestato-di-prestazione-energetica-destinazione-italia-Certificatori-energetici-sale-da-64-a-80-ore-la-durata-minima-del-corso-di-formazione.html