studioviviani
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14 anni fa
Premesso che più si coibenta e meglio è, chiedo un confronto sull'argomento in oggetto come segue.

Caso n. 1
a) L'ultimo piano di un appartamento ha il solaio che separa il piano abitato dalla soprastante soffitta ed il
solaio di copertura.
Secondo me il solaio (cosiddetto soffitto) deve rispettare il valore massimo di U per la zona climatica di
appartenenza in quanto assimilabile a struttura disperdente verso l'esterno e quindi sopra la struttura
pignatta + getto in cls andrà posato il pannello coibente o altra soluzione equivalente.
b) Il solaio di copertura rientra nella definizione di struttura verso l'esterno di un locale non riscaldato e
deve quindi rispettare (per alcume zone climatche) il valore massimo di 0,8 W/mq°C
c) Andando oltre gli obblighi di legge più lo coibento "migliore" è la temperatura della soffitta sia in estate
che in inverno con indubbi benefici al piano sottostante abitato.

Caso n. 2
L'ultimo piano dell'edificio è mansardato.
Il solaio di copertura deve rispettatre il valore massimo di trasmittanza in funzione della zona climatica di appartenenza

Caso 3
La centrale termica ha due pareti esterne e due appoggiate all'edificio riscaldato.
Quelle esterne devono rispettatre il valore massimo di trasmittanza 0,8 W/mq°C.
Quelle interne devonoi rispettare il valore massimo di trasmittanza in funzione della zona climatica.

Che ne pensate ?
simone
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14 anni fa
Ciao.. è un dubbio che a volte mi pongo anche io...
quoto quello che dici..anche io ho interpretato e agisco come hai scritto tu...
ovviamente nei casi ove previsto dal DPR 59..quindi non per nuovi edifici ove la verifica delle trasmittanze non è obbligatora.. in tale caso uso i limiti soltanto per iniziare la progettazione e vedere dove vado a cadere nella verifica dell'EPI..
st.fiorin
14 anni fa

Ciao.. è un dubbio che a volte mi pongo anche io...
quoto quello che dici..anche io ho interpretato e agisco come hai scritto tu...
ovviamente nei casi ove previsto dal DPR 59..quindi non per nuovi edifici ove la verifica delle trasmittanze non è obbligatora.. in tale caso uso i limiti soltanto per iniziare la progettazione e vedere dove vado a cadere nella verifica dell'EPI..

Messaggio originale di simone:



Chiedo scusa ma ... potresti indicarmi dove sta scritto che non è più obbligatorio il limite per le trasmittanze ?
Ad una veloce (!) rilettura del Dpr 59 Non riesco a trovarlo !
Grazie
simone
  • simone
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14 anni fa
Ciao...art 4 del DPR 59/09 ....inoltre lo trovi nelle tavole sinottiche ben fatte riportate nella home page di questo sito..
con tutti i riferimenti normativi ..
st.fiorin
14 anni fa

Ciao...art 4 del DPR 59/09 ....inoltre lo trovi nelle tavole sinottiche ben fatte riportate nella home page di questo sito..
con tutti i riferimenti normativi ..

Messaggio originale di simone:


Ciao ! Ti ringrazio per la velocità e cortesia ma ... io avevo chiesto dove sta scritto che non è più obbligatorio rispettare i limiti di trasmittanza ! L'obbligo di verifica dell'Epi non è a mio avviso una abrogazione dei decreti precedenti. O esiste qualche circolare che non conosco ?
cf047kg
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14 anni fa
Per i nuovi edifici occorre verificare il rispetto dei limiti per l'Epi, non è richiesta la verifica delle trasmittanze delle strutture. E' ovvio che per far rientrare l'Epi si debba coibentare, ma vi sono casi in cui con trasmittanze non verificate l'Epi comunque rientra.....
Nico
st.fiorin
14 anni fa

Per i nuovi edifici occorre verificare il rispetto dei limiti per l'Epi, non è richiesta la verifica delle trasmittanze delle strutture. E' ovvio che per far rientrare l'Epi si debba coibentare, ma vi sono casi in cui con trasmittanze non verificate l'Epi comunque rientra.....
Nico

Messaggio originale di cf047kg:



Caro Nico, come ho chiesto a Simone , invito anche Te ad indicarmi cortesemente dov'è scritto che non si devono
rispettare i limiti di trasmittanza per le nuove costruzioni o dove siano state abrogate le tabelle dei limiti del 311
Ti ringrazio anticipatamente.
Lorenzo
studio17
14 anni fa
Se sei nell'ambito del DPR 59/09 (ovvero dopo il 25/06/2009), vedi Art. 4 comma 2.

Saluti
st.fiorin
14 anni fa

Se sei nell'ambito del DPR 59/09 (ovvero dopo il 25/06/2009), vedi Art. 4 comma 2.

Saluti

Messaggio originale di studio17:



Riporto il citato comma :
Art. 4
-------omissis--------
2. Per tutte le categorie di edifici, cosi' come classificati in base alla destinazione d'uso all'articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica 26 agosto 1993, n. 412, nel caso di edifici di nuova costruzione e nei casi di ristrutturazione di edifici esistenti, previsti dall'articolo 3, comma 2, lettere a) e b), del decreto legislativo si procede, in sede progettuale alla determinazione dell'indice di prestazione energetica per la climatizzazione invernale (EPi), e alla verifica che lo stesso risulti inferiore ai valori limite che sono riportati nella pertinente tabella di cui al punto 1 dell'allegato C al decreto legislativo.

Scusate ma...dove sta scritto che non si devono rispettare i limiti delle trasmittanze ?
Sant' Alberto aiuto !!!!
albertop
14 anni fa
Non tiratemi in ballo in questo modo 😉 .

Scusate ma...dove sta scritto che non si devono rispettare i limiti delle trasmittanze ?

Messaggio originale di st.fiorin:


Hanno ragione. La trasmittanza termica non va verificata negli edifici nuovi semplicemente perchè non c'è scritto che lo deve essere. La trasmittanza deve essere verificata solo nel caso di ristrutturazione oppure nel calcolo semplificato (che non usa nessuno).
Se hanno sbagliato a scrivere quelli che hanno redatto il testo, è altro discorso...

Ho fatto una breve ricerca su internet e questo articolo è quello che meglio riepiloga la situazione:

Requisiti minimi di trasmittanza termica
Il DPR 59/09 richiede, per tutte le categorie di edifici, nei casi di ristrutturazioni totali o parziali e di manutenzione straordinaria dell’involucro che non siano “integrali” (come, per esempio, rifacimento di pareti esterne, di intonaci esterni, del tetto o dell’impermeabilizzazione delle coperture), e che abbiano una superficie utile inferiore a 1000 m2, la verifica che la trasmittanza termica, a ponte termico corretto, delle chiusure (verticali, orizzontali superiori e inferiori) e dei serramenti (chiusure apribili e assimilabili, quali porte, finestre e vetrine, anche se non apribili, comprensive degli infissi; esclusi gli ingressi pedonali automatizzati) rispetti i valori limite di riferimento previsti dal D.Lgs. 311/06. Qualora il ponte termico non fosse corretto, i valori limite devono essere rispettati dalla trasmittanza termica media (chiusura corrente più ponte termico). Per questo tipo di ristrutturazioni, non è richiesta la verifica del fabbisogno di energia primaria per la climatizzazione invernale ed estiva.
Scompare invece, rispetto ai precedenti decreti, la verifica e il rispetto dei valori limite di trasmittanza termica nei casi di nuova costruzione (nel D.Lgs. 311/06 si richiedeva il rispetto dei valori limite, con una tolleranza del 30%).
Come già previsto dai decreti precedenti, il DPR richiede che, per tutte le categorie di edifici, sia nel caso di nuova costruzione, sia nel caso di ristrutturazione di edifici esistenti (comprese le manutenzioni straordinarie dell’involucro di edifici che abbiano una superficie utile inferiore a 1000 m2), da realizzarsi in zona climatica C, D, E ed F, il valore della trasmittanza termica degli elementi di divisione verticali e orizzontali che separano due edifici o due unità immobiliari confinanti sia inferiore a 0,8 W/m2K. Lo stesso limite deve essere ugualmente rispettato per tutti gli elementi opachi verticali, orizzontali o inclinati che separano gli ambienti non riscaldati dall’ambiente esterno.
Richiede anche, per tutte le zone climatiche, di procedere alla verifica dell’assenza di condensazioni superficiali e che le condensazioni interstiziali delle pareti opache siano limitate alla quantità rievaporabile, conformemente alla normativa tecnica vigente (UNI EN ISO 13788:2003).
Il DPR specifica che, per tutte le tipologie di edifici, sia nel caso di nuova costruzione che nel caso di ristrutturazione (comprese le manutenzioni straordinarie dell’involucro di edifici che abbiano una superficie utile inferiore a 1000 m2), se è prevista l’installazione di impianti di climatizzazione invernale dotati di generatore di calore alimentato da biomasse combustibili, occorre procedere anche alla verifica del rispetto dei valori limite di trasmittanza termica.


Tratto da: http://www.laterizio.it/costruire/_pdf/n131/131_56_59.pdf 

Non lavoro più su questo software. Non inviatemi messaggi privati. Per assistenza sul software utilizzate la pagina contatti  di questo sito. Grazie. Alberto.
simone
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  • Classe E
14 anni fa
quoto..il decreto ti indica cosa devi fare..non cosa non devi fare...