studioviviani
  • studioviviani
  • 100% (Glorificato)
  • Classe E Creatore della discussione
14 anni fa
Lavoro in Toscana a cavallo di 5 comuni ed ho quindi a che fare con 5 diversi regolamenti ed innumerevoli interpretazioni da parte dei vari tecnici comunali.
Chiedo impressioni e pareri sui seguenti argomenti.

1
Obbligo di installare impianto solare termico a copertura del 50% del fabbisogno di acqua calda sanitaria; l’obbligo è cogente ?

2
Idem per i fotovoltaico; l’obbligo è cogente ?

3
Capita spesso la seguente situazione:
piccolo ampliamento inferiore al 20% del volume esistente (per esempio camera, disimpegno e bagno)
Si aggiungono due radiatori
L’impianto (autonomo) esistente è di vecchia costruzione.
Idem la caldaia che non viene sostituta
Le nuove strutture vengono realizzate nel rispetto dei valori massimi di trasmittanza
Oltre al progetto termico dell’impianto (calcolo dispersioni di punta, dimensionamento corpi scaldanti e tubazioni) si procede con la relazione ex art. 28 della vecchia legge 10/91 ?
Quali valori si considerano per il calcolo del fattore di forma, dei vari rendimenti, ecc ?

Gli stessi dubbi se l’ampliamento è superiore al 20% del volume esistente

4
Installazione di pompa di calore monosplit o dualsplit a servizio di piccola abitazione o ufficio.
Quali obblighi rispettare ?
La scelta della potenza macchina non è sempre di facile soluzione; spesso le taglie più piccole risultano comunque sovradimensionate rispetto al fabbisogno
Idem se si istallano generatori di aria calda

5
Rimane sempre in vigore l’obbligo di rispettare il numero massimo di ore di funzionamento dell’impianto di riscaldamento (con esclusione dell’impianto a pannelli radianti) in funzione della zona climatica ?


Grato a chi vorrà partecipare alla discussione, saluto

mhell
  • mhell
  • 100% (Glorificato)
  • classe D
14 anni fa
rispondo io su un paio di punti


1
Obbligo di installare impianto solare termico a copertura del 50% del fabbisogno di acqua calda sanitaria; l’obbligo è cogente ?

Messaggio originale di studioviviani:


In teoria sì... resta solo in sospeso il discorso di come calcolare il contributo del solare termico in assenza della norma UNI-TS 11300:4, che qualcuno può usare come alibi per non metterlo...



2
Idem per i fotovoltaico; l’obbligo è cogente ?

Messaggio originale di studioviviani:


Se il comune non ce l'ha nel prg, o la regione non lo impone, per me non è obbligatorio
il milleproroghe 2009 ha infatti prorogato il termine al 01.01.2011 affinchè i comuni mettano nel PRG tale obbligo.
franlafo
14 anni fa
4
Installazione di pompa di calore monosplit o dualsplit a servizio di piccola abitazione o ufficio.
Quali obblighi rispettare ?
La scelta della potenza macchina non è sempre di facile soluzione; spesso le taglie più piccole risultano comunque sovradimensionate rispetto al fabbisogno
Idem se si istallano generatori di aria calda



Per questo punto , devi verificare che la somma delle potenze nominali delle singole unitá split sia maggiore di 15 kW, inquanto in tale condizione, lo stesso é assimilato ad impianto termico e quindi soggetto a redazione di legge 10 con verifica del rendimento globale medio.
In soldoni sino a 4 unitá da 7000 btu/h = 3.48 kw non devi fare niente
tetimoroni
14 anni fa


4
Capita spesso la seguente situazione:
piccolo ampliamento inferiore al 20% del volume esistente (per esempio camera, disimpegno e bagno)
Si aggiungono due radiatori
L’impianto (autonomo) esistente è di vecchia costruzione.
Idem la caldaia che non viene sostituta
Le nuove strutture vengono realizzate nel rispetto dei valori massimi di trasmittanza
Oltre al progetto termico dell’impianto (calcolo dispersioni di punta, dimensionamento corpi scaldanti e tubazioni) si procede con la relazione ex art. 28 della vecchia legge 10/91 ?
Quali valori si considerano per il calcolo del fattore di forma, dei vari rendimenti, ecc ?

Gli stessi dubbi se l’ampliamento è superiore al 20% del volume esistente



Il DPR 59/2009 richiama l'art.4 della vecchia legge 10/91, che cita "una applicazione (integrale, ma) limitata al solo ampliamento dell'edificio nel caso che lo stesso ampliamento risulti volumetricamente superiore al 20 per cento dell'intero edificio esistente".
Direi che quindi non è teoricamente necessaria la relazione L10 per ampliamenti inferiori al 20%.
Praticamente, devi calcolare dispersioni, tubazioni, corpi scaldanti, nuova planimetria con impianto riscaldamento con nuovi percorsi tubi, redarre l'AQE da consegnare per la fine lavori e l'abitabilità (se fai un ampliamento ti verrà richiesta) e pertanto non vedo il vantaggio di non fare la Relazione ex art. 28 della vecchia legge 10/91.
Anche perchè in Comune di solito non è che siano molto convinti di ciò che dice il tecnico; per loro "nel più ci sta il meno".

Sopra il 20% è un obbligo.
"Muttley fa qualcosa... medaglia medaglia medaglia!"