studio17
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9 anni fa
Buongiorno a tutti,
devo verificare se rientro nella definizione di "ristrutturazione importante" per capire se è necessario presentare un APE per la fine lavori/agibilità, ovvero se le strutture modificate (nel mio caso solo sostituzione infissi in manutenzione straordinaria) siano minori e maggiori del 25% della superficie dell'involucro edilizio.

La definizione di involucro edilizio (Legge 90/2013) è: elementi e componenti integrati di un edificio che ne separano gli ambienti interni dall'ambiente esterno;

Personalmente ho interpretato che questa superficie sia la stessa di quella usata nel rapporto S/V, ovvero superficie disperdente lorda. Siete daccordo o avete altre interpretazioni?
mara888sp
9 anni fa
la S del coefficiente di forma non conta solo gli esterni, ma tutte le SUPERFICI DISPERDENTI.
Quindi esterne, pavimenti, e quelle verso locali non riscaldati o a temperatura diversa.
Molti sentono. Qualcuno ascolta. Pochi capiscono.
studio17
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9 anni fa
Ciao Mara, intanto grazie.

Quindi, secondo te, la mia interpretazione è sbagliata.
Allora un solaio verso sottotetto, NON è considerato verso l'esterno, così come delle pareti che confinano con locali non dotati non climatizzati? E un pavimento verso cantine e/o autorimessa?

Faccio un esempio:

Intervento: sostituisco solamente i serramenti di un edificio commerciale.

esempio A (mia interpretazione, che risulta sbagliata):
- superficie lorda disperdente: 1095 mq
- superficie serramenti: 95,65 mq
- percentuale 8,735%

esempio B (strutture che confinano con l'esterno, considerando per esterno quelle verso "aria esterna"):
- superficie pareti+finestre: 290,72mq
- superficie serramenti: 95,65 mq
- percentuale 32,9%

esempio C (strutture che confinano con l'esterno, considerando per esterno quelle verso "aria esterna" ed il pavimento su terreno/cantine):
- superficie pareti+finestre: 810,72mq
- superficie serramenti: 95,65 mq
- percentuale 11,798%

Allora, paraddossalmente se avessi un locale praticamente inglobato verso locali non riscaldati (ad esempio: solaio verso sottotetto, pavimento su cantine) pur intervenendo su strutture "che disperdono", non rientrerei nel caso di "ristrutturazione importante", mentre se cambiassi una sola finestra sull'unica ipotetica parete ESTERNA, ci potrei rientrare.....

Sarà che sono alla frutta..., ma questa definizione a me non piace per niente e continua a crearmi qualche dubbio.


lbasa
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9 anni fa
La bozza del futuro decreto attuativo della L90/13 confermerebbe la definizione (per il caso in oggetto) di superficie disperdente lorda complessiva dell’edificio.

Divideremo la frutta del piatto ... mentre Mara chiude la finestra nuova del sottotetto ...

mara888sp
9 anni fa


Divideremo la frutta del piatto ... mentre Mara chiude la finestra nuova del sottotetto ...

Messaggio originale di lbasa:



Occhio che potrei prenderti in parola 😂

Molti sentono. Qualcuno ascolta. Pochi capiscono.
studio17
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9 anni fa
Oggi ho parlato per telefono con un tecnico regionale, il quale, condividendo pienamente le perplessità sulla definizione in oggetto (ed anche loro hanno fatto gli stessi esempi che ho postato prima), mi ha confermato che l'interpretazione più corretta è quella di NON INTERPRETARE e leggere solamente l'italiano, quindi: strutture verso l'esterno (ovvero confinanti con aria esterna).

garcangeli
9 anni fa

Oggi ho parlato per telefono con un tecnico regionale, il quale, condividendo pienamente le perplessità sulla definizione in oggetto (ed anche loro hanno fatto gli stessi esempi che ho postato prima), mi ha confermato che l'interpretazione più corretta è quella di NON INTERPRETARE e leggere solamente l'italiano, quindi: strutture verso l'esterno (ovvero confinanti con aria esterna).

Messaggio originale di studio17:



art 2 dlgs 192/05 così come modificato dalla L90/13:
l-viciesquater) "ristrutturazione importante di un edificio": un edificio esistente e' sottoposto a
ristrutturazione importante quando i lavori in qualunque modo denominati (a titolo indicativo e non
esaustivo: manutenzione ordinaria o straordinaria, ristrutturazione e risanamento conservativo) insistono
su oltre il 25 per cento della superficie dell'involucro dell'intero edificio, comprensivo di tutte le unita'
immobiliari che lo costituiscono
(( e consistono, a titolo esemplificativo e non esaustivo )), nel
rifacimento di pareti esterne, di intonaci esterni, del tetto o dell'impermeabilizzazione delle coperture;

Se proprio occorre NON INTERPRETARE, penso che si possa tranquillamente affermare che se in un edificio composto da più unità immobiliari sostituisco le finestre di una di queste, qualora essa rappresenti non più di 1/4 del tutto, NON sei in ristrutturazione importante.
girondone
9 anni fa
che poi ste definizioni finchè no ci sono i decreti attutativi non si usavano no?
garcangeli
9 anni fa
Studio17 ha, se ho ben capito, il problema di individuare se l'intervento che sta facendo è una ristrutturazione importante oppure no.

Una qualche definizione deve pur seguirla.

Come fa a definirla sulla base di vecchie definizioni non più in vigore?

Vorresti allora dire che non gli serve proprio di capire se è ristrutturazione importante o meno?

Nel DPR59/09 comunque si rimanda al dlgs192/05, per le definizioni.
studio17
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9 anni fa

Studio17 ha, se ho ben capito, il problema di individuare se l'intervento che sta facendo è una ristrutturazione importante oppure no.

Una qualche definizione deve pur seguirla.

Come fa a definirla sulla base di vecchie definizioni non più in vigore?

Vorresti allora dire che non gli serve proprio di capire se è ristrutturazione importante o meno?

Nel DPR59/09 comunque si rimanda al dlgs192/05, per le definizioni.

Messaggio originale di garcangeli:




Per la legge 90/2023, è obbligatorio l'APE, prima del rilascio del certificato di agibilità, anche per le ristrutturazioni importanti (quando prescritto dal vecchio art. 6 DL192/05).

Devo solo capire, se per il mio intervento, rientrando in "ristrutturazione importante", è obbligatorio.


garcangeli
9 anni fa
Evidente che allora non ho capito nulla io....
L'unità immobiliare incriminata è nel suo complesso un corpo fabbrica a se stante, una villetta, oppure è parte di un edificio plurifamiliare?
Nel primo caso il dubbio può esserci, nel secondo molto meno.
studio17
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  • Classe C Creatore della discussione
9 anni fa

Evidente che allora non ho capito nulla io....
L'unità immobiliare incriminata è nel suo complesso un corpo fabbrica a se stante, una villetta, oppure è parte di un edificio plurifamiliare?
Nel primo caso il dubbio può esserci, nel secondo molto meno.

Messaggio originale di garcangeli:



Concordo.
Ho sottomano, entrambi i casi.

Grazie a tutti per i commenti e buon lavoro.