Mah, in realtà il DL 63/2013 art. 6 comma 5, recita:
L’attestato di prestazione energetica di cui al comma 1 ha una validità temporale massima di dieci anni a partire dal suo rilascio ed è aggiornato a ogni intervento di ristrutturazione o riqualificazione che modifichi la classe energetica dell’edificio o dell’unità immobiliare. La validità temporale massima è subordinata al rispetto delle prescrizioni per le operazioni di controllo di efficienza energetica degli impianti termici, comprese le eventuali necessità di adeguamento, previste dal decreto del 16 aprile 2013, concernente i criteri generali in materia di esercizio, conduzione, controllo manutenzione e
ispezione degli impianti termici nonché i requisiti professionali per assicurare la qualificazione e l’indipendenza degli ispettori. Nel caso di mancato rispetto di dette disposizioni, l’attestato di prestazione energetica decade il 31 dicembre dell’anno successivo a quello in cui è prevista la prima scadenza non rispettata per le predette operazioni di controllo di efficienza energetica. A tali fini, i libretti di impianto previsti dai decreti di cui all'articolo 4, comma 1, lettera b) , sono allegati, in originale o in copia, all'attestato di prestazione energetica.
Io in realtà lo interpreto come se l'APE scadesse in un periodo successivo a quello di rilascio dell'attestato, perciò se metto a posto le carte entro il 31 dicembre dell'anno in questione sono a posto. E' anche un incentivo a sistemare gli impianti, tutto sommato.
Se fosse come dici tu, gli APE di impianti già scaduti non potrebbero essere realizzati. Ma invece non è così, la legge permette ugualmente che gli attestati vengano rilasciati.