Piccolo intervento informativo, ed anche un pò specialistico di tecnica giuridica, che spero faccia riflettere su cosa ci riserverà il futuro nei rapporti fra gli elettori e la pubblica amministrazione.
Il Parlamento (Camerta e Senato) è formato di Commissioni, le quali esaminano preventivamente gli atti legislativi che, eventualmente poi, arriveranno in Aula.
In questi giorni una Commissione della Camera ed una Commissione del Senato dovranno discutere una proposta di Legge del Governo; si chiama "
Atto del Governo 297" e rappresenterà il nuovo Testo Unico in materia di Spcietà a partecipazione Pubblica:
http://www.camera.it/leg17/682?atto=297&tipoAtto=Atto&leg=17&tab=1 http://www.senato.it/leg/17/BGT/Schede/docnonleg/32370.htm Il testo dell'Atto è questo:
http://documenti.camera.it/apps/nuovosito/attigoverno/Schedalavori/getTesto.ashx?file=0297.pdf&leg=XVII#pagemode=none Nella Relazione Illustrativa si promette "...
di assicurare la chiarezza delle regole, la semplificaizone normativa e di garantire la tutela e la promozione del fondamentale principio della concorrenza. ..."
Andiamo al sodo della mia rassegnazione. L'
Articolo 12 "
Responsabilità degli enti partecipanti e dei componenti degli organi delle società partecipanti".
Io mi appassiono alle frasi brevi, e questo articolo è molto breve; contiene due commi:
1 - I componenti degli organi di amministrazione e controllo delle società partecipate sono soggetti alle azioni civili di responsabilità previste dalla disciploina ordinaria delle società di capitali, salvo il danno erariale.
2 - Costituisce danno erariale esclusivamente il danno patrimoniale o non patrimoniale, subito dagli enti partecipanti, ivi compreso il danno conseguente alla condotta dei rappresentanti degli enti pubblici partecipanti o comunque dei titolari del potere di decidere per essi, che abbiano con dolo o colpa grave trascurato di esercitare i propri diritti di socio, pregiudicando il valore della partecipazione".Comma 1: cosa cambia dopo, rispetto a prima.
Prima: le società pubbliche sono verificate dal Giudice Contabile, cioè la competenza è della Corte dei Conti. La Corte dei Conti ha un Pubblico Ministero che tutela i soldi pubblic dal danno erariale. La Corte dei Conti esamina sempre tutti i bilanci pubblici.
O meglio: esamina i bilanci pubblici che vengono redatti: nonostante l'obbligo, la maggior parte dei bilanci pubblici in Italia non viene presentata (lo sapevano questo, quelli che hanno votato al referendum per l'acqua pubblica, ad esempio?).
I suoi tempi sono brevi perchè ha poche cause da gestire; si avvale della polizia giudiziaria.
https://it.wikipedia.org/wiki/Corte_dei_conti_%28ordinamento_italiano%29 Dopo: l'azione di responsabilità per i danni causati alle società pubbliche dai suoi organi di amministrazione e controllo verrà affidata al giudice civile ordinario, il quale però si può attivare solo su iniziativa degli stessi organi della società. Immagino qualcuno conosca i tempi della giustizia ordinaria italiana.
Nella giustizia civile il processo si attiva su iniziativa della parte.
Quale parte?
Se il danno erariale fosse subito da un eventuale socio privato, egli avrebbe sempre interesse ad agire nei confronti degli amministratori che hanno operato contro l'interesse della sua azienda.
Ma nelle società a partecipazione pubblica il socio danneggiato dal danno erariale è l'ente pubblico che le ha istituite:; e cosa può succedere?
- può succedere che si muova per ottenere il risarcimento del danno subito,
- oppure può anche decidere di non farlo. E se non denuncia, il giudice non si può muovere nel diritto ordinario.
E secondo Voi cosa accadrà con l'attuale corruzione politica italiana?
Per chi voterà a Roma: un futuro caso "sistema Buzzi" da chi verrà denunciato? Dalla stessa politica che ha messo quegli amministratori corrotti?
Come mai negli ultimi tempi la legislazione di emergenza va sempre nella direzione sbagliata?