studioviviani
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8 anni fa
Chiedo confronto.

Edificio esistente unifamiliare con piano terra, piano primo e sottotetto.
Superficie disperdente 317,17 mq
Volume (si intende quello lordo ?) 320,11 mc.

L'edificio viene ampliato ed il sottotetto viene rialzato, al fine di realizzare due nuovi appartamenti, ottenendo in totale:
Superficie disperdente 473,17 mq
Volume 546,38

Gli impianti sono ovviamente nuovi

Risulta:
ampliamento di superficie disperdente pari al 51,57%
ampliamento di volume pari al 70,68%

Con riferimento al Decreto 26/06/2015:
se considero l'ampliamento di volume ricado nel punto 1.3
se considero l'ampliamento di superficie ricado nel punto 1.4.1.a

Come comportarsi ?
vinz75
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8 anni fa
Riferimento quadro di sintesi del DM in particolare la Tabella 4 "Ampliamenti di edifici esistenti".
Ampliamento di edifici esistenti con nuovo impianto: rispetto per la sola parte ampliata di tutti i requisiti come si trattasse di edifici nuovo per cui punto 1.3 (anche rinnovabili?).
L'unità immobiliare esistente è inquadrabile nella riqualificazione energetica.
Avrai un appartamento in classe A4 al piano superiore (con tanto di rinnovabili?), e un appartamento in classe G al piano inferiore.
studioviviani
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8 anni fa

Riferimento quadro di sintesi del DM in particolare la Tabella 4 "Ampliamenti di edifici esistenti".
Ampliamento di edifici esistenti con nuovo impianto: rispetto per la sola parte ampliata di tutti i requisiti come si trattasse di edifici nuovo per cui punto 1.3 (anche rinnovabili?).
L'unità immobiliare esistente è inquadrabile nella riqualificazione energetica.
Avrai un appartamento in classe A4 al piano superiore (con tanto di rinnovabili?), e un appartamento in classe G al piano inferiore.

Messaggio originale di vinz75:



Io non la vedo ancora chiara (ma è un mio limite)
L'appartamento al piano terra viene ampliato
Il secondo appartamento è composto dal piano primo già esistente e parzialmente ampliato e dal piano secondo per il quale è previsto l'aumento dell'altezza (da soffitta diventa mansarda)

In più (mi ero dimenticato) è previsto un unico generatore condominiale

Di fatto i volumi e le superfici disperdenti in aumento sono distribuite sui due appartamenti.

E' pacifico che le nuove strutture dovranno rispettare i requisiti di legge; ma non la vedo chiara sull'obbligo delle F.E.R. e su come discriminare fra aumento di volume e/o aumento di superficie disperdente.

E' proprio vero: quando pensi di aver imparato qualcosa devi ripartire da capo.

Quello che rimane certa è la necessità di ulteriori chiarimenti per ogni legge che il nostro Stato emana.

Spero in una corposa partecipazione sull'argomento.



lbasa
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8 anni fa
I requisiti prestazionali sono gli stessi (per gli stessi elementi su cui si interviene) e l'obbligo delle FER è chiaro.
E' dubbia la dimensionalità delle FER?:
- Se piove; apri l'ombrello.
- se tira vento: metti la giacca.
- Se piove e tira vento? ....

garcangeli
8 anni fa
Io seguirei una strada leggermente diversa.

Se fate il frazionamento prima dei lavori di ampliamento avete 2 unità immobiliari indipendenti su ciascuna delle quali calcolare i limiti volumetrici / di superficie. Potrebbero essere diversi che sul globale, avete scritto solo i totali quindi non si può evincere.

Per quanto riguarda in cosa si ricade (se 1.3 o 1.4.1.3.a) se per entrambe si va oltre i limiti direi che ricadi in 1.3 cioè assimilabile al nuovo.

A questo punto per le FER avete 3 possibili interpretazioni, la differenza è sottile e non so se riuscirò a renderla chiara:
1) Si devono fare comunque come prescrive il dlgs28/11 (anche se lì gli ampliamenti non sono citati)
2) non si devono fare perchè questo DM non modifica il dlgs28/11 e lì non erano previsti per gli ampliamenti
3) E' vero che il DM equipara ampliamenti >15% al nuovo, quindi si dovrebbero fare (come secondo 1)), ma, visto che in 3.3.1 si citano gli ampliamenti e in 3.3.6 no... non c'è obbligo.

2 No contro 1 Si....

studioviviani
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  • Classe E Creatore della discussione
8 anni fa

Io seguirei una strada leggermente diversa.

Se fate il frazionamento prima dei lavori di ampliamento avete 2 unità immobiliari indipendenti su ciascuna delle quali calcolare i limiti volumetrici / di superficie. Potrebbero essere diversi che sul globale, avete scritto solo i totali quindi non si può evincere.

Per quanto riguarda in cosa si ricade (se 1.3 o 1.4.1.3.a) se per entrambe si va oltre i limiti direi che ricadi in 1.3 cioè assimilabile al nuovo.

A questo punto per le FER avete 3 possibili interpretazioni, la differenza è sottile e non so se riuscirò a renderla chiara:
1) Si devono fare comunque come prescrive il dlgs28/11 (anche se lì gli ampliamenti non sono citati)
2) non si devono fare perchè questo DM non modifica il dlgs28/11 e lì non erano previsti per gli ampliamenti
3) E' vero che il DM equipara ampliamenti >15% al nuovo, quindi si dovrebbero fare (come secondo 1)), ma, visto che in 3.3.1 si citano gli ampliamenti e in 3.3.6 no... non c'è obbligo.

2 No contro 1 Si....

Messaggio originale di garcangeli:



Questa mattina (alle 4 circa !) sono arrivato anch'io al ... frazionamento, ed in effetti la cosa prende un altro aspetto.

Appartameto al piano terra: ampliamento volume 29,12%; ampliamento superficie disperdente 26,77%
Appartamento ai piani superiori:ampliamento volume 42,53%; ampliamento superficie disperdente 9,70%

Pertanto sono propenso a concludere come segue

app. piano terra
punto 1.3 (ampl. volume > 15%); non propenderei per punto 1.4.1.b. perchè non sono previsti interventi importanti sulle strutture esistenti

app. piani superiori
idem senza alcun dubbio

Bè in Italia dire "senza alcun dubbio" è un atto temerario.


vinz75
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8 anni fa
Se l'impianto sarà centralizzato allora l'intervento può essere inquadrato come "Ampliamento volumetrico di un edificio esistente collegato all'impianto tecnico esistente". Che poi ristrutturi l'impianto a mio avviso non cambia le cose.
In pratica il primo dei due casi esplicati nel quadro di sintesi. In questo scenario le fonti rinnovabili non sono obbligatorie.