angiac
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8 anni fa
Volevo sapere se un certificato energetico redatto nel 2013 è valido ancora oggi per redigere un atto.
Se c'è già una discussione del genere chiedo scusa!
luckying
8 anni fa
se non sono intervenute variazioni e con il libretto impianto a posto, sì
Salvo81
8 anni fa
ciao luckying mi dici qual è il riferimento normativo che rende non valido l'APE se non si è "a posto" con libretto d'impianto? grazie
garcangeli
8 anni fa
dlgs 192/05 art. 6 c. 5
angiac
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8 anni fa
Grazie per le celeri risposte.
Il dubbio mi è sorto quando ben due notai diversi hanno chiesto ai loro clienti che devono vendere casa (che poi si sono rivolti a me per la redazione dell'APE) di rifare l'APE perché antecedente al 06/06/2013.
Io ho trovato l'art.6 comma 10 del D.Lgs 192/05 che recita: "L'obbligo di dotare l'edificio di un attestato di prestazione energetica viene meno ove sia già disponibile un attestato in corso di validità, rilasciato conformemente alla direttiva 2002/91/CE."; ma prima di chiedere chiarimenti ai due notai volevo avere un confronto con voi.
angiac
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8 anni fa
Scusate, volevo precisare una cosa però, all'ACE del 2013 non è allegato alcun libretto di impianto e tuttora il proprietario non ha il libretto di impianto.
garcangeli
8 anni fa
Corretto.
E' anche ribadito nel DM 26/6/2015 nuove linee guida APE art.10.
Rimane solo da dimostrare che il vecchio APE è conforme alla direttiva citata... prendi allora la prima pagina delle vecchie linee guida... è il primo "Visto"
Se poi ancora non si convince... prova a fargli leggere a pag 17 (box ATTENZIONE) quello che scrive il suo pregiato Notariato (http://www.notariato.it/sites/default/files/Segnalazione-normativa-Ape-180915.pdf)

Poi chiedigli 300euro per la consulenza!
angiac
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8 anni fa

Corretto.
E' anche ribadito nel DM 26/6/2015 nuove linee guida APE art.10.
Rimane solo da dimostrare che il vecchio APE è conforme alla direttiva citata... prendi allora la prima pagina delle vecchie linee guida... è il primo "Visto"
Se poi ancora non si convince... prova a fargli leggere a pag 17 (box ATTENZIONE) quello che scrive il suo pregiato Notariato (http://www.notariato.it/sites/default/files/Segnalazione-normativa-Ape-180915.pdf)

Poi chiedigli 300euro per la consulenza!

Messaggio originale di garcangeli:




Grazie mille, un forum davvero utile.
In conclusione il vecchio ACE perde la sua validità se il proprietario nel corso del successivo anno (fino al 31 dicembre) non ha provveduto a redigere il libretto di impianto con i relativi controlli.
garcangeli
angiac
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8 anni fa
Ho chiarito la questione con i notai, si sono convinti che l'APE non va rifatto, ma hanno chiesto al cliente una dichiarazione da dove si evinca che dalla data di emissione dell'ACE non hanno apportato modifiche sia all'involucro edilizio che all'impianto termico.
Salvo81
8 anni fa
questi (notai) sono folli...si inventano dichiarazioni che non stanno nè in cielo nè in terra!
Ieri ho litigato, anzi no, ho avuto un vivace contraddittorio con un notaio di benevento il quale si rifiuta di rogitare un immobile sito in emilia romagna il cui ape è stato da me redatto perchè voleva una mia dichiarazione con cui attestassi l'avvenutaa trasmissione dell'APE!!!
ho cercato di fargli capire che alcune regioni, tra cui l'E.R. sono dotate di un catasto energetico e che nel caso in esame l' "attestazione" da lui pretesa non è altro che il numero di registrazione dell'APE, che, in qualità di notaio, può tranquillamente verificare sia vero e non un falso d'autore!
non ha voluto sentire ragioni ed io, che di solito sono accondiscendente, questa volta mi sono impuntato piu di lui...e che cavolo! sembrano i Re dinanzi ai quali dobbiamo inchinarci!
Salvo81
8 anni fa

dlgs 192/05 art. 6 c. 5

Messaggio originale di garcangeli:



l'art. da te citato, credo, che reciti:

" L’attestato relativo alla certificazione energetica,
rilasciato ai sensi del comma 1, ha una validità
temporale massima di dieci anni a partire dal suo
rilascio, ed è aggiornato ad ogni intervento di
ristrutturazione che modifica la prestazione energetica
dell’edificio o dell’impianto. "

Dal contenuto di cui sopra da dove si evince che "se non si è "a posto" con libretto d'impianto ciò rende non valido l'APE???

Ci sono regioni in cui il 99% dei proprietari non ha MAI avuto libretto d'impianto! capisco che sono fuori legge ma da qui a rendere nullo l'APE!!!
emanuelsa
8 anni fa
In merito al Libretto di Impianto leggere il :
- commi 3 e 4 articolo 4 DM 26/06/2015
- commi 1,2,3,4 articolo 6 DM 26/06/2009 (ora superato ma lo cito per evidenziare cosa si prescriveva)
Salvo81
8 anni fa

In merito al Libretto di Impianto leggere il :
- commi 3 e 4 articolo 4 DM 26/06/2015
- commi 1,2,3,4 articolo 6 DM 26/06/2009 (ora superato ma lo cito per evidenziare cosa si prescriveva)

Messaggio originale di emanuelsa:




Letti, grazie.
La cosa mi rende non poco perplesso!
Riesco ancora a comprendere e accettare il caso del cliente che non ha fatto fare controlli alla sua caldaia da qualche anno e gli si può far capire che se non provvede all'aggiornamento del libretto di impianto non si può procedere alla emissione dell'APE.
Ma nel caso di immobile chiuso da anni in cui la caldaia è perfettamente funzionante ma non è mai stata fatta revisione...la vedo difficile convincere il proprietario (spesso 25 fratelli/sorelle/generi) a provvedere all'aggiornamento del libretto di impianto.
In tal caso dovremmo rifiutarci di procedere alla emissione dell'APE? non si possono utilizzare i dati di targa della caldaia?
Salvo81
8 anni fa
Leggendo su internet (frase che ahimè detesto, vi chiedo scusa) ho trovato diverse interpretazioni dell'obbligo in questione secondo cui è possibile redigere APE per immobile dotato di caldaia non in regola con gli obblighi di revisione ed in questo caso vale il contenuto secondo cui l'APE scade il 31.12 dell'anno solare in corso. A questo punto sembra sufficiente informare il cliente.
Mi chiedo perche, se cosi fosse, la suddetta informazione non sia obbligatoria tra quelle di cui alla famosa informativa da far firmare al cliente (almeno qui in ER). Da domani io la inserirò.
Grazie a tutti.
S.
garcangeli
8 anni fa

dlgs 192/05 art. 6 c. 5

Messaggio originale di Salvo81:



l'art. da te citato, credo, che reciti:

" L’attestato relativo alla certificazione energetica,
rilasciato ai sensi del comma 1, ha una validità
temporale massima di dieci anni a partire dal suo
rilascio, ed è aggiornato ad ogni intervento di
ristrutturazione che modifica la prestazione energetica
dell’edificio o dell’impianto. "


Dal contenuto di cui sopra da dove si evince che "se non si è "a posto" con libretto d'impianto ciò rende non valido l'APE???

Messaggio originale di garcangeli:


Prova a leggerne una versione aggiornata... es. www.normattiva.it

Ci sono regioni in cui il 99% dei proprietari non ha MAI avuto libretto d'impianto! capisco che sono fuori legge ma da qui a rendere nullo l'APE!!!

Messaggio originale di Salvo81:



Questo è un problema. C'è un altro post sull'argomento. Cerca nel forum.
carlo riccardo
8 anni fa
Dai chiarimenti del ministero dello sviluppo economico del 1 agosto 2016 cito:

Il comma 5 dell’art. 6 del D.lgs. 192/05 e s.m.i. per l’APE prevede che ”La validità temporale massima è subordinata al rispetto delle prescrizioni per le operazioni di controllo di efficienza energetica dei sistemi tecnici dell'edificio, in particolare per gli impianti termici, comprese le eventuali necessità di adeguamento, previste dai regolamenti di cui al decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 2013, n. 74, e al decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 2013, n. 75. Nel caso di mancato rispetto di dette disposizioni, l’attestato di prestazione energetica decade il 31 dicembre dell’anno successivo a quello in cui è prevista la prima scadenza non rispettata per le predette operazioni di controllo di efficienza energetica. A tali fini, i libretti di impianto previsti dai decreti di cui all’articolo 4, comma 1, lettera b)sono allegati, in originale o in copia, all’attestato di prestazione energetica.”
Domande:
Si può emettere un APE senza che ci siano il libretto di impianto e un valido rapporto di controllo di efficienza energetica?
Cosa occorre fare quando l’impianto è sprovvisto di libretto di impianto e/o non c’è un rapporto di controllo di efficienza energetica ancora valido?


E di seguito risposta:
Emettere un APE senza allegare il libretto di impianto comprensivo dei relativi allegati, tra cui anche un valido rapporto di controllo di efficienza energetica, significa dichiarare che l’impianto è stato ed è esercito dal responsabile in violazione di quanto previsto dal D.lgs.192/05 e dal DPR 74/2013 per cui è applicabile la sanzione amministrativa prevista dall’art. 15 dello stesso D.lgs. 192/05 e s.m.i. Nell’APE, tra l’altro, nei casi in cui è istituito il catasto regionale degli impianti termici, va indicato, nella quarta pagina, il codice del catasto regionale dell’impianto termico che implica la regolare registrazione e dotazione del libretto di impianto e dei relativi allegati.
All’atto dell’emissione dell’APE, se necessario, occorre quindi far redigere il libretto di impianto e dotarlo degli allegati richiesti compreso un valido rapporto di controllo di efficienza energetica. Solo nel caso che l’impianto sia distaccato dalla rete del gas o dichiarato dismesso o disattivato (al catasto degli impianti termici se operante) può mancare il rapporto di controllo di efficienza energetica in corso di validità.
La decadenza dell’APE in caso di non rispetto della periodicità dei controlli di efficienza energetica si riferisce, quindi, ad un evento successivo alla data di emissione.
In aggiunta a quanto sopra indicato si precisa che in assenza di impianti per la climatizzazione invernale e produzione di acqua calda sanitaria, dovendo redigere l’APE e non essendo previsti libretti di impianto, la validità massima dell’APE è di dieci anni.


In poche parole ora senza libretto non si canta messa... È obbligatorio averlo per redigere l'ape. Da qui il discorso del 31 dicembre anno successivo si riferisce alla validità dell'ape se non viene fatto il controllo.
Esempio: Faccio APE con libretto impianto in regola, validità 10 anni. Poi il tizio non fa più manutenzione e per esempio dico che la prima manutenzione saltata è il5 maggio 2016. Allora l'ape automaticamente scade 31 dicembre 2017.

Da questo chiarimento mi pare di capire così... che ne pensate?
garcangeli
8 anni fa
Corretto secondo la risposta del MISE.

Esagerato secondo il dlgs192/05, il quale non subordina l'emissione dell'APE alla presenza del libretto, ma ne subordina la sola validità temporale. Presumere poi dall'assenza del libretto e/o dei controlli la conduzione fuori legge.... nell'abitazione principale forse (a meno che non vivi di fatto in un ricovero per anziani), ma in una seconda casa? Devo fare le verifiche anche se l'impianto è spento ma ho il gas per cucinare d'estate?

Interessante sarà valutare " ...nel caso che l’impianto sia distaccato dalla rete del gas..."
carlo riccardo
8 anni fa
Cari colleghi, vorrei sapere come vi state comportando alla luce del chiarimento di due post fa, se vi trovate a certificare senza che ci sia uno straccio di libretto. Io per fortuna/sfortuna non ho avuto da fare certificazioni però sicuramente qualcosa ora la farò.
Ve lo chiedo perché mi sono informato fermandomi a quella FAQ e non se se nel mentre ci siano state aggiunte burocratiche o altro.

grazie.
STUDIO.BUSCA
8 anni fa
Avendo appena svolto corso di "aggiornamento" per certificatori energetici Regione Piemonte (obbligatorio da effettuarsi entro il 30/09/2016 pena la sospensione), posso indicare, in riferimento alla FAQ 2.7 dei Chiarimenti MISE Agosto 2016, l'interpretazione della Stessa Regione Piemonte (salvo future smentite):
1) un APE privo di libretto di impianto e privo di rapporti di efficienza energetica in validità (in base al DPR 74/2013) NON PUO' ESSERE EMESSO, salvo che l'impianto si scollegato dalla rete gas/metano o (loro consigliano visto che è presente un libretto di impianto di interpretare la "o" come una "e", ovvero far dichiarare al manutentore/terzo responsabile che l'impianto è sospeso/rimosso) dichiarato dismesso o disattivato (comunicandolo al CIT)

2) Se ricade nella casistica di possibilità (impianto sospeso/dismesso ect ect) utilizzare per il calcolo impianto "simulato" in base DM 26/06/2015 (caldaia a gas fittizia) e indicare come durata APE 10 anni. Importante: nelle note indicare che l'impianto è solo simulato in quanto sospeso/dismesso. Nel qual caso dovesse essere "riattivato" l'impianto (riallacciandolo alla rete gas/metano e comunicando al CIT la sua riattivazione con conseguente emissione di rapporto di efficienza energetica), l'obbligo della redazione di nuovo non è obbligatoria, infatti bisogna verificare "se vi è modifica della Classe Energetica - Faq 3.29 Regione Piemonte (quindi per farlo bisogna elaborare un APE ex novo... e se si ha esito negativo... lavoro gratis...🤬 )"

3) Essendo "La decadenza dell’APE in caso di non rispetto della periodicità dei controlli di efficienza energetica si riferisce, quindi, ad un evento successivo alla data di emissione" noi non possiamo emettere APE con validità inferiori a 10 ANNI (detto e non detto, l'obbligo di allegare all'APE libretto e valido rapporto di efficienza energetica fa si che ricadano sugli "utenti" le loro mancanze sull'esecuzione dei controlli e verifiche dei dettami relativi al DPR 74/2013... )

Spero di essere stato il più esaustivo e semplice possibile

Saluti

Emiliano