studioviviani
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  • Classe E Creatore della discussione
13 anni fa
Lavoro in Toscana.

Vorrei confrontarmi su quanto in oggetto.

Avevo capito che, in forza del D.Lgs. 28/2011 i commi 22 e 23 dell'art. 4 del DPR 59/09 sono abrogati per cui decade l'obbligo di installazione che ritorna attivo dal 31.05.2012.

Adesso leggo su una pubblicazione ANIT (ma sento anche voci varie) che malgrado quanto sopra "... fino al 31.05.2012 resta in vigore l'obbligo previsto dal DPR 59/09 di coprire il 50% ..."

Qualcuno ha notizie più fresche e certe ?






tiziana
13 anni fa
... E cosa accadrà dopo il 31 maggio 2012 agli edifici non nuovi e non sottoposti a ristrutturazioni rilevanti?
Il decreto legislativo 3 marzo 2011, n°28 con l'art. 11 comma 5 lettera b), ha abrogato i commi 22, 23 DPR 59 (non ho letto niente in merito all'ANIT) e l'allegato 3 dello stesso, prevede l'obbligo del 50%...... dal 31 maggio 2012 ma solo per nuovi edifici o edifici sottoposti a ristrutturazioni rilevanti, cioè per gli edifici esistenti con sup. utile sup. a 1000 mq, soggetti a ristrutturazione integrale..... o edifici esistente soggetti a demolizione e ricostruzione anche in manutenzione straordinaria.
Cosa accadrà per gli edifici più piccoli? Il limite del 50 % di produzione acqua calda sanitaria con fonti rinnovabili non ci sarà più. Quindi mai più obbligo pannelli solari (o altro)? Forse mi sfugge qualcosa.