studioviviani
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13 anni fa
Mi voglio confrontare sul seguente quesito magari sciocco ma doveroso, visto che perdurano interpretazioni diverse.

Ristrutturazione edificio esistente.
1. Nuove strutture con valori di trasmittanza inferiori o uguali ai limiti del 26.01.2010
2. Strutture esistenti bonificate in maniera da ottenere valori di trasmittanza inferiori o uguali ai
limiti del D.Lgs. 311/06
3. Nuovo impianto di riscaldamento nel rispetto delle prestazioni del richieste dal D.Lgs. 311/06
4. Eventuali interventi aggiuntivi per ottenere indice di prestazione energetica in linea col citato
D.M. 26.01.2010
Cosa rientra nella detrazione del 55% ?
albertop
13 anni fa

Cosa rientra nella detrazione del 55% ?

Messaggio originale di studioviviani:


In che senso? Potrebbe rientrare tutto.
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studioviviani
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13 anni fa
Nel senso che qualcuno continua ad obiettare come in caso di ritrutturazione gli interventi tesi a raggiungere trasmittanze e indici di prestazione energetica sotto i valori del D.M. 26.01.2010 non permettono di accedere agli sgravi fiscali del 55% in quanto gli stessi sono esclusivamente per edifici esistenti e quindi la parte di nuova costruzione (l'ampliamento) ancorchè virtuosa non è ammessa alla detrazione.
Mi sorge quindi il dubbio in tale senso.
Costruire ex novo edifici energeticamente virtuosi, in classe superiore alla minima di legge, non consente di accedere alle detrazioni del 55 % ?
albertop
13 anni fa
Ovviamente no! E' sufficiente leggere le prime righe nel documento redatto da ENEA:

http://efficienzaenergetica.acs.enea.it/tecno/coibentazione_pareti.pdf 

REQUISITI GENERALI CHE L’IMMOBILE OGGETTO D’INTERVENTO DEVE POSSEDERE
PER POTER USUFRUIRE DELLE DETRAZIONI:

deve essere “esistente”, ossia accatastato o con richiesta di accatastamento in
corso e con ICI pagata, se dovuta;
deve essere dotato di un impianto di riscaldamento (come definito nella nostra FAQ
n° 37);
• in caso di demolizione, è ammessa a detrazione la sola “fedele ricostruzione”. Se
viceversa questa comporta ampliamenti, si ritiene che possano essere ritenute
agevolabili unicamente le opere che riguardano le parti “esistenti”.

REQUISITI TECNICI SPECIFICI DELL’INTERVENTO:
l’intervento deve configurarsi come sostituzione di elementi già esistenti (e non
come nuova installazione);
• deve delimitare un locale riscaldato verso l’esterno o verso vani non riscaldati;
• deve assicurare un valore di trasmittanza termica (Uw) uguale o inferiore a quello
riportato in tabella 2 del D.M. 26 gennaio 2010, pubblicato il 12 febbraio 2010.


E' ovvio che sia così. Il nuovo deve essere costruito "per legge" in modo da rispondere alla normativa. Perchè lo dovrebbero agevolare? Con le difficoltà che si ritrovano a prorogare gli incentivi di anno in anno ...



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13 anni fa