perchè non gli fate notare questo di cui nessuno parla!
2.1 Entrata in vigore: Regioni e Comuni tutti in riga
L’art. 11 “Obbligo di integrazione delle fonti rinnovabili negli edifici di nuova costruzione e negli edifici esistenti sottoposti a ristrutturazioni rilevanti” è quello che richiama le prescrizioni in allegato III che sono state riportate nella circolare. Al comma 1 si legge infatti:
1. I progetti di edifici di nuova costruzione ed i progetti di ristrutturazioni rilevanti degli edifici esistenti prevedono l'utilizzo di fonti rinnovabili per la copertura dei consumi di calore, di elettricità e per il raffrescamento secondo i principi minimi di integrazione e le decorrenze di cui all'allegato 3. Nelle zone A del decreto del Ministero dei lavori pubblici 2 aprile 1968, n. 1444, le soglie percentuali di cui all'Allegato 3 sono ridotte del 50 per cento. Le leggi regionali possono stabilire incrementi dei valori di cui all'allegato 3.
Al comma 5 si abrogano i commi 22 e 23 dell’art. 4 del DPR 59/2009, quelli che (non) stabilivano gli obblighi di utilizzo di fonti rinnovabili nella legislazione nazionale.
Più avanti, il comma 7 recita:
7. Gli obblighi previsti da atti normativi regionali o comunali sono adeguati alle disposizioni del presente articolo entro 180 giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto. Decorso inutilmente il predetto termine, si applicano le disposizioni di cui al presente articolo.
Il Dlgs 3 marzo 2011 n°28 è stato pubblicato nella G.U. del 28 marzo 2011 ed è entrato in vigore il giorno successivo (art. 47). Quindi alla fine di settembre 2011 (è dopodomani) non possono più esistere disposizioni comunali o regionali diverse da quelle della legislazione nazionale in materia di obblighi di ricorso alle fonti rinnovabili. Il comma 1, riportato sopra, consente alle Regioni di rendere più severi i valori ma non di alterare la descrizione dei requisiti. Sopravvivrà l’obbligo di copertura del 60% del fabbisogno di acqua calda sanitaria con fonti rinnovabili della Regione Piemonte in quanto ricalca una prescrizione dell’allegato III, salvo che il valore è più restrittivo (copertura 60% al posto di 50%).
Questo è uno dei pochi commi interessanti di questo decreto. Magari sostituisse l’art. 17 del Dlgs 192/2005.
Non poteva mancare anche questo:
3. L'inosservanza dell'obbligo di cui al comma 1 comporta il diniego del rilascio del titolo edilizio.
Quindi attenzione a quanto si deposita in Comune.
adeguarsi avrà ancora il suo significato in italiano o no!