Anche io mi chiedevo se ci fosse contrasto con le linee guida, ma sapreste indicarmi in quale articolo del decreto si evince?
In linea di principio non mi sembrerebbe un'eresia un'eventuale variazione della classe energetica in funzione della tipologia di contratto di fornitura, analogamente a quanto accade in caso di variazione del combustibile utilizzato.
I fattori di conversione del mix elettrico derivano da una media stimata convenzionale sulla tipologia di produzione elettrica poichè non si è in grado in generale di stabilirne la natura, ma se un distributore è in grado di certificarne la provenienza da fonte rinnovabile mi sembra corretto tenerne conto.
E va da se che così come è corretto redigere un nuovo certificato sostituendo ad esempio un generatore di calore a metano con uno a biomassa, o anche semplicemente il combustibile da gas a gasolio (fp,nren cambia, seppur di poco), sarebbe corretto farlo anche cambiando il fornitore, nel caso esso 'certificasse' la provenienza dell'energia elettrica fornita.
Questo anche alla luce di quella che è (o meglio dovrebbe essere...) la finalità della direttiva sulle rinnovabili, cioè il risparmio energetico e la riduzione della CO2.