rock_shoxit
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14 anni fa
La Regione Emilia Romagna prevede:

5.2 L’attestato di certificazione energetica è altresì obbligatorio nei casi e con le gradualità nel seguito indicate e con onere a carico rispettivamente del venditore e del locatore:
a) a decorrere dal 1° luglio 2008, agli edifici, nel caso di trasferimento a titolo oneroso dell’intero immobile con esclusione delle singole unità immobiliari;
b) a decorrere dal 1° luglio 2009, alle singole unità immobiliari, nel caso di trasferimento a titolo oneroso;
c) a decorrere dal 1° luglio 2010, agli edifici e singole unità immobiliari soggetti a locazione con contratto stipulato successivamente a tale data.

Domanda: se è in scadenza un contratto di affitto/locazione che si rinnoverà "tacitamente" tra le parti, e che quindi è antecedente al 01 luglio 2010, il proprietario è comunque obbligato a produrre l'ACE? 😕

enrico.g
14 anni fa
se il rinnovo è scritto sicuramente si (nuovo contratto = ACE)
in altro caso consiglio di chiamare in regione (Informazioni certificazione energetica edifici e certificatori energetici, Telefono: 051.5276565 -051.5276461 - 051.5276569).
tagio
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14 anni fa
http://www.regione.emilia-romagna.it/wcm/energia/news/Obbligodicertificazioneedificiaffitto.htm 

Obbligo di certificazione energetica degli edifici ed unità immobiliari oggetto di locazione
30/06/2010 - Si ricorda che per i contratti di locazione di immobili stipulati a decorrere dal 1° luglio 2010, la DAL 156/2008 prevede l’obbligo da parte del proprietario dell’immobile (“locatore”) di consegnare all’inquilino (“locatario” o “conduttore”) l’Attestato di Certificazione Energetica relativo all’edificio o all’unità immobiliare, in copia dichiarata conforme all’originale in suo possesso.
A tale proposito di fa presente che:

l’obbligo si applica a tutti i contratti stipulati successivamente a tale data (indipendentemente dalla data di registrazione o di inizio della locazione); in relazione alla ratio della norma, che assegna all’Attestato di Certificazione energetica una funzione eminentemente informativa circa il rendimento energetico dell’immobile, si ritiene che l’obbligo sia applicabile unicamente ai nuovi contratti (ovvero in caso di nuovo locatario), e non al rinnovo di contratti in essere (ove il locatario sia il medesimo);
l’attestato di certificazione energetica ha una validità di 10 anni, pertanto non deve essere redatto nuovamente per ogni contratto: esso viene mantenuto dal locatore, ed in caso di nuovo contratto va consegnato al nuovo locatario in copia dichiarata conforme;
l’obbligo non si applica nel caso di contratti non onerosi, quali comodato gratuito o simili.

rock_shoxit
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14 anni fa
Grazie 1000 per il chiarimento. 😁