ciao Ibasa
grazie per la tua risposta, se mi permetti discuto insieme a te delle seguenti cose soprattutto per chiarirmi in primis io le idee, e magari serve anche a qualcun'altro:
- Percentuale di rispetto delle fonti rinnovabili:
Quindi si tratta di fare una variante in corso d'opera, in ambito di copertura quota FER, io direi che in questo caso valgono le regole attuali (la variante va approvata ora dall'ente locale)
Ti riferisci al fatto che devo rispettare i limiti attuali (2015) del 28/2011??
secondo me leggendo il decreto dovrei continuare a rispettare i limiti dell'epoca, se interpreto bene:
Nel caso di edifici nuovi o edifici sottoposti a ristrutturazioni rilevanti, gli impianti di produzione di energia termica devono essere progettati e realizzati in modo da garantire il contemporaneo rispetto della copertura, tramite il ricorso ad energia prodotta da impianti alimentati da fonti rinnovabili, del 50% dei consumi previsti per l’acqua calda sanitaria e delle seguenti percentuali della somma dei consumi previsti per l’acqua calda sanitaria, il riscaldamento e il raffrescamento:
a) il 20 per cento quando la richiesta del pertinente titolo edilizio è presentata dal 31 maggio 2012 al 31 dicembre 2013;
b) il 35 per cento quando la richiesta del pertinente titolo edilizio è presentata dal 1° gennaio 2014 al 31 dicembre 2016;
c) il 50 per cento quando la richiesta del pertinente titolo edilizio è rilasciato dal 1° gennaio 2017. Ora come per le varianti architettoniche se le stesse non sono sostanziali si continua con la vecchia normativa (io di architettonico non so niente, ma anche per le strutture di cui invece ci occupiamo con il mio collega, vale la regola di continuare se non variante essenziale con la vecchia norma) il punto è semmai di definire variante essenziale su un impianto, ma a meno che non mi sia sfuggito non ho reminescenza nella norma di definizioni di questo tipo.
- Microgenerazione
E' possibile ora, in toscana, coprire FER con microcogenerazione.
Quello che io non ho ancora approfondito è se MC consente di calcolare il PES (analogamente a ciò che serve per i certificati bianchi), che deve essere soddisfatto per concludere che il cogeneratore produce FER.
Se MC non lo fa attualmente, occorrerà farsi un calcolo manuale completo ed inserirlo manualmente in L10.
Cosa intendi con ora è possibile??
Mi sono perso qualcosa nella nuova normativa urbanistica regionale, o continua a vigere la modificata Legge regionale 24 febbraio 2005, n. 39 che in pratica rimanda, per i requisiti richiesti agli edifici, al 192/2005 (attualmente abrogato dai nuovi decreti)... ??
Io vi giuro che in questo bailamme di leggi qualche volta mi perdo... vi chiedo scusa se tiro castronerie....
Per le mie conoscenze di MC (ma pronto a sottostare a alberto o mara 👍) mi sembra che il cogeneratore venga utilizzato solo per l'accoppiata riscaldamento + acs (o separati).... ma confesso di non aver provato a portare alla fine il calcolo, quindi per ora sto zitto, stasera provo una scatola quadrata e ci metto un cogeneratore per vedere cosa mi restituisce MC... e più tardi vi aggiorno....
Poi una nota di cronaca giusto per parlare, siccome questa richiesta non mi era ancora capitata (sostituire il fotovoltaico con qualcos'altro....) mi sono andato a scartabellare qualcosa sui cogeneratori, tralasciando quelli alimentati a cippato o biogas, che secondo me possono annoverarsi tra quelli che produco calore e elettricità da fonti rinnovabili a patto però di avere un'azienda agricola ....😁.... mi sembra di aver capito che quelli alimentati a metano sostanzialmente si basano sul principio che la rinnovabilità dell'energia elettrica prodotta derivi dal minor spreco (leggasi maggior efficienza) della stessa rispetto a quanto avviene nella rete di trasporto dove se ho letto bene il rendimento è di circa il 50%....
Attendo vostre considerazioni