spada79
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7 anni fa
Buonasera,
non ho molto chiara questa cosa e chiedo aiuto a chi magari si è già trovato in questa situazione.
Ho un edificio esistente (regione Toscana) dove sarà realizzato un ampliamento volumentrico >15% del volume lordo climatizzato esistente con estensione dell'impianto esistente.
Se non ho capito male per la ex Legge 10 bisogna fare riferimento alla verifica dei requisiti minimi previsti dalla casistica specifica individuata dalla normativa (ovvero per la sola parte in ampliamento), quello che non mi è chiaro è se invece è obbligatorio l'APE al termine dei lavori e, in caso positivo, se deve riguardare la sola parte in ampliamento oppure tutta l'unità immobiliare ampliamento compreso.

Grazie a chi potrà essermi di aiuto.
spada79
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7 anni fa
Non è capitata proprio a nessuno una situazione del genere?
garcangeli
7 anni fa
L'APE non può essere fatto per una porzione catastalmente non a sè stante.
spada79
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  • Classe E Creatore della discussione
7 anni fa
Grazie per la risposta, hai ragione e sono io somaro che lo sapevo ma non ci avevo pensato.

Mi rimane il dubbio se, visto che a seguito dell'intervento mi ritrovo con un nuovo organismo edilizio, sia comunque obbligatorio rilasciare l'APE al termine dei lavori. Nel caso l'abitazione fosse già dotata di APE prima dei lavori penso che dovrei per forza aggiornarlo no? Ma nel caso non ci sia nulla?
garcangeli
7 anni fa
devi aggiornarlo se dopo l'intervento cambia classe
Albe
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7 anni fa
Quando viene richiesta una L10 l'APE dovrebbe essere fatto a prescindere che ci sia o meno un APE antecedente i lavori, e che ci sia un cambio di classe (altrimenti quale è l'articolo del DM che lo dice?). La L10 prevede infatti un incaricato alla redazione APE, che va consegnata con la fine lavori.
Ad esempio edificio in pietra con caldaia due stelle. Ristrutturazione di impianto: Caldaia a condensazione + valvole termostatiche. Sarà necessaria L10 per verifica dei requisiti inerenti l'impianto (rendimento ecc..). Per esempio EP passa da 300 a 250, la classe da G rimane G ma l'APE va redatto comunque. a fine lavori.
Ricordo invece che nel vecchio decreto, sempre riguardo l'impianto, si diceva che si doveva rifare l'ape se l'efficienza aumentava più del 5%, ma non ricordo se è sempre in vigore.
Se invece ho un intervento ma non c'è L10, l'ape non dovrebbe essere richiesta (a che titolo?). Però la vecchia ape perde di validità in quanto non rispecchia più la situazione attuale e EP è cambiato (forse è in questo caso che dipende se c'è cambio di classe o meno). Due esempi:
- Sostituzione di finestre: L10 andrebbe fatta, ma tante volte non la fanno, tantomeno l'ape.
- Termoregolazione condominio (valvole termostatiche). Non c'è L10 quindi non è richiesta nuova ape. Però l'efficienza di impianto aumenta considerevolmente, con la possibilità del cambio di classe. A mio parere la vecchia ape perde di validità.
g10rg10
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7 anni fa

L'APE non può essere fatto per una porzione catastalmente non a sè stante.

Messaggio originale di garcangeli:



In realtà in Emilia-Romagna si più utilizzando il campo identificativo in aggiunta ai dati catastali dell'immobile.
Non serve nel caso indicato da spada79 ma mi è capitato in passato doverlo utilizzare in alcuni capannoni accatastati con un unica particella all'interno dei quali erano stati realizzati in posizioni diverse uffici e spogliatoi serviti da generatori differenti.
garcangeli
7 anni fa
Giusta puntualizzazione per rendere più generale la risposta, non solo al caso in esame.
Anche da noi nel Lazio è così.