studio17
12 anni fa

chiarimenti dal Comitato Toscano dei Geometri

http://www.geometrifirenze.it/public/ACE_APE.pdf 

Messaggio originale di f.tintorini:




Non dice assolutamente nulla.
Dacci, se ce l'hai, l'originale intepretazione dei geometri sul 115/08.

Saluti
gianto
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12 anni fa
Sottoscrivo in toto STUDIO17
f.tintorini
12 anni fa
i chiarimenti del Ministero di Grazia e Giustizia che ho postato prima dicono tutto, e il d.lgs. 37/2008 conferma che sotto una caldaia con potenza inferiore 50Kw, non ci vuole il progetto e quindi anche il geometra ha la competenza.
gianto
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12 anni fa
A me sembra che il D.Lgs. 37/08 dica che il progetto di un impianto serve sempre! Sono divberse le competenze di firma in base alla potenza (termica/elettrica) installata e alla tipologia di utilizzo dell'impianto.
studio17
12 anni fa

i chiarimenti del Ministero di Grazia e Giustizia che ho postato prima dicono tutto, e il d.lgs. 37/2008 conferma che sotto una caldaia con potenza inferiore 50Kw, non ci vuole il progetto e quindi anche il geometra ha la competenza.

Messaggio originale di f.tintorini:





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f.tintorini
12 anni fa
leggere bene art.5, comma 1 e 2. Se sotto i 50Kw è redatto dall'impresa, art.7 comma 2, almeno schema da realizzare. Quindi, non essendo un progetto che richiede la firma del professionista abilitato a specifiche competenze, il geometra non deve fare niente. Pertanto, l'APE con impianto inferiore a 50Kw rientra nelle competenze, come da chiarimenti del Ministero di Grazia e Giustizia (modesti fabbricati con modesti impianti). Nessuno, e ripeto nessun Ente, ad oggi è in grado di scrivere che non possiamo firmare la certificazione.
santo
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12 anni fa

@mara888sp: dubito che un laureato in sienze agrarie abbia competenze in progettazione di impianti civili e di progettazione di edifici.

Comunque leggendo bene più volte quegli articoli e le leggi citate
ho l'impressione che vi sia un vuoto normativo per quanto riguarda il trattamento degli ingegneri v.o.

Infatti il decreto interministeriale che determina le equivalenze tra lauree v.o. e n.o. lo fa SOLO ai fini della partecipazione di concorsi pubblici:
http://attiministeriali.miur.it/anno-20 ... 72009.aspx 

Il dpr 75/2013 non parla proprio di vecchio ordinamento bensì specifica diverse classi di laurea n.o.
Tant'è che anche la tabella riassuntiva di edilportale per esempio non ne fa cenno alcuno:
http://www.casaportale.com/public/uploa ... -pdf40.pdf 


Da quella tabella (e dal testo del dpr 75/2013 ovviamente),
non comparendo le lauree v.o. tra quelle necessarie come requisito volendo prendere alla lettera il decreto, noi laureati v.o. non potremmo nemmeno partecipare
ai corsi di 64 ore
e le certificazioni che abbiamo prodotto fin'ora saranno anche le ultime.

Messaggio originale di huels:



con il nuovo decreto sono state risanate assurde decisioni in merito a chi doveva fare il corso:

http://www.casaeclima.com/ar_17019__ITALIA-Ultime-notizie-certificatori-energetici-degli-edifici-attestato-di-prestazione-energetica-destinazione-italia-Certificatori-energetici-sale-da-64-a-80-ore-la-durata-minima-del-corso-di-formazione.html