Attento! Mi sembra che fornisci indicazioni contrastanti.... magari ti portano fuori strada.
Fatti dare il certificato catastale e la categoria catastale dell'immobile. Lì trovi cosa è possibile farci:
Magazzino o Deposito? C2
Industriale speciale? D7
Arti e Mestieri? C3
Opificio (artigianale, industriale)? D1
Quindi capannone ad uso magazzino è diverso da opificio (fabbrica o luogo di trasformazione di materia prima sia essa in modalità artigianale oppure industriale)
Poi vai nel dpr 412 e trova la classificazione più vicina ... es. D1 equivale ad E8 (Edifici adibiti ad attività industriali ed artigianali e assimilabili)
i depositi invece non ci sono nel dpr412
Quindi usi il dlgs 192 art.3 comma 3
"3. Sono escluse dall’applicazione del presente decreto le seguenti categorie di edifici:
a) gli edifici ricadenti nell’ambito della disciplina della parte seconda e dell’articolo 136, comma 1, lettere b) e c), del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, recante il codice dei beni culturali e del paesaggio, fatto salvo quanto disposto al comma 3-bis;
b) gli edifici industriali e artigianali e agricoli non residenziali quando gli ambienti sono riscaldati per esigenze del processo produttivo o utilizzando reflui energetici del processo produttivo non altrimenti utilizzabili;
c) edifici rurali non residenziali sprovvisti di impianti di climatizzazione;
d)
i fabbricati isolati con una superficie utile totale inferiore a 50 metri quadrati;
e) gli edifici che risultano non compresi nelle categorie di edifici classificati sulla base della destinazione d’uso di cui all’articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica 26 agosto 1993, n. 412, il cui utilizzo standard non prevede l’installazione e l’impiego di sistemi tecnici, quali box, cantine, autorimesse, parcheggi multipiano,
depositi, strutture stagionali a protezione degli impianti sportivi, ecc., fatto salvo quanto disposto al comma 3-ter.
f) gli edifici adibiti a luoghi di culto e allo svolgimento delle attività religiose"
Per cui alla lettera e) i Depositi sono esclusi dall'APE, poi dalla lettera d) capisci che se è isolato e con superficie utile inferiore a 50mq pure non serve APE, mentre per un immobile ad uso artigianale/industriale... ti serve eccome... a parte il caso di riscaldamento dovuto ad esigenze di processo produttivo.
Non c'entra nulla la presenza dell'impianto di riscaldamento o meno... se non c'è usi le Linee Guida Nazionali se in Regione non specificano nulla in proposito.... quindi riscaldamento elettrico.
Oppure usi un motore di ricerca e trovi che il Centro Studi del Notariato ti dice (dopo il DL63/13) che per i trasferimenti sono esclusi dall'APE:
- Tutti gli edifici adibiti a luoghi di culto;
- i fabbricati agricoli non adibiti a residenza e sprovvisti di impianti di climatizzazione;
- qualsiasi manufatto che non può essere riconducibile alla definizione di “edificio”, come può essere il caso dei capanni per gli attrezzi, le piscine, i gazebo, ecc.;
- i fabbricati allo stato di “scheletro strutturale”, quindi privi delle di parti dell’involucro edilizio;
- i fabbricati “al rustico”, quindi privi di serramenti, rifiniture e impianti tecnologici;
- i fabbricati isolati con una superficie utile inferiore ai 50 mq;
- i fabbricati che non devono garantire comfort abitativo perché di servizio e non destinati a permanenza prolungata di persone (garage, locali tecnici, locali caldaia, stalle, cantine, depositi, ecc.);
- i fabbricati adibiti a garage, autorimesse, depositi auto, ecc.
- i fabbricati collabenti, i ruderi e quelli abbandonati;
- i fabbricati industriali e artigianali particolari che vengono riscaldati per esigenze particolari (serre) o climatizzati tramite la combustione di reflui del processo produttivo che, altrimenti, non potrebbero essere impiegati in altro modo;
- manufatti “marginali” come legnaie, portici, ecc)
Siccome ormai Trasferimento e Locazione sono trattati allo stesso modo...
...Torniamo al punto di partenza... fatti dare il certificato catastale e parti da lì.
Modificato dall'utente
9 anni fa
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Motivo: Non specificato