mhell
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11 anni fa
Un cliente ha presentato al comune una DIA per recupero di un sottotetto esistente (con cambio di destinazione d'uso)
il lavoro consiste in:
- installazione nuovo impianto di riscaldamento (allacciato al generatore di calore esistente)
- isolamento della copertura (al momento priva di coibentazione)
- sostituzione infissi
le pareti e le altezze non subiranno alcuna modifica

per un tale intervento, secondo la mia interpretazione è necessario fare legge 10 con verifica di:
- rendimento globale medio stagionale impianto di riscaldamento
- trasmittanza infissi
- trasmittanza copertura
- copertura 50% ACS con fonte rinnovabile (art. 4 comma 22 dpr 59/09)

invece il comune mi chiede di verificare che "gli impianti di produzione di energia termica della nuova unità abitativa, al piano sottotetto" rispettino il D.Lgs 28/2011, con copertura del 50% per ACS e il 20% globale.

E' una richiesta legittima?
pelly
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11 anni fa
A mio avviso no, perchè non si tratta ne di una nuova costruzione, ne di una ristrutturazione globale di edificio esistente, bensì di manutenzione straordinaria d'impianto termico. Le verifiche che hai proposto mi sembrano più consone, tranne la copertura del 50% di ACS, sulla quale a mio avviso non vige alcun obbligo.
franlafo
11 anni fa

A mio avviso no, perchè non si tratta ne di una nuova costruzione, ne di una ristrutturazione globale di edificio esistente, bensì di manutenzione straordinaria d'impianto termico. Le verifiche che hai proposto mi sembrano più consone, tranne la copertura del 50% di ACS, sulla quale a mio avviso non vige alcun obbligo.

Messaggio originale di pelly:




Concordo a pieni voti
mhell
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  • classe D Creatore della discussione
11 anni fa
io invece penso di rientrare in questo caso:
art. 4 comma 22 del DPR 59/2009
22. Per tutte le categorie di edifici, cosi' come classificati in base alla destinazione d'uso all'articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica 26 agosto 1993, n. 412, nel caso di edifici pubblici e privati, e' obbligatorio l'utilizzo di fonti rinnovabili per la produzione di energia termica ed elettrica. In particolare, nel caso di edifici di nuova costruzione o in occasione di nuova installazione di impianti termici o di ristrutturazione degli impianti termici esistenti, l'impianto di produzione di energia termica deve essere progettato e realizzato in modo da coprire almeno il 50 per cento del fabbisogno annuo di energia primaria richiesta per la produzione di acqua calda sanitaria con l'utilizzo delle predette fonti di energia. Tale limite e' ridotto al 20 per cento per gli edifici situati nei centri storici.
luckying
11 anni fa
Anch'io mi trovo in una situazione simile, dove però si recupera un deposito al piano terra e in più si divide in due l'unità immobiliare, mantenendo un unico generatore.
Leggendo e rileggendo le leggi prima di parlare con il comune, ritengo che non ci sia ristrutturazione di impianto di termico, quindi non scatta l'obbligo di copertura ACS, questo in virtù della definizione di ristrutturazione di impianto termico, "è un insieme di opere che comportano la modifica sostanziale sia dei sistemi di produzione che di distribuzione ed emissione del calore;" - nel tuo caso come nel mio, c'è un ampliamento senza cambio del sistema di produzione.

Un'altra questione poi è se l'ampliamento è maggiore del 20% del volume riscaldato esistente - ad es. nel mio caso sì, quindi io ritengo si debbano far rientrare nei limiti anche le strutture che non tocco (art. 3 c. 2 lettera b del D.L. 192/05 e modifiche successive), oltre all'EPi - anche se spero di sbagliarmi
girondone
11 anni fa
quello è abrogato dal decreto 28 stesso
luckying
11 anni fa
giusto i commi 22-23 dell'art. 4 sono abrogati, così come le disposizioni regionali e comunali nel caso di nuove costr. o ristrutturazione rilevante
mhell
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  • classe D Creatore della discussione
11 anni fa

quello è abrogato dal decreto 28 stesso

Messaggio originale di girondone:


grazie! non me n'ero accorto...

domani vado a chiedere delucidazioni al comune
mhell
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  • classe D Creatore della discussione
11 anni fa

Un'altra questione poi è se l'ampliamento è maggiore del 20% del volume riscaldato esistente - ad es. nel mio caso sì, quindi io ritengo si debbano far rientrare nei limiti anche le strutture che non tocco (art. 3 c. 2 lettera b del D.L. 192/05 e modifiche successive), oltre all'EPi - anche se spero di sbagliarmi

Messaggio originale di luckying:



...ops... se fosse così sarebbe ancora peggio, in quanto la verifica sarebbe dell'EPi dell'intero edificio...

comunque dal mio punto di vista l'intervento è "installazione di nuovo impianto in edificio esistente"... spero di convincere il comune
luckying
11 anni fa
Non proprio - se leggi l'art. del dectreto si parla di applicazione integrale dei parametri (quindi strutture e Epi, dico io) alla sola porzione oggetto dell'ampliamento, non a tutto l'edificio come nel caso di ristrutturazione rilevante o nuova costruzione.
Non sono anche d'accordo con la nuova installazione in edificio esistente - perché non hai un nuovo impianto, lo modifichi, in questo caso ampliandolo. L'impianto è l'insieme del sistema di generazione, distribuzione e emissione, nel tuo caso come nel mio, modifichi la distribuzione e forse l'emissione di un impianto già esistente nell'edificio - questo almeno è quello che penso dica la legge con le sue definizioni.
mhell
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  • classe D Creatore della discussione
11 anni fa
Ho parlato con il tecnico comunale.
Trattandosi di nuova unità abitativa per loro è "ristrutturazione rilevante" e si applica il 28/2011.
Ho provato a dire che secondo me non era vero ma non c'è stato verso di fare cambiare la loro interpretazione... pietra sopra
luckying
11 anni fa
Mah, se ne fai un'unità abitativa separata può ancora essere, quindi dovresti rifare tutte le strutture, ma se ampli un'unità esistente non può certo essere nuova, io metterei una pietra sul tecnico comunale
simone
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11 anni fa
quoto luckying..
è l'assurdo dei tecnici comunali (a volte).. per non voler perdere 1 minuto a riflettere su una legge si mettono nel caso peggiore..tanto mica pagano loro..vedrai che se fosse stata casa del tecnico comunale ci pensava meglio..
Ampliare un sottotetto collegando quei radiatori a una caldaia esistente per me è "ampliamento" e basta..poi va verificato se inferiore o superiore al 20"..ma non certo "ristrutturazione rilevante"..bho...