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Capita spesso la seguente situazione:
piccolo ampliamento inferiore al 20% del volume esistente (per esempio camera, disimpegno e bagno)
Si aggiungono due radiatori
L’impianto (autonomo) esistente è di vecchia costruzione.
Idem la caldaia che non viene sostituta
Le nuove strutture vengono realizzate nel rispetto dei valori massimi di trasmittanza
Oltre al progetto termico dell’impianto (calcolo dispersioni di punta, dimensionamento corpi scaldanti e tubazioni) si procede con la relazione ex art. 28 della vecchia legge 10/91 ?
Quali valori si considerano per il calcolo del fattore di forma, dei vari rendimenti, ecc ?
Gli stessi dubbi se l’ampliamento è superiore al 20% del volume esistente
Il DPR 59/2009 richiama l'art.4 della vecchia legge 10/91, che cita "una applicazione (integrale, ma) limitata al solo ampliamento dell'edificio nel caso che lo stesso ampliamento risulti volumetricamente superiore al 20 per cento dell'intero edificio esistente".
Direi che quindi
non è teoricamente necessaria la relazione L10 per ampliamenti inferiori al 20%.
Praticamente, devi calcolare dispersioni, tubazioni, corpi scaldanti, nuova planimetria con impianto riscaldamento con nuovi percorsi tubi, redarre l'AQE da consegnare per la fine lavori e l'abitabilità (se fai un ampliamento ti verrà richiesta) e pertanto non vedo il vantaggio di non fare la Relazione ex art. 28 della vecchia legge 10/91.
Anche perchè in Comune di solito non è che siano molto convinti di ciò che dice il tecnico; per loro "nel più ci sta il meno".
Sopra il 20% è un obbligo.
"Muttley fa qualcosa... medaglia medaglia medaglia!"