Estratto dalle Linee Guida:
(ma le ho lette solo io?)
Art. 6 - (Sistema Informativo sugli Attestati di Prestazione Energetica)1. L’ENEA, sentite le regioni, entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, istituisce,
ai sensi del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 e successive modificazioni, la banca dati nazionale,
denominata SIAPE, per la raccolta dei dati relativi agli APE, agli impianti termici e ai relativi controlli e
ispezioni. L’ENEA, ai fini di cui al presente articolo, garantisce l’interoperabilità del SIAPE con i
sistemi informativi nazionali e regionali esistenti ed in particolare con i catasti regionali degli impianti
termici di cui all’articolo 10, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 2013, n.
74. L’ENEA, nella realizzazione del SIAPE, garantisce altresì la progressiva interoperabilità con i
sistemi informatici dell’Agenzia delle Entrate relativi al catasto degli edifici.
2. Le regioni e le provincie autonome, entro il 31 marzo di ogni anno, alimentano il SIAPE con i dati
relativi all’anno ultimo trascorso.
3. Le regioni, le provincie autonome e i comuni accedono, per via telematica, alla totalità dei dati presenti
nel SIAPE relativamente alla zona geografica di competenza e, per quanto riguarda il restante territorio
nazionale, accedono ai dati in forma aggregata. I cittadini accedono ai dati presenti nel SIAPE in forma
aggregata.
Molti sentono. Qualcuno ascolta. Pochi capiscono.